DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 210
Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonchè recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riordina il mercato elettrico in attuazione della normativa UE, definendo principi di liberalizzazione, nuovi soggetti e diritti contrattuali dei clienti finali. Disciplina cambio fornitore, contratti dinamici, contatori intelligenti, comparatori di offerte e tutela dei clienti vulnerabili, con molte misure demandate ad ARERA e varie decorrenze transitorie, alcune legate al 2024, 2026 e alla cessazione della maggior tutela.
Riforma del mercato dell’energia elettrica e tutela dei clienti finali
Riforma del mercato dell’energia elettrica e tutela dei clienti finali
Il provvedimento attua e coordina la disciplina europea sul mercato interno dell’energia elettrica, introducendo principi generali di funzionamento del mercato, nuovi concetti definitori e un rafforzamento dei diritti contrattuali e informativi dei clienti finali. Vengono inoltre affidati ad ARERA numerosi interventi regolatori per rendere effettive le nuove tutele.
Principi generali del mercato
Il mercato dell’energia elettrica è organizzato secondo principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicità dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, partecipazione attiva dei clienti finali e protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica. L’organizzazione del mercato deve anche tenere conto della stabilità degli investimenti necessari alla transizione energetica e al potenziamento dell’interconnessione.
Resta ferma la disciplina tributaria in materia di accisa sull’energia elettrica.
Definizioni e nuovi istituti
Il decreto aggiorna numerose definizioni del settore elettrico, tra cui linea diretta, servizi ancillari non di frequenza, impresa elettrica, cliente attivo, comunità energetica dei cittadini, aggregazione e aggregatore indipendente, partecipante al mercato, responsabile del bilanciamento, contratto a prezzo dinamico, contratto a prezzo fisso e a tempo determinato, fornitore di ultima istanza, accordo di connessione flessibile e condivisione dell’energia.
In particolare:
- il cliente attivo può produrre, accumulare o vendere energia autoprodotta, partecipare a servizi di efficienza o flessibilità, purché tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
- la comunità energetica dei cittadini è un soggetto fondato su partecipazione volontaria e aperta, controllato da determinate categorie di membri e orientato a benefici ambientali, economici o sociali per la comunità;
- la condivisione dell’energia ricomprende l’autoconsumo di energia rinnovabile generata o stoccata extra loco o in siti condivisi, oppure trasferita da altro cliente attivo.
Partecipazione al mercato e operatori di Paesi terzi
I partecipanti al mercato interno dell’energia elettrica provenienti da Paesi terzi devono rispettare il diritto dell’Unione e quello nazionale, inclusa la normativa ambientale e di sicurezza.
Diritti contrattuali dei clienti finali
I clienti finali possono acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta, anche stabilito in un diverso Stato membro, nel rispetto delle regole su scambi e bilanciamento. Possono inoltre avere più contratti di fornitura o più accordi di condivisione dell’energia contemporaneamente, nonché più punti di misurazione e fatturazione.
I contratti devono contenere in modo chiaro e comprensibile le informazioni essenziali su fornitore, servizi, qualità, manutenzione, durata, rinnovo, cessazione, rimedi, risoluzione delle controversie, diritti del cliente, prezzo e caratteristiche dell’offerta. Per i contratti a tempo determinato e prezzo fisso o dinamico devono essere indicate anche le singole componenti del prezzo e gli eventuali servizi o promozioni.
Prima della conclusione o proroga del contratto, il cliente deve ricevere un documento informativo sintetico; la sua omissione determina nullità del contratto a favore del cliente, rilevabile anche d’ufficio.
Le modifiche contrattuali e gli adeguamenti di prezzo devono essere comunicati in modo chiaro e tempestivo, con preavviso minimo di due settimane o, per i clienti civili, di un mese. Il cliente può recedere entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi.
I fornitori devono offrire diversi metodi di pagamento, senza discriminazioni, e moduli contrattuali semplici e trasparenti. È riconosciuto il diritto a una gestione rapida ed equa dei reclami, a essere informati sui diritti derivanti dal servizio universale e, per i clienti civili, sulle misure alternative alla disconnessione con almeno un mese di anticipo.
È prevista la fatturazione di conguaglio finale entro sei settimane dal cambio di fornitore. ARERA deve adottare le misure necessarie per rendere effettivi questi diritti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Fornitura di ultima istanza e clienti vulnerabili
ARERA deve regolare i servizi di ultima istanza mediante procedure eque, trasparenti e non discriminatorie. I fornitori di ultima istanza devono informare i clienti via PEC o raccomandata, garantire la continuità della fornitura per il tempo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi, e favorire il passaggio a un’offerta di mercato.
I clienti vulnerabili comprendono, tra gli altri, chi versa in condizioni economiche svantaggiate, chi ha gravi condizioni di salute o convive con persone che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica, le persone con disabilità, chi vive in isole minori non interconnesse, in strutture abitative di emergenza o ha più di 75 anni.
