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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: 1) della determinazione PAT 11.12.2025-14133 con la quale è stata disposta la decadenza dal contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione ai sensi della Legge provinciale 5.8.24 n. 9, art. 15, sottoscritta dalla Dirigente Dr.ssa Ileana Olivo, comunicata con raccomandata AR nota prot. S179/2025/23.7.1-2025-429/DZ del 18.12.2025-0992678 pervenuta in data 08.01.2026 e trasmessa tramite e-mail PEO in data 14.01.2025; 2) in via subordinata, cautelativamente della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1713 del 25.10.2024 avente ad oggetto Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose - Bando 2024 (codice CUP C44F24000590003) qualora la clausola prevista dall’art. 4 co. 1 dell’allegato 1 (Bando) alla medesima debba essere interpretata in senso contrario all’interesse dei ricorrenti, per le ragioni di cui ai motivi di ricorso; 3) in via subordinata, cautelativamente della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1757 del 31.10.2024 avente ad oggetto Modifica dell'Allegato 1 (Bando) della deliberazione n. 1713 del 25 ottobre 2024 concernente l'Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose - Bando 2024 (codice CUP C44F24000590003) qualora la clausola prevista dall’art. 4 co. 1 dell’allegato 1 (Bando) debba essere interpretata in senso contrario all’interesse dei ricorrenti, per le ragioni di cui ai motivi di ricorso; 4) in via subordinata, cautelativamente, dell’allegato 1 denominato contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione da recuperare a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose bando 2024 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1713 del 25.10.2024 di cui al punto n. 2 del presente atto, qualora la clausola prevista dall’art. 4 co. 1 debba essere interpretata in senso contrario all’interesse dei ricorrenti, per le ragioni di cui ai motivi di ricorso; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dal contributo provinciale per l'acquisto della prima casa, fondata sul mancato rispetto della condizione secondo cui l'intero prezzo dell'immobile deve essere sostenuto dai richiedenti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione provinciale che aveva dichiarato la decadenza dal contributo già concesso, nonché, in via subordinata, le deliberazioni e il bando nella parte eventualmente interpretata in senso loro sfavorevole. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione di legge e l'illegittima interpretazione dell'art. 4, comma 1, del bando, sostenendo che la clausola imponesse ai richiedenti di sostenere una spesa minima di almeno 30.000 euro, e non necessariamente l'intero prezzo dell'immobile. Con il secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e sproporzionalità, affermando che il prezzo sarebbe stato comunque integralmente corrisposto da loro mediante assegni circolari emessi a loro esclusivo ordine di pagamento. Hanno inoltre sostenuto che la somma messa a disposizione dai genitori costituisse una liberalità rientrante nella quota di legittima futura e già appartenente alla loro sfera patrimoniale, richiamando anche una FAQ del bando dalla quale emergerebbe l'irrilevanza degli atti di liberalità. La Provincia ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, dopo la concessione del contributo, la posizione dei beneficiari fosse divenuta un diritto soggettivo e che la decadenza riguardasse la fase esecutiva del rapporto, in relazione all'inadempimento delle condizioni previste per l'erogazione.

La decisione

Il Tribunale ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Applicando il criterio del petitum sostanziale e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contributi pubblici, ha distinto la fase procedimentale di attribuzione del beneficio, nella quale il privato vanta un interesse legittimo, dalla fase successiva di concreta erogazione e di verifica dell'adempimento delle condizioni cui il contributo è subordinato, nella quale sorge un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario. Nel caso concreto, il contributo era già stato formalmente concesso con la determinazione del 19 giugno 2025, sulla base della proposta irrevocabile di acquisto o del preliminare. La successiva decadenza era stata adottata dopo la produzione del contratto definitivo, per contestato mancato rispetto della prescrizione secondo cui l'intero prezzo doveva essere sostenuto dai richiedenti, poiché una quota della provvista era stata fornita dai genitori. La controversia riguardava quindi la fase esecutiva del rapporto di contribuzione e l'adempimento degli obblighi gravanti sui beneficiari, anche se l'atto era formalmente denominato decadenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di riproporre il processo davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 l.p. 5 agosto 2024, n. 9

    Costituisce la base normativa provinciale del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione da recuperare.

  • art. 4, comma 1, Allegato 1 alla deliberazione G.P. n. 1713/2024

    È ammesso a contributo l’acquisto della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo di imposte, pari ad almeno euro 30.000,00, interamente sostenuto dal/i richiedente/i

    La prescrizione è stata posta dalla Provincia a fondamento della decadenza, ritenendo che l'intero prezzo dovesse essere sostenuto dai richiedenti e non da terzi.

  • art. 11, Allegato 1 alla deliberazione G.P. n. 1713/2024

    Prevede la decadenza totale dal contributo e il recupero delle somme erogate in caso di mancato rispetto dell'art. 4; la sua applicazione concreta è stata ricondotta alla fase esecutiva del rapporto.

  • art. 8, comma 1, lettera a), Allegato 1 alla deliberazione G.P. n. 1713/2024

    Prevede il termine per la stipula e l'intavolazione del contratto definitivo quando la domanda sia presentata senza contratto definitivo.

  • art. 7, comma 3, Allegato 1 alla deliberazione G.P. n. 1713/2024

    Prevede la liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto di compravendita.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 1180 c.c.

    È richiamato nel contratto per qualificare la messa a disposizione di una parte della provvista da parte dei genitori come adempimento effettuato a titolo di liberalità; il Tribunale non ha esaminato nel merito la qualificazione civilistica.

  • art. 1 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    È richiamato nel contratto in relazione alla liberalità collegata alla vendita; il Tribunale non ha deciso la questione sostanziale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.

Massime di principio

  • In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la fase anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio è normalmente devoluta alla giurisdizione amministrativa, poiché il richiedente è titolare di un interesse legittimo.
  • Una volta formalmente concesso il contributo, il beneficiario vanta un diritto soggettivo alla concreta erogazione, quando la controversia riguardi la mancata attuazione del beneficio o la decadenza fondata sull'inadempimento di obblighi e condizioni previsti dalla legge o dal provvedimento di concessione.
  • La controversia sulla decadenza da un contributo appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'Amministrazione, dopo la concessione, verifica l'inosservanza delle condizioni di erogazione o di permanenza del beneficio; ciò vale anche se l'atto è formalmente qualificato come revoca o decadenza.
  • La giurisdizione amministrativa permane invece quando, dopo la concessione del contributo, l'Amministrazione esercita un potere autoritativo di annullamento o revoca per vizi di legittimità, per contrasto originario con il pubblico interesse o per una nuova ponderazione comparativa degli interessi, e non per inadempimento del beneficiario.
  • Il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici deve essere determinato in base al petitum sostanziale, cioè alla natura effettiva della situazione giuridica dedotta e alla fase del rapporto cui si riferisce la controversia, non alla denominazione formale dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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