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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01599/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Le parti attrici, quali cointestatarie di un conto corrente ed eredi del titolare deceduto, avevano convenuto in giudizio la banca intermediaria dopo la perdita integrale di un investimento in obbligazioni Lehman Brothers acquistate in più tranche tramite la filiale. Deducevano l’assenza di un valido contratto quadro di negoziazione e plurimi inadempimenti della banca agli obblighi informativi, di valutazione di adeguatezza e di gestione del conflitto di interessi. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione venivano proposti quattro motivi: 1) errata attribuzione di valore confessori alla sottoscrizione del modulo contrattuale attestante la consegna della copia del contratto, con contestazione dell’accertamento di fatto sulla ricezione del documento; 2) omessa pronuncia e/o nullità della sentenza per avere la Corte territoriale trascurato la posizione della cointestataria e per non avere applicato la disciplina MIFID alle operazioni del gennaio-febbraio 2008; 3) violazione della disciplina sugli obblighi informativi, sostenendosi che la banca non si fosse limitata a una informativa generica ma avesse omesso informazioni specifiche sui titoli e sull’emittente; 4) violazione della disciplina sul conflitto di interessi, assumendosi che la Corte avesse erroneamente escluso il conflitto senza valutare le allegazioni e che il nesso causale dovesse ritenersi presunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una censura di merito sull’apprezzamento delle prove e non in una reale violazione dell’art. 2697 c.c.; che il secondo fosse inammissibile per commistione di censure eterogenee, oltre che perché la dedotta omessa pronuncia non ricorre quando la decisione reiezione assorbe la domanda e perché la questione MIFID non risultava specificamente devoluta in appello; che il terzo fosse inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale considerato non solo un’informativa generica ma anche ulteriori informazioni specifiche sui titoli e sul relativo rischio, con accertamento di fatto non sindacabile; che il quarto fosse inammissibile perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato il principio per cui il conflitto di interessi deve essere allegato e provato in concreto con riferimento alla singola operazione, non essendo sufficiente un richiamo astratto a rapporti della banca con l’emittente. Le ricorrenti sono state inoltre condannate alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 TUF

    La Corte richiama la norma in relazione alla funzione informativa del contratto quadro e osserva che la mancanza della sottoscrizione della banca non determina di per sé pregiudizio per il cliente; inoltre la questione della consegna della copia contrattuale è stata risolta in base agli accertamenti di merito.

  • art. 21 TUF

    Gli obblighi dell’intermediario consistono nel fornire informazioni adeguate, preventive e specifiche sui titoli e sui rischi dell’operazione, al fine di consentire investimenti consapevoli.

  • art. 23, comma 6, TUF

    Richiamato nei motivi, viene letto in collegamento con gli obblighi informativi e con il riparto dell’onere probatorio nel rapporto intermediario-cliente.

  • art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998

    Concorre a imporre all’intermediario la conoscenza preventiva del prodotto finanziario e l’acquisizione degli elementi necessari a valutarne la rischiosità e a informare adeguatamente il cliente.

  • art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato con riguardo al conflitto di interessi e alla corretta informazione nell’operatività dell’intermediario.

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    Impone all’intermediario di raccogliere preventivamente il profilo finanziario dell’investitore e di fornire schede informative con specifica indicazione della rischiosità e dell’inadeguatezza dell’operazione.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato nel contesto della disciplina di settore sugli obblighi informativi e di condotta dell’intermediario.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella gravata; non se si contesta l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2730 c.c.

    È richiamato per contestare la qualificazione confessoria della dichiarazione di avvenuta ricezione della copia contrattuale, qualificazione ritenuta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, rigettando la domanda o il gravame, abbia comunque statuito sulla pretesa sostanziale dedotta.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza, ritenuto rispettato perché la decisione d’appello ha esaminato criticamente i motivi e le questioni rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è ammissibile mescolare in un unico motivo violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali, né trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito.

  • art. 1394 c.c.

    Il conflitto di interessi idoneo a determinare annullabilità richiede un concreto rapporto di incompatibilità tra interessi del rappresentato e del rappresentante, da verificare con riferimento al singolo atto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice effettua un autonomo esame critico delle censure e richiama i contenuti degli atti cui aderisce.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato per l’ulteriore contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva della disciplina sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di violazione dell’onere della prova è ammissibile solo quando si contesti l’erronea attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella gravata; se si censura invece l’apprezzamento del materiale istruttorio, la doglianza attiene al merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
  • Non è consentito formulare un motivo di ricorso che sovrapponga in modo indistinto violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale: il motivo deve essere specifico, autonomo e riferibile a una precisa ratio decidendi.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito rigetta integralmente la domanda o l’impugnazione, poiché la reiezione della pretesa assorbe le questioni dedotte, anche in mancanza di una confutazione analitica di ogni argomento.
  • Negli investimenti finanziari l’intermediario deve fornire un’informazione preventiva, specifica e adeguata sulla natura del titolo, sulle caratteristiche dell’emittente e sul rischio dell’operazione; una generica informativa preliminare è sufficiente solo se integrata da ulteriori elementi idonei a rendere consapevole il cliente.
  • Gli obblighi informativi dell’intermediario si esauriscono con l’operazione di investimento, salvo i diversi rapporti di gestione o consulenza: non sussiste, di regola, un autonomo obbligo di monitorare l’andamento del titolo dopo l’esecuzione dell’ordine.
  • Il conflitto di interessi rilevante nei rapporti di intermediazione deve essere allegato e provato in concreto con riferimento alla singola operazione; non basta la mera esistenza di rapporti economici o commerciali tra intermediario ed emittente se non si dimostra l’effettiva incompatibilità e il nesso causale con il danno.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice di appello mostra di avere autonomamente esaminato i motivi di gravame e di condividere consapevolmente la decisione richiamata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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