Sentenza del 04/04/2024 n. 8993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza contestò, per le annualità 2005-2010, che Texital fosse di fatto amministrata in Italia presso la Textura Spa e fosse quindi fiscalmente residente in Italia (esterovestizione). Per il 2005 l’Ufficio accertò induttivamente un reddito imponibile di 45.397 euro, con IRES di 14.981 euro, oltre interessi e sanzioni, per omessa dichiarazione e ricavi non dichiarati. Texital impugnò l’avviso deducendo la decadenza dell’Amministrazione, l’illegittimità del metodo induttivo e l’effettiva collocazione in Romania della propria sede amministrativa e operativa. Dopo il rigetto da parte della CTP di Arezzo e della CTR della Toscana, la società propose ricorso per Cassazione con due motivi: nullità dell’iter procedimentale e omesso esame di fatti decisivi, contestando in sostanza la valutazione della sede effettiva e delle prove.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico: non indicava la norma processuale violata né individuava un vizio della sentenza secondo le categorie tassative dell’art. 360 c.p.c.; riproponeva inoltre la tesi di merito senza specifici riferimenti agli atti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per il limite della doppia conforme, non superato indicando le diverse ragioni fattuali delle due decisioni di merito, sia per la mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti invocati; la denuncia di insufficienza della motivazione non era inoltre proponibile secondo il testo applicabile dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha aggiunto che la motivazione della CTR era comprensibile e coerente e che la contestazione mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. È rimasto quindi fermo l’accertamento di merito della sede effettiva della direzione in Italia, presso Textura Spa; le eccezioni e contestazioni di merito non sono state accolte in sede di legittimità. Texital è stata condannata a rifondere all’Agenzia 1.600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall' art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata.
I motivi di Cassazione devono identificare con precisione un vizio riconducibile a una delle categorie previste dalla legge; una critica generica o una mera riproposizione delle tesi di merito è inammissibile.
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Tale onere [...] non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fonda; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati.
Chi fonda un motivo di ricorso su atti o documenti deve identificarli puntualmente, esporne il contenuto rilevante e indicare quando e dove siano stati prodotti o formati nel giudizio di merito.
Art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
Nell'ipotesi di "doppia conforme", il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' art. 360 , n. 5, cod. proc. civ. [...] deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sui fatti, il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame: deve dimostrare che le ricostruzioni fattuali delle due decisioni sono diverse. La disciplina è stata applicata perché il regime transitorio indicato dalla Corte rendeva applicabile la norma al caso.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
In seguito alla modifica dell' art. 360 , n. 5, cod. proc. civ. [...] il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza può operare solo entro il "minimo costituzionale" [...], mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Il controllo in Cassazione non consente di riesaminare la sufficienza o la persuasività della motivazione: riguarda anomalie radicali, come motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, che impediscano di comprendere il ragionamento del giudice.
La violazione dell' art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi [...] in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre se il giudice lo assegna alla parte sbagliata, non per il solo fatto che abbia valutato le prove in modo sfavorevole alla parte ricorrente.
Per dedurre la violazione dell' art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La norma non consente di contestare in Cassazione il peso attribuito dal giudice alle prove di parte; la violazione va riferita all’uso di prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi del giudice.
Non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall' art. 116 cod. proc. civ.
La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove proposte dalle parti rientra nei poteri del giudice di merito e non è, di per sé, censurabile in Cassazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma a seguito del rigetto o dell’inammissibilità dell’impugnazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione non basta ripetere le proprie difese di merito: ogni motivo deve indicare chiaramente il vizio denunciato e collegarlo a una specifica categoria prevista dall’art. 360 c.p.c.
- Chi lamenta l’omesso esame di fatti deve indicare fatti storici specifici e decisivi, non limitarsi a elencare circostanze o a chiedere una diversa lettura complessiva delle prove.
- In presenza di doppia conforme, la censura sul fatto richiede di confrontare le motivazioni fattuali dei due gradi e dimostrare che sono diverse; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Gli atti e i documenti invocati in Cassazione devono essere identificati con precisione, descritti nel loro contenuto rilevante e localizzati nel fascicolo e nella fase processuale in cui sono stati prodotti.
- La Cassazione non rivaluta normalmente i fatti né attribuisce un nuovo peso alle prove: un dissenso sulla valutazione probatoria del giudice di merito non equivale a violazione delle regole sull’onere o sull’ammissione della prova.
- Per le contestazioni di esterovestizione, la sede formale estera o la presenza di uno stabilimento produttivo all’estero non escludono, da sole, una residenza fiscale effettiva in Italia: può rilevare il luogo in cui si svolgono concretamente la direzione e le funzioni amministrative centrali. In questo caso tale accertamento di fatto è rimasto fermo perché le censure non erano ammissibili o non individuavano un vizio di legittimità.
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