Sentenza n. 645/2026 - Venezia, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Prefetto di -OMISSIS- adottato in data 8 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente; - degli atti ad esso presupposti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992, dichiarando una residenza legale ultradecennale e il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Prefettura, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva ritenuto insufficienti i redditi personali dichiarati per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle soglie di riferimento e aveva dichiarato inammissibile l’istanza. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per genericità del preavviso; difetto di istruttoria e violazione della circolare ministeriale K60.1 del 5 gennaio 2007 per il mancato computo dei redditi del convivente more uxorio, dell’assegno unico per i figli minori e della pensione di invalidità civile percepita da uno dei figli; violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, nonché irragionevolezza e sproporzione, per non avere considerato la disabilità del figlio e la necessità della madre di assisterlo; ulteriore difetto di istruttoria e travisamento per non avere valutato la stabilità della convivenza, la continuità lavorativa del compagno, la stabilità economica familiare e le ragioni della riduzione del reddito della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto radicata la propria competenza territoriale, poiché il provvedimento prefettizio esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale e non attribuisce né nega lo status civitatis con efficacia erga omnes. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il riferimento alle soglie reddituali indicate dall’amministrazione e ha escluso che potessero concorrere al loro raggiungimento i redditi del convivente more uxorio, non legato alla ricorrente da matrimonio, unione civile o contratto scritto di convivenza ai sensi della l. n. 76/2016. La convivenza di fatto, anche se ultradecennale e accompagnata da residenza comune e lavoro stabile del convivente, è stata considerata priva di sufficiente stabilità e verificabilità ai fini del computo reddituale. Il successivo matrimonio, contratto dopo i periodi d’imposta considerati e dopo la domanda, non incide sulla legittimità del provvedimento, potendo eventualmente fondare una nuova istanza. Sono state inoltre escluse dal computo l’assegno unico per i figli minori e la pensione di invalidità civile, in quanto prestazioni solidaristiche, non fiscalmente qualificabili come reddito idoneo a dimostrare l’autosufficienza economica. Il preavviso di rigetto è stato ritenuto sufficientemente specifico, poiché indicava la carenza reddituale, le soglie applicate, i parametri normativi e la disciplina delle convivenze rilevanti, consentendo alla ricorrente di presentare osservazioni e documenti. La censura relativa alla disabilità del figlio e all’astensione lavorativa della madre è stata respinta perché non adeguatamente provata: la documentazione medica dimostrava la condizione del minore, ma non l’effettiva astensione dal lavoro per prestargli assistenza. Esclusa quindi anche la discriminazione indiretta. Ricorso rigettato e spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni; la domanda è stata esaminata anche alla luce del requisito reddituale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo; il preavviso è stato ritenuto sufficientemente specifico e idoneo a consentire il contraddittorio.
art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8
Individua il parametro reddituale utilizzato dall’amministrazione per valutare l’adeguatezza dei mezzi di sostentamento del richiedente.
art. 433 c.c.
Delimita i familiari i cui redditi possono concorrere, secondo la circolare ministeriale richiamata, alla verifica della capienza reddituale; non vi rientra il convivente di fatto privo di contratto scritto di convivenza.
l. 20 maggio 2016, n. 76
Rileva per distinguere la convivenza di fatto formalizzata mediante contratto scritto di convivenza dalla mera convivenza more uxorio; solo la prima può assumere rilievo ai fini considerati.
art. 2 d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230
Disciplina l’assegno unico e universale per i figli a carico; tale prestazione non è stata ritenuta computabile nella soglia reddituale per la cittadinanza.
art. 3 d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230
Individua i soggetti destinatari dell’assegno unico, compresi determinati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; la natura temporanea e solidaristica della prestazione ne esclude il computo.
circolare Ministero dell’Interno K60.1 del 5 gennaio 2007
Prevede che siano considerati i redditi dell’interessato e dei familiari conviventi individuati secondo i rapporti giuridici rilevanti, escludendo il convivente di fatto non formalizzato.
circolare Ministero dell’Interno n. 2646 del 22 marzo 2019
Le Autorità riceventi dovranno verificare la capienza reddituale, dichiarata dallo straniero o dal suo nucleo familiare, tramite l’utilizzo della procedura SIATEL v 2.0/PuntoFisco dell’Agenzia delle Entrate.
Prevede la verifica della capienza reddituale e l’inammissibilità dell’istanza quando risulti un reddito inferiore ai parametri stabiliti o non denunciato fiscalmente, previa applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari; non costituisce il fondamento della decisione sul merito.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza, il requisito reddituale può essere verificato mediante parametri oggettivi riferiti alla capacità del richiedente di provvedere stabilmente al proprio sostentamento e a quello della famiglia, senza gravare sulla collettività.
- Nel computo del reddito familiare rilevante per la cittadinanza possono concorrere i redditi dei familiari individuati sulla base di rapporti giuridici formalizzati e verificabili; il reddito del convivente more uxorio non è computabile quando la convivenza non sia formalizzata mediante matrimonio, unione civile o contratto scritto di convivenza.
- Le prestazioni aventi funzione solidaristica di sostegno al reddito, quali la pensione di invalidità civile e l’assegno unico per i figli, non concorrono al raggiungimento della soglia reddituale richiesta per dimostrare l’autosufficienza economica ai fini della cittadinanza.
- Il preavviso di rigetto soddisfa l’art. 10-bis l. n. 241/1990 quando indica con sufficiente chiarezza la carenza riscontrata, i parametri reddituali applicati e la disciplina rilevante, consentendo all’interessato di presentare osservazioni e documenti.
- La deduzione di una particolare situazione familiare o di una condizione di disabilità non è sufficiente a dimostrare l’irragionevolezza o la discriminazione dell’azione amministrativa se il ricorrente non prova concretamente il nesso tra tale situazione e la riduzione della propria capacità reddituale.
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