Dal venir meno del servizio di maggior tutela, tali clienti hanno diritto al servizio di vulnerabilità, disciplinato da ARERA, con prezzo riferito al costo dell’energia all’ingrosso e ai costi efficienti di commercializzazione. Sono previste procedure competitive per l’assegnazione del servizio, limiti di durata, separazione delle attività e regole per l’utilizzo dei dati e dei marchi. In attesa dell’aggiudicazione, la fornitura continua secondo le regole transitorie affidate all’esercente uscente e ad Acquirente unico S.p.A.
Bollette e informazioni di fatturazione
I clienti finali hanno diritto a bollette accurate, chiare, concise e facilmente confrontabili, nonché a spiegazioni sulla loro formazione, soprattutto quando non basate sui consumi effettivi. Le bollette sono gratuite e possono essere richieste in formato elettronico. Devono indicare eventuali variazioni di prodotti, servizi o prezzo con la relativa data di decorrenza.
Le bollette e le informazioni di fatturazione devono rispettare i requisiti minimi dell’allegato I. Il GSE, secondo modalità definite da ARERA, deve mettere a disposizione uno strumento di comparabilità del mix di fonti energetiche utilizzate dai fornitori.
Cambio fornitore
Il cambio fornitore deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro tre settimane dalla richiesta, senza discriminazioni legate a costi, oneri o tempi. ARERA deve avviare una consultazione per consentire, entro il 2026, il cambio entro 24 ore dalla richiesta.
Il recesso per clienti civili e per piccole imprese è gratuito, salvo il caso di recesso anticipato da contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, per i quali il fornitore può richiedere un onere solo se espressamente previsto, approvato e proporzionato alla perdita economica diretta provata.
Sono ammessi programmi collettivi di cambio fornitore senza costi aggiuntivi e con le medesime garanzie dei cambi individuali. ARERA deve anche contrastare comportamenti opportunistici dei clienti morosi e regolare gli oneri eventualmente richiesti dai fornitori.
Contratti a prezzo dinamico
I clienti finali con contatore intelligente possono chiedere un contratto a prezzo dinamico con ciascun fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali, con consenso espresso e specifico. Il contratto si basa sui dati effettivi di consumo rilevati dal contatore e deve essere accompagnato da informazioni chiare su condizioni, prezzi di riferimento, rischi, opportunità e costi del contatore.
ARERA deve rafforzare la tutela contro pratiche abusive, monitorare per dieci anni la diffusione di tali contratti e, entro dodici mesi, orientare la tariffazione dinamica anche delle componenti diverse dall’energia, riducendo contestualmente le quote fisse.
Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente
ARERA deve fissare requisiti tecnici e funzionali minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, garantendo interoperabilità, sicurezza, riservatezza, accesso non discriminatorio ai dati e portabilità degli stessi. I contatori dei clienti attivi devono poter registrare l’energia immessa in rete e, su richiesta, i dati devono essere resi disponibili in formato comprensibile o tramite interfacce standardizzate.
Le regole si applicano agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli esistenti. I sistemi già installati o in corso di realizzazione prima del 4 luglio 2019 restano in funzione, salvo adeguamento, comunque non oltre il 5 luglio 2031. Il calendario di sostituzione deve assicurare che entro il 31 dicembre 2024 l’80% dei clienti finali disponga di contatori intelligenti.
Nelle more, il cliente può richiedere a proprie spese l’installazione o l’adattamento di un contatore intelligente, che deve avvenire entro quattro mesi. Chi non dispone di contatori intelligenti ha comunque diritto a contatori convenzionali precisi e leggibili.
Strumenti di confronto delle offerte
ARERA deve garantire, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, la conformità del portale informatico di raccolta e pubblicazione delle offerte nel mercato elettrico e gas a requisiti di indipendenza, trasparenza, aggiornamento, accessibilità e semplicità. Il portale deve consentire confronti efficaci con dati minimi necessari e indicare chiaramente se il prezzo è fisso o variabile e la durata del contratto.
Disposizioni transitorie e temporalità rilevanti
Il decreto contiene numerosi termini di attuazione affidati ad ARERA, tra cui:
- sei mesi per le misure attuative sui diritti contrattuali e sulla fatturazione;
- tre mesi per l’adeguamento del portale di confronto;
- un anno per avviare la consultazione sul cambio fornitore entro 24 ore;
- dodici mesi per i provvedimenti sulla tariffazione dinamica delle componenti non energetiche;
- dieci anni di monitoraggio dei contratti a prezzo dinamico;
- 31 dicembre 2024 per l’obiettivo dell’80% di clienti con contatore intelligente;
- 5 luglio 2031 come termine massimo di operatività per alcuni sistemi di misurazione già esistenti.
Disposizioni abrogate o sostituite
Il decreto abroga il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sostituendo e aggiornando diversi concetti del precedente impianto normativo del mercato elettrico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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