Sentenza n. 2438/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20404/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 20404/2024, che aveva annullato il provvedimento AGCM n. 30870/2023 di accertamento di una pratica commerciale scorretta e di irrogazione di una sanzione di 10 milioni di euro
Esito
Favorevole al resistente (operatore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'AGCM ha appellato la sentenza del TAR deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022, sostenendo che il divieto temporaneo avrebbe riguardato tutte le variazioni tariffarie unilaterali, comprese quelle applicate dopo la scadenza delle originarie condizioni economiche in regime di proroga o ultrattività. Secondo l'Autorità, le comunicazioni inviate da Enel a circa 2-3 milioni di clienti, relative a significativi aumenti delle condizioni economiche, avrebbero eluso la sospensione legislativa e integrato una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del consumo. Enel ha resistito e ha riproposto in via subordinata i motivi assorbiti dal TAR, concernenti l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, la violazione della disciplina emergenziale e del Codice del consumo, la violazione del diritto dell'Unione europea e dei principi costituzionali, vizi procedimentali e istruttori, nonché l'illegittimità della quantificazione della sanzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'AGCM, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'art. 3 del d.l. n. 115/2022, quale misura eccezionale limitativa della libertà negoziale, sia di stretta interpretazione. L'avverbio "unilateralmente" delimita la norma alle modifiche del prezzo operate dal fornitore durante il periodo di validità dell'offerta e prima della sua scadenza, nell'esercizio dello ius variandi per giustificato motivo. Restano invece fuori dal divieto gli aggiornamenti delle condizioni economiche alla scadenza del periodo originario, quando derivano da un meccanismo di rinnovo tacito o ultrattività previamente negoziato e dalla mancata disdetta del consumatore. Le clausole contrattuali di Enel prevedevano che, dopo la scadenza delle condizioni economiche originarie, queste proseguissero fino a diversa comunicazione o fino alla comunicazione di un nuovo periodo di applicabilità, consentendo il successivo aggiornamento del prezzo. Tali variazioni non costituivano quindi esercizio dello ius variandi in senso stretto e non rientravano nell'ambito applicativo dell'art. 3. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante che, per effetto della proroga tacita, non fosse indicata una nuova scadenza nelle comunicazioni: la scadenza originaria era stata predeterminata e accettata al momento della stipula, ed era ricostruibile dal consumatore. La novella introdotta dal decreto milleproroghe è stata qualificata come chiarificatrice e non innovativa, coerente con la lettura già desumibile dal testo originario e con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5986/2022. I motivi riproposti da Enel non sono stati esaminati perché assorbiti dall'infondatezza dell'appello principale. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo
La disposizione, eccezionale e limitativa della libertà negoziale, è di stretta interpretazione e si applica allo ius variandi esercitato unilateralmente dal fornitore durante la vigenza dell'offerta, prima della scadenza del termine contrattuale; non si applica agli aggiornamenti del prezzo alla scadenza delle condizioni economiche originarie secondo un meccanismo di rinnovo o ultrattività previamente pattuito.
art. 11, comma 8, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte
La novella chiarisce, senza innovare, che il divieto non riguarda gli aggiornamenti delle condizioni economiche alla loro scadenza, purché siano rispettati il preavviso contrattuale e il diritto di recesso.
artt. 20, 21, 22, 24 e 25 d.lgs. n. 206/2005
La qualificazione della condotta come pratica commerciale scorretta presuppone che la variazione tariffaria contestata ricada nell'ambito del divieto legislativo; esclusa tale ricaduta, non sussiste la pratica aggressiva contestata.
art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 206/2005
L'AGCM ha acquisito il parere dell'ARERA nel procedimento, ma la decisione si concentra sull'interpretazione dell'art. 3 del d.l. n. 115/2022.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 210/2021
La disposizione è richiamata quale disciplina normativa dello ius variandi nel settore della fornitura energetica, distinto dagli aggiornamenti alla scadenza delle condizioni economiche.
art. 10 direttiva UE n. 2019/944
È richiamata come fonte europea di riferimento per la figura dello ius variandi, inteso come modifica unilaterale delle condizioni contrattuali durante il periodo di validità del contratto.
art. 13.1 Codice di condotta commerciale ARERA, deliberazione n. 366/2018/R/com
Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura ... si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso ... alla facoltà [di] variare unilateralmente specifiche [clausole]
La disciplina regolatoria configura lo ius variandi come facoltà esercitabile durante il periodo di validità del contratto, con comunicazione scritta e preavviso minimo di tre mesi.
art. 13.4 Condizioni generali di fornitura Enel
il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE in caso di un giustificato motivo
La clausola individua lo ius variandi esercitabile durante la vigenza dell'offerta economica, fattispecie distinta dagli aggiornamenti successivi alla scadenza dell'offerta.
Consente all'appellato di riproporre i motivi assorbiti o non esaminati in primo grado; tali motivi non sono stati esaminati quando l'appello principale è stato respinto.
Massime di principio
- Una disposizione emergenziale che sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono al fornitore di modificare unilateralmente il prezzo, quale misura eccezionale limitativa della libertà negoziale, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a fattispecie non espressamente comprese.
- Il divieto temporaneo di modifica unilaterale del prezzo opera quando il fornitore interviene durante il periodo di validità dell'offerta e prima della scadenza del termine contrattuale, nell'esercizio dello ius variandi per giustificato motivo.
- L'aggiornamento delle condizioni economiche alla scadenza dell'offerta non costituisce modifica unilaterale vietata quando discende da un meccanismo di rinnovo tacito o di ultrattività previamente negoziato, collegato alla mancata disdetta del consumatore e al rispetto del preavviso e del diritto di recesso.
- La successiva disposizione legislativa che esclude dal divieto gli aggiornamenti delle condizioni economiche alla scadenza ha natura chiarificatrice e conferma la distinzione tra ius variandi durante la vigenza dell'offerta e aggiornamento del prezzo alla scadenza.
- La mancanza di una nuova scadenza espressamente indicata nella comunicazione di aggiornamento non rende automaticamente illegittima la variazione, se la scadenza originaria delle condizioni economiche era predeterminata nel contratto e conoscibile o ricostruibile dal consumatore.
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