Cassazione Penale, Ordinanza n. 37284/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31/10/2024, lamentando in sostanza la valutazione con cui i giudici di merito avevano negato la continuazione esterna rispetto a un giudicato richiamato nell'impugnazione. Il ricorso contestava quindi il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto oggetto del processo e un precedente giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza si limitasse a riproporre argomenti già esaminati e disattesi nei gradi di merito, senza evidenziare errori giuridici o manifeste incongruenze logiche nella motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla negata continuazione esterna riproduceva questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifesta illogicità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici vizi di legittimità della motivazione o errori di diritto.
- La valutazione di merito sulla sussistenza o meno della continuazione esterna non può essere censurata in cassazione con mere ripetizioni delle doglianze difensive, se la motivazione del giudice di merito è giuridicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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