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Sentenza

Sentenza del 04/04/2024 n. 8998 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi di accertamento riguardavano le imposte dirette e le sanzioni per i periodi d’imposta 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011. L’Agenzia sosteneva che la società, benché formalmente lussemburghese, fosse effettivamente residente in Italia (esterovestizione). Dopo che la CTP di Milano aveva accolto i ricorsi — per decadenza dell’accertamento relativamente al 2005 e 2006 e per insufficienza della prova dell’esterovestizione relativamente al 2008-2011 — la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per insufficiente esposizione dello svolgimento del processo; 2) nullità per carenza assoluta di motivazione quanto agli anni 2005 e 2006, poiché la CTR aveva fondato il rigetto dell’appello su argomenti relativi soltanto agli anni successivi al 2006.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: pur sintetica, la sentenza permetteva di individuare i fatti essenziali e il thema decidendum, senza che fosse dimostrata una concreta incertezza. Ha accolto il secondo motivo: la motivazione della CTR riguardava esclusivamente il periodo 2008-2011 e non spiegava l’esito delle controversie relative al 2005 e 2006; per questi anni ricorreva quindi un’anomalia motivazionale consistente nella mancanza assoluta di motivazione. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa definitivamente la fondatezza degli accertamenti per il 2005 e 2006.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Il processo tributario recepisce le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, comprese quelle sui requisiti motivazionali della sentenza.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

    L’esposizione dei fatti o la motivazione possono essere concise; la carenza comporta nullità solo quando impedisce di comprendere quali questioni siano state decise e su quali ragioni si fondi il dispositivo.

  • Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione disciplina il contenuto della sentenza tributaria. Nel caso concreto la censura relativa all’esposizione dello svolgimento del processo è stata rigettata, mentre la carenza motivazionale riferita agli anni 2005 e 2006 ha determinato la cassazione parziale.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    La violazione delle regole sulla motivazione della sentenza può essere fatta valere in cassazione come nullità processuale; qui il vizio è stato riconosciuto limitatamente all’omessa motivazione sugli accertamenti per il 2005 e 2006.

Massime di principio

  • Una sentenza non è nulla solo perché sintetica: occorre che la concisione renda concretamente impossibile identificare le questioni decise o le ragioni della decisione.
  • La motivazione deve confrontarsi con ciascuna parte autonoma della controversia. Ragioni riferite a determinati anni d’imposta non giustificano automaticamente l’esito relativo ad annualità diverse.
  • Se la motivazione non tratta affatto una specifica domanda o annualità e la ragione esposta è cronologicamente estranea a essa, può ricorrere una nullità per mancanza assoluta di motivazione, non un semplice difetto di adeguatezza.
  • La cassazione per vizio motivazionale non equivale a una decisione nel merito sulla pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente la parte della controversia rimasta senza motivazione.

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