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Sentenza

Sentenza del 04/04/2024 n. 8985 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Edison aveva impugnato l’avviso di accertamento catastale notificato il 21 luglio 2017, emesso dopo la DOCFA presentata il 17 maggio 2016, contestando la motivazione della nuova determinazione del classamento e della rendita e l’inclusione nella stima dei piani inclinati S e F. In primo grado il ricorso era stato accolto parzialmente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto integralmente l’appello della società, ritenendo l’avviso non adeguatamente motivato sulla reintroduzione dei piani inclinati e considerando tali opere componenti impiantistiche escluse dalla stima in base alla legge n. 208 del 2015. L’Agenzia ha impugnato la sentenza in Cassazione, deducendo: (1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti e omesso esame della documentazione allegata all’avviso, in particolare della tabella di calcolo che rinviava ai valori usati nella pratica del 2011; (2) violazione della disciplina catastale del 2015 e omesso esame della quota immobiliare dei piani, sostenendo che essi consentivano l’accesso agli impianti in quota e che Edison aveva attribuito alla componente impiantistica una percentuale eccessiva, pari all’87%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile: la censura di omesso esame non indicava uno specifico fatto storico decisivo e la contestazione della percentuale di valorizzazione mirava a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in Cassazione. È stato invece ritenuto infondato il motivo sulla legge n. 208 del 2015: i piani inclinati sono pacificamente impianti funzionali al processo produttivo e non attribuiscono all’immobile una fruibilità generale; anche l’uso per raggiungere o manutenere gli impianti della diga resta legato alla produzione. La Corte ha precisato che possono essere incluse nella rendita solo eventuali parti dotate di autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo, mentre la loro individuazione e valutazione è questione di merito. Poiché la sentenza regionale si fondava anche sulla distinta ragione della non rilevanza catastale dei piani, l’infondatezza del secondo motivo ha reso inammissibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, il primo motivo sulla motivazione dell’avviso. Enunciato il principio che, dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche funzionali al ciclo produttivo non rilevano per determinare la rendita catastale, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015

    Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.

    La rendita catastale non comprende le dotazioni impiantistiche meramente funzionali al processo produttivo, anche quando siano integrate o strutturalmente connesse all’immobile. Il criterio è la funzione produttiva della componente, non il fatto che sia infissa al suolo o materialmente collegata al fabbricato.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Più precisamente il motivo è inammissibile nella parte in cui, da un lato, ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non essendo individuabile nel ricorso alcun fatto storico specifico.

    La denuncia di omesso esame è inammissibile se il ricorso non individua uno specifico fatto storico decisivo che il giudice avrebbe trascurato.

  • Art. 360 cod. proc. civ.

    Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015.

    Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere alla Corte una nuova valutazione del merito, come la contestazione della percentuale di ripartizione tra componente impiantistica e immobiliare; le questioni di individuazione e valutazione delle parti possono essere censurate solo nei limiti dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti catastali relativi a fabbricati speciali, dal 1° gennaio 2016 vanno esclusi dalla rendita macchinari, impianti e altre dotazioni meramente funzionali al ciclo produttivo, anche se incorporati o strutturalmente collegati all’immobile.
  • La possibilità che un impianto consenta accesso, funzionamento o manutenzione di strutture produttive non lo rende per questo una componente immobiliare autonomamente apprezzabile: occorre verificare se la funzione resti circoscritta al ciclo produttivo.
  • Una parte di un impianto può concorrere alla rendita solo se conserva autonomia strutturale rispetto al processo produttivo; la sua identificazione e valutazione sono questioni di merito e non possono essere riesaminate in Cassazione come semplice contestazione estimativa.
  • In Cassazione, la censura di omesso esame deve indicare un fatto storico specifico e decisivo; contestare la valutazione di una percentuale o chiedere una nuova ponderazione degli elementi tecnici non basta.
  • Se una decisione si fonda su più ragioni autonome e sufficienti, il ricorrente deve censurarle tutte con motivi fondati; se una di esse resta ferma, le altre censure possono risultare inammissibili per difetto d’interesse.

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