Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28243/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo, da parte dell’azienda sanitaria, nel completamento della procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, procedura necessaria per determinare la quota variabile dell’indennità di posizione spettante a un dirigente medico titolare di incarico di alta specializzazione dal 1° novembre 2007. Il dirigente ha chiesto il risarcimento del danno per non avere percepito tempestivamente tale componente retributiva. La Corte d’appello ha accolto la domanda ritenendo sussistente un inadempimento contrattuale della P.A. e ha liquidato equitativamente il danno in euro 150 mensili dal conferimento dell’incarico fino al 31.12.2012. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato l’esistenza dell’inadempimento, sostenendo di avere confermato la pesatura già operata dalla precedente azienda sanitaria e di non avere potuto completare l’iter per ragioni organizzative e per un presunto blocco regionale; ha inoltre dedotto che il giudice d’appello non aveva esaminato la richiesta di detrarre dal danno quanto eventualmente percepito in più dal dirigente per effetto del confluito residuo del fondo della retribuzione di posizione nel fondo della retribuzione di risultato; ha infine denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa pesatura "pari a zero".

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e quarto motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sull’inesistenza di una valida graduazione degli incarichi e sull’imputabilità dell’inadempimento alla datrice di lavoro. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, sia perché non conforme al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come modificato, sia per la presenza di una "doppia conforme". Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla compensatio lucri cum damno: in base al CCNL applicabile, le risorse non utilizzate nel fondo per la retribuzione di posizione confluiscono temporaneamente nel fondo per la retribuzione di risultato, con possibile incremento di quest’ultima. Poiché il medesimo inadempimento che giustificava il risarcimento poteva avere prodotto anche un vantaggio economico per il dirigente, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio affinché il giudice di merito verifichi se vi sia stato un effettivo incremento della retribuzione di risultato e ne detragga gli importi dal danno risarcibile, stabilendo se e in quale misura residui un pregiudizio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra censura di violazione di legge e critica all’accertamento di fatto; il vizio di motivazione è limitato dal nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e dalla disciplina della doppia conforme.

  • art. 1218 c.c.

    La mancata attivazione e conclusione della procedura di graduazione delle funzioni può integrare inadempimento contrattuale della P.A., salvo prova della non imputabilità dell’inadempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sul motivo di appello relativo alla detrazione dei vantaggi economici integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento; il datore di lavoro deve provare i fatti impeditivi o estintivi e la non imputabilità del proprio inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sull’assenza di contestazione specifica non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito quando la questione è stata comunque esaminata dal giudice territoriale.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura sulla mancata contestazione dei fatti in appello.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente deve specificamente indicare gli atti e i documenti su cui fonda le proprie censure.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il precedente conforme per sostenere l’interpretazione della disciplina contrattuale sul fondo di retribuzione di posizione.

  • art. 50, comma 5, CCNL Area Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa 1998-2001

    i fondi per la retribuzione di posizione "devono essere integralmente utilizzati"; le risorse eventualmente disponibili sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato

    Le somme non erogate a titolo di retribuzione di posizione possono incrementare la retribuzione di risultato del medesimo anno e devono essere considerate nella liquidazione del danno.

  • art. 27, comma 1, lett. C, c.c.n.l. Dirigenza medica

    Indica il titolo dell’incarico di alta specializzazione conferito al dirigente medico.

  • art. 8, comma 2, l. reg. Sicilia n. 5/2009

    Le ASP subentrano nei rapporti attivi e passivi delle disciolte AUSL.

  • d.l. n. 83/2012, art. 54, conv. in l. n. 134/2012

    È richiamato quale fonte della modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e della disciplina della doppia conforme.

Massime di principio

  • La P.A. datrice di lavoro, in materia di dirigenza sanitaria, ha l’obbligo di attivare e completare la procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi nel rispetto di correttezza e buona fede; il mancato completamento imputabile integra inadempimento contrattuale.
  • Il dirigente che lamenti il ritardo nella graduazione degli incarichi non deve provare un diritto all’adempimento in forma specifica, ma può domandare il risarcimento del danno da perdita della chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte del diritto e l’inadempimento.
  • In sede di legittimità, la censura che sotto l’etichetta della violazione di legge contesti in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove è inammissibile se mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • L’omessa pronuncia su un motivo di appello specificamente dedotto, come la compensatio lucri cum damno, determina cassazione della sentenza.
  • Ai fini della liquidazione del danno da mancata corresponsione di una componente retributiva, devono essere detratti i vantaggi economici che siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto generatore del pregiudizio, quando il contratto collettivo preveda il temporaneo trasferimento delle risorse dal fondo della retribuzione di posizione a quello della retribuzione di risultato.
  • Il datore di lavoro pubblico che invochi cause di impossibilità non imputabile o ostacoli organizzativi deve provarne la concreta incidenza impeditiva; non è sufficiente richiamare generici blocchi procedurali o l’intervento di amministrazioni precedenti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.