Sentenza del 04/04/2024 n. 9011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso: ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo la rinuncia conseguente alla definizione agevolata delle cartelle controverse. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; l’appello del contribuente era stato rigettato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a più crediti, contestando la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento per IRPEF 2008 e 2009 e deducendo, in subordine, la prescrizione. Dopo l’esito sfavorevole dell’appello, in Cassazione ha denunciato la violazione del giudicato interno ed esterno sulla prescrizione, sostenendo che la resistente non avesse proposto tempestiva impugnazione incidentale, e la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per avere il giudice ritenuto generico il disconoscimento delle copie delle relate di notifica. In seguito ha presentato domanda di definizione agevolata per i crediti ancora controversi e, il 25 marzo 2024, ha formalmente rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
Art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod. proc. civ. e 46, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.
La domanda di definizione agevolata dei carichi controversi ha preceduto e determinato la rinuncia al ricorso; la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio senza decidere le contestazioni sostanziali.
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod. proc. civ. e 46, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.
La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta l’estinzione del giudizio; nel caso concreto la Corte ha applicato tale regola insieme alla disciplina processuale tributaria sulle spese.
Art. 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 cod. proc. civ. e 46, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, integrando la istanza presentata in data 25 marzo 2024 una rinuncia al ricorso, conseguente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022.
In questa controversia tributaria, l’estinzione conseguente alla rinuncia ha comportato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi controversi e rinuncia formalmente al ricorso, il giudice può dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi sui motivi di merito.
- La definizione del giudizio per rinuncia non equivale a una decisione che confermi nel merito la legittimità della pretesa tributaria o risolva le contestazioni su notifiche e prescrizione.
- In questo caso le spese sono state integralmente compensate; la compensazione discende dalla specifica decisione della Corte e non va intesa come esito automatico di ogni rinuncia.
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