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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11151/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un finanziamento concesso dall'ente creditizio, assistito da effetti cambiari e da una posizione di garanzia ascritta a una delle parti. In primo grado il tribunale aveva condannato entrambi i mutuatari a restituire le somme; la corte d'appello aveva respinto il gravame. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi: 1) sostenevano che, dopo la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio riassunto dovesse considerarsi un ordinario giudizio di cognizione e quindi la domanda del creditore avrebbe dovuto essere proposta autonomamente, non potendo restare ferma la pretesa monitoria; 2) contestavano la qualificazione dell'azione come causale anziché cambiaria, con conseguente prescrizione decennale anziché breve; 3) assumevano che, anche a voler ritenere l'azione causale, gli interessi moratori si fossero prescritti in cinque anni; 4) censuravano l'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita a una raccomandata inviata dal legale della banca, non sottoscritta dalla parte, e la sua valenza anche per il credito da interessi e per l'azione cambiaria; 5) la fideiussore deduceva che la sua qualità di garante non fosse dimostrata per mancanza di produzione del contratto nel monitorio e che, comunque, la fideiussione omnibus dovesse ritenersi nulla per il periodo successivo alla disciplina richiamata; 6) denunciavano l'applicazione di interessi ultralegali e usurari, anche moratori, chiedendo una verifica del tasso pattuito; 7) chiedevano la riforma delle spese di lite come conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, dopo la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, la riassunzione non muta lo schema del giudizio, che resta quello originario, e che il giudice ad quem deve interpretare l'atto come diretto a devolvergli la cognizione della pretesa creditoria ordinaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché le doglianze richiedevano una diversa interpretazione del ricorso monitorio o del contratto di finanziamento, attività riservate al merito. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il quarto motivo, ribadendo che la costituzione in mora e l'interruzione della prescrizione possono derivare anche dall'intimazione del legale incaricato, senza necessità di una formale procura, e che le ulteriori questioni non erano state prospettate nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché implicava accertamenti di fatto sulla qualità di fideiussore e sul contenuto della garanzia, non sindacabili in cassazione se non per omesso esame di fatti storici specifici. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché mirava a una nuova verifica del contratto e dei tassi pattuiti, trasformando la censura in un sindacato di merito; il settimo motivo è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 167, 183 e 645 c.p.c.

    Richiamati per censurare la permanenza della domanda monitoria dopo la declaratoria di incompetenza; la Corte ha ribadito che la riassunzione mantiene fermo lo schema originario del giudizio.

  • artt. 94 e 66 legge cambiaria

    Richiamati per sostenere la natura cambiaria dell'azione; la Corte ha confermato la qualificazione causale della pretesa quando il ricorso monitorio si riferisca al rapporto di finanziamento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non possono essere usati per contestare in cassazione il libero apprezzamento del merito o per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Invocato per la prescrizione quinquennale degli interessi; la Corte non ha accolto la doglianza perché ritenuta dipendente da una diversa qualificazione del rapporto e da questioni di fatto.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla costituzione in mora e all'interruzione della prescrizione.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato per contestare la validità dell'intimazione inviata dal legale; la Corte ha affermato che è sufficiente un generico potere di rappresentanza funzionale allo scopo.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato in tema di fideiussione e determinabilità della somma garantita; la censura è stata dichiarata inammissibile perché di merito.

  • art. 10 L. n. 154 del 1992

    Richiamato per dedurre la nullità della fideiussione omnibus nel periodo successivo alla disciplina citata; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per ragioni di inammissibilità.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato per gli interessi ultralegali/usurari; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché chiedeva una verifica diretta del contratto.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato nel contesto della censura sugli interessi e sulle clausole economiche del contratto.

  • L. n. 108 del 1996

    Richiamata in tema di usura; la Corte ha osservato che il riferimento a norme anteriori era comunque inconferente rispetto alla data del contratto.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo, senza che la Corte ne ravvisasse un autonomo rilievo decisivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo in tema di spese, rimasto assorbito dal rigetto dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Dopo la declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, la riassunzione del processo non trasforma il giudizio in una nuova causa ordinaria: resta fermo lo schema originario e il giudice competente deve leggere l'atto riassuntivo come devolutivo della cognizione della pretesa creditoria già azionata.
  • Se il creditore nel ricorso monitorio fonda la domanda sul rapporto causale sottostante e non soltanto sul titolo cambiario, l'azione va qualificata come causale e si applica la prescrizione propria del rapporto base, non quella cambiaria.
  • La qualificazione dell'azione e l'interpretazione del ricorso monitorio o del contratto costituiscono apprezzamenti di merito; in cassazione sono censurabili solo denunciando specifiche violazioni delle regole di ermeneutica o omesso esame di fatti storici decisivi.
  • Ai fini della costituzione in mora e dell'interruzione della prescrizione è sufficiente un'intimazione proveniente dal legale incaricato, purché sia riconoscibile un potere di rappresentanza funzionale allo scopo, senza necessità di formale procura espressa.
  • Le censure che richiedono una nuova lettura del contratto, la verifica del tasso di interesse pattuito o la rivalutazione delle prove sono inammissibili in cassazione quando mirano soltanto a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
  • La deduzione della qualità di fideiussore, della validità della garanzia e della determinabilità della somma garantita, se dipendente dall'esame di documenti e da accertamenti fattuali, non può essere riconsiderata in sede di legittimità salvo omesso esame di fatti storici specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMutuoFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezza

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