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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37282/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena. Dal testo emerge che il ricorso censurava vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio irrogato, sostenendo in sostanza l'illegittimità della pena applicata. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per tassative violazioni di legge, e che le doglianze sul vizio motivazionale della pena non rientrano in tali ipotesi, non trattandosi neppure di pena "illegale" nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La sentenza applicativa della pena è impugnabile per cassazione solo nei casi tassativamente previsti di violazione di legge; non sono deducibili censure di mero vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, salvo che si prospetti una pena illegale nei limiti elaborati dalla giurisprudenza.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e, nei presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Richiamata per delimitare il concetto di pena illegale; la doglianza proposta non rientra in tale categoria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano escluse le censure che investono soltanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sulla determinazione della pena non è proponibile in cassazione avverso il patteggiamento, salvo che si alleghi una pena illegale in senso tecnico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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