Cassazione Civile, Ordinanza n. 12340/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento catastale con attribuzione di rendita su alcuni immobili a destinazione speciale di proprietà di una società operante nel settore degli investimenti immobiliari. In primo e secondo grado si discuteva in particolare della stima del valore del suolo e dell'area di pertinenza/posti auto, con contrapposizione tra una valutazione fondata sul costo di costruzione e sul valore minimo di un prezziario adottato dall'Ufficio. La società contestava la decisione d'appello che aveva accolto in parte la tesi erariale e confermato il valore di €/mc 130,00 per un immobile sito in Milano, lamentando: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il giudice avesse trascurato elementi probatori e il rilievo comparativo di un diverso accertamento catastale relativo a un immobile similare; 3) violazione delle norme catastali e della disciplina tecnica sulla stima diretta, sostenendo che per tale tipologia di immobili non fosse consentito un ricorso a un prezziario generico e che la procedura seguita dall'Ufficio fosse illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata, pur sintetica, conteneva una motivazione percepibile e sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi, senza obbligo di confutazione analitica di tutte le difese delle parti. Ha rigettato il secondo motivo osservando che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non già la mancata valutazione di argomenti difensivi o elementi istruttori. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che, nel classamento di immobili a destinazione speciale, la stima diretta può essere effettuata anche con procedimento indiretto e mediante utilizzo di un prezziario, sicché non vi era violazione delle norme richiamate; la censura, in sostanza, mirava solo a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina della motivazione nel processo tributario, in coordinamento con l'art. 36 del medesimo decreto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve esporre concisamente i motivi di fatto e di diritto della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di prove o argomenti difensivi.
art. 27 d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato tra le norme catastali invocate dal ricorrente; la Corte ne esclude la violazione nel caso di stima diretta di immobili speciali.
art. 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato tra le norme catastali invocate dal ricorrente; la Corte ne esclude la violazione nel caso di stima diretta di immobili speciali.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939
Per gli immobili a destinazione speciale o non raggruppabili in categorie e classi la rendita si determina con stima diretta per ogni singola unità.
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
Le tariffe non si determinano per le unità indicate, ma la rendita si accerta comunque con stima diretta per ogni singola unità.
art. 1, comma 21, d.lgs. n. 208 del 2015
Norma catastale invocata dalla ricorrente, ritenuta non violata alla luce della legittimità della stima diretta effettuata.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
Norma catastale invocata dalla ricorrente, ritenuta non violata alla luce della legittimità della stima diretta effettuata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente presente, non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece nulla se, anche in forma sintetica, rende comprensibile la ratio decidendi.
- Nel processo civile e tributario il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni delle parti: è sufficiente che esponga le ragioni decisive della decisione, restando implicitamente disattese le tesi incompatibili.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere dedotto per contestare la mancata valutazione di documenti, prove o argomenti difensivi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Nel classamento degli immobili a destinazione speciale la rendita può essere determinata con stima diretta anche mediante procedimento indiretto fondato sul valore del capitale fondiario o sul costo di ricostruzione, purché la valutazione sia coerente con le caratteristiche dell'unità immobiliare.
- L'utilizzo di prezziari o valori di riferimento non è di per sé illegittimo nella stima catastale degli immobili speciali, se si colloca nell'ambito della stima diretta richiesta dalla disciplina catastale.
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