Sentenza del 04/04/2024 n. 8977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha sostenuto che i giudici di merito avessero escluso apoditticamente il giudicato esterno sui crediti oggetto dell’intimazione, benché fossero state prodotte le sentenze definitive relative alle cartelle e agli avvisi. Aveva chiesto in via principale la cassazione senza rinvio e l’annullamento degli atti e, in subordine, la cassazione con rinvio. La controversia riguardava un’intimazione relativa a 17 cartelle, 5 avvisi di addebito e 2 avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per la tassa automobilistica 2008; in appello era stato accolto anche per una cartella di 312,63 euro, annullata ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito il motivo sul giudicato esterno: dopo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022, il ricorrente ha depositato il 25 marzo 2024 un’istanza qualificata come rinuncia al ricorso, sottoscritta da difensori muniti di procura speciale. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 391 c.p.c. e 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992, compensando integralmente le spese. La pronuncia non accerta né respinge nel merito la deduzione del giudicato esterno.
Norme richiamate
È la norma invocata dal contribuente per sostenere che le sentenze definitive sui rapporti già giudicati producessero effetto vincolante anche nel giudizio sull’intimazione. La Corte non ne ha esaminato l’applicazione, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale indicato dal ricorrente per denunciare in Cassazione la violazione dell’art. 2909 c.c.; la Corte non ha deciso il motivo.
Art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
All’esito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022, la cui documentazione è stata originariamente prodotta in altra causa tra le stesse parti, aventi ad oggetto le medesime pretese tributarie, in data 25 marzo 2024, è pervenuta istanza (espressamente qualificata come rinuncia), sottoscritta dai difensori del ricorrente (muniti di procura speciale, estesa ad ogni facoltà in ordine al presente giudizio), con cui si è chiesto dichiarare l’estinzione del giudizio.
La definizione agevolata costituisce il contesto della rinuncia al ricorso e della richiesta di estinzione. La Corte non valuta nel merito le singole pretese tributarie, ma dichiara estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia presentata.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod. proc. civ. e 46, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.
La rinuncia al ricorso consente di dichiarare estinto il giudizio di Cassazione; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’istanza del 25 marzo 2024 integrasse una rinuncia.
Art. 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod. proc. civ. e 46, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.
Nel caso deciso, la norma è applicata insieme all’art. 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione e disporre la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso dopo avere aderito a una definizione agevolata, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi sulle questioni di merito originariamente dedotte.
- La rinuncia deve risultare da un’istanza idonea e, se presentata tramite difensori, questi devono essere muniti dei necessari poteri: nella vicenda la procura speciale li autorizzava a ogni facoltà relativa al giudizio.
- L’estinzione per rinuncia non equivale a una decisione favorevole nel merito sul motivo di ricorso. Qui il giudicato esterno dedotto dal contribuente è rimasto senza esame.
- Nel caso concreto le spese sono state integralmente compensate; tale statuizione va riferita alla decisione in esame e non costituisce, da sola, una regola automatica per ogni rinuncia.
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