Sentenza n. 644/2026 - Venezia, Sezione 3
per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dallo sportello unico dell’immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS-, sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente, a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. -OMISSIS- rilasciato dalla Prefettura di -OMISSIS- il 18.04.2024; e per il conseguente accertamento dell'obbligo della Prefettura di -OMISSIS- di provvedere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999 ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, ovvero del permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia il 29 gennaio 2025 con nulla-osta e visto per lavoro subordinato, deduceva che il datore di lavoro si era reso irreperibile, impedendo il perfezionamento degli adempimenti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con diffida del 7 ottobre 2025 e successivo sollecito del 10 novembre 2025, chiedeva allo Sportello unico per l’immigrazione di convocare lavoratore e datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato oppure, in caso di mancata collaborazione datoriale, di consentire la presentazione della domanda di permesso per attesa occupazione. Deduceva la violazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999, dell’art. 22 e dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 11, comma 2-bis, d.P.R. 394/1999 e dell’art. 31 c.p.a., nonché eccesso di potere per violazione dei principi di celerità e correttezza dell’azione amministrativa. Sosteneva che fosse decorso inutilmente il termine ordinario di sessanta giorni e che l’Amministrazione fosse comunque obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in caso di eventuale diniego. Il TAR ha inoltre dichiarato tardiva e non utilizzabile la memoria depositata il 9 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il ricorrente era entrato regolarmente in Italia in forza del nulla-osta e del visto per lavoro subordinato e che il datore di lavoro non aveva collaborato al perfezionamento del contratto di soggiorno. La Prefettura, pur avendo ricevuto la diffida e il successivo sollecito, non aveva fornito alcun riscontro. Tale inerzia è stata ritenuta illegittima, in contrasto con l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., il Ministero dell’Interno e la Prefettura sono stati ordinati di provvedere sull’istanza del 7 ottobre 2025 entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il giudice si è riservato, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori se dovuti, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disciplina della convocazione e degli adempimenti relativi al contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disciplina connessa al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Prevede il termine ordinario di sessanta giorni per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; il ricorrente ne aveva dedotto l’inutile decorso.
art. 2 l. 241/1990
Fondamento dell’obbligo generale dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 11, comma 2-bis, d.P.R. 394/1999
Richiamato nell’ambito della disciplina del procedimento di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
Richiamato quale disciplina dell’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine; il TAR ha fissato tale termine in trenta giorni.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente.
Massime di principio
- L’Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato da una richiesta di convocazione per il perfezionamento del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche quando il datore di lavoro non collabori agli adempimenti necessari.
- La mancata collaborazione o irreperibilità del datore di lavoro non esonera lo Sportello unico per l’immigrazione dall’obbligo di esaminare l’istanza del lavoratore regolarmente entrato in Italia e di adottare un provvedimento espresso sulla convocazione e sulle modalità di regolarizzazione della posizione di soggiorno.
- Decorso inutilmente il termine procedimentale e in assenza di un provvedimento espresso, il lavoratore può agire contro il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine fissato dal giudice, può essere disposta, su istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta.
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