Sentenza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto ex art. 25 della legge n. 241 del 1990) con cui Municipia S.p.a. ha illegittimamente rifiutato l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi detenuti dalla stessa, ed in particolare la copia del preavviso di fermo amministrativo del -OMISSIS- e l’avviso di accertamento esecutivo n. -OMISSIS- ed il relativo referto di notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso alla copia del preavviso di fermo amministrativo, dell'avviso di accertamento esecutivo e del relativo referto di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria del fermo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato da Municipia S.p.a. sull'istanza di accesso presentata via PEC. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990, dell'art. 2 d.P.R. n. 184/2006 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 24 Cost. L'accesso era richiesto per esigenze difensive, in relazione all'impugnazione della pretesa creditoria e della misura di fermo amministrativo. La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione mediante visione ed estrazione di copia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva della ricorrente, quale destinataria della comunicazione di fermo amministrativo, e la legittimazione passiva di Municipia S.p.a., in quanto soggetto detentore o comunque direttamente disponibile dei documenti richiesti. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, l'istanza può essere rivolta sia all'amministrazione che ha formato il documento sia a quella che lo detiene stabilmente. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistente l'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990: i documenti erano individuati con precisione e presentavano un chiaro collegamento con la tutela giurisdizionale della ricorrente contro il fermo amministrativo. Il giudice ha precisato che non spetta né all'amministrazione né al giudice compiere una valutazione anticipata sulla decisività del documento nel giudizio, salvo l'evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. È stata dichiarata l'illegittimità del silenzio ed è stato ordinato a Municipia S.p.a. di rendere disponibili i documenti mediante estrazione di copia, a spese della ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La società è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio-rifiuto in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base normativa generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Impone di garantire l'accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla tutela di interessi giuridici.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Consente di rivolgere l'istanza anche al soggetto che detiene stabilmente il documento, il quale è tenuto a consentire l'accesso al pari dell'amministrazione che lo ha formato.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il decorso inutile di trenta giorni determina la formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso.
art. 2 d.P.R. 184/2006
È richiamato quale disciplina attuativa dell'accesso ai documenti amministrativi.
art. 26 d.P.R. 602/1973
È richiamato in relazione alla documentazione concernente la procedura di riscossione e notificazione.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento della necessità di assicurare l'accesso difensivo.
art. 26 c.p.a.
È richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale criterio per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti del soggetto che detiene stabilmente i documenti, anche quando tale soggetto non li abbia materialmente formati, purché ne abbia la detenzione o la diretta disponibilità nell'esercizio delle proprie funzioni.
- L'accesso difensivo deve essere garantito quando il richiedente dimostri un collegamento concreto tra i documenti richiesti e la cura o difesa di propri interessi giuridici; non è invece necessario dimostrare in via anticipata la decisività del documento nel giudizio.
- L'amministrazione e il giudice non possono effettuare una valutazione ex ante sulla fondatezza o sull'esito dell'eventuale controversia cui l'accesso è strumentale, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento e esigenze difensive.
- La precisa individuazione dei documenti e la loro potenziale rilevanza per contestare una pretesa amministrativa o una misura esecutiva sono sufficienti a integrare il requisito dell'accesso difensivo, in assenza di elementi ostativi.
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