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Sentenza

Sentenza n. 643/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Rovigo recante il ritiro del passaporto e della carta d’identità valida per l’espatrio del figlio minore, a seguito della revoca dell’assenso paterno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha ritirato al figlio minore il passaporto e la carta d’identità valida per l’espatrio, dopo la revoca dell’assenso al rilascio da parte dell’ex coniuge. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che avrebbe potuto depositare memorie e documenti per dimostrare l’assenza di un pericolo di fuga all’estero, la propria stabile residenza con il figlio e l’affidamento esclusivo del minore, nonché il carattere ritorsivo della revoca dell’assenso. Ha inoltre contestato l’assenza di effettive ragioni di urgenza e l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, lett. b), e 3-bis l. 1185/1967, come modificata dal d.l. 69/2023, nonché abuso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, non sarebbe più necessario il consenso dell’altro genitore per i documenti validi per l’espatrio del minore; in caso di dissenso, il genitore contrario dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere un’inibitoria, subordinata alla presenza di un concreto e attuale pericolo di sottrazione agli obblighi verso i figli. Ha inoltre invocato l’affidamento esclusivo disposto dal giudice civile e l’obbligo assunto dagli ex coniugi di porre in essere quanto necessario per il rilascio dei documenti del figlio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l’omissione della comunicazione di avvio, poiché l’art. 7, comma 1, l. 241/1990 consente tale omissione in presenza di particolari esigenze di celerità. Nel caso concreto, la natura vincolata dell’atto e il pericolo di fuga all’estero prospettato dal padre del minore rendevano non irragionevole l’intervento urgente della Questura, a prescindere dalla fondatezza sostanziale dei rilievi paterni. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato l’art. 3, comma 1, lett. a), l. 1185/1967 nel senso che il minore non può ottenere il passaporto senza l’assenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, salvo l’autorizzazione del giudice tutelare. L’affidamento esclusivo non esclude, infatti, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano adottate da entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337-quater, comma 3, c.c.; nel caso concreto non risultava che il padre fosse stato privato della responsabilità genitoriale. Il TAR ha inoltre ritenuto non applicabile l’art. 3-bis l. 1185/1967, poiché la disposizione riguarda l’inibizione del passaporto del genitore avente prole minore, non il passaporto del minore. L’obbligo contenuto nella sentenza civile di scioglimento del matrimonio di porre in essere quanto necessario al rilascio dei documenti identificativi del figlio non sostituiva l’effettiva manifestazione dell’assenso alla Questura e, comunque, non risultava riferito specificamente ai documenti necessari per l’espatrio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    In presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento l’Amministrazione procedente può omettere tale comunicazione.

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando l’urgenza dell’intervento amministrativo sia giustificata, anche in relazione alla natura vincolata dell’atto e al pericolo di fuga all’estero prospettato nel procedimento.

  • art. 3, comma 1, lett. a), l. 1185/1967

    Non possono ottenere il passaporto: “a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare”.

    Il rilascio del passaporto al minore presuppone l’assenso di entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale, salvo autorizzazione del giudice tutelare.

  • art. 3-bis l. 1185/1967

    Il giudice [...] può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli.

    La disposizione disciplina l’inibizione del passaporto del genitore avente prole minore e non si applica al ritiro o al rilascio del passaporto intestato al minore.

  • art. 337-quater, comma 3, c.c.

    Anche nelle ipotesi di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

    L’affidamento esclusivo non priva automaticamente l’altro genitore della partecipazione alle decisioni di maggiore interesse, tra cui il rilascio di documenti validi per l’espatrio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione e diffusione della sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio intestato a un minore richiede l’assenso di entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale, salvo l’autorizzazione del giudice tutelare; l’affidamento esclusivo a uno dei genitori non elimina, di per sé, tale necessità.
  • L’art. 3-bis l. 1185/1967, relativo all’inibizione del passaporto del genitore avente prole minore in presenza di un concreto e attuale pericolo di sottrazione agli obblighi verso i figli, non disciplina il rilascio o il ritiro del passaporto intestato al minore.
  • Un obbligo generico assunto dai genitori in sede di separazione o scioglimento del matrimonio di porre in essere quanto necessario per il rilascio dei documenti identificativi del figlio non sostituisce l’effettiva manifestazione dell’assenso richiesto dalla disciplina dei passaporti e non equivale necessariamente all’assenso per documenti validi per l’espatrio.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990 quando ricorrano particolari esigenze di celerità; l’urgenza può essere ritenuta non irragionevole in presenza di un atto vincolato e di un concreto rischio di fuga all’estero prospettato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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