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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13871/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso diversi avvisi di accertamento nei confronti di due società cessate, operanti nel commercio di telefoni, accessori e materiali radiotelevisivi e telefonici, recuperando a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e altri componenti negativi/recuperi fiscali relativi agli anni 2002, 2003 e 2004. Le società avevano impugnato gli avvisi e la CTP aveva accolto integralmente o parzialmente i ricorsi; la CTR, riuniti gli appelli dell'Ufficio, li aveva rigettati. In cassazione l'Agenzia deduceva: omesso esame di fatti decisivi per non aver la CTR considerato tutti gli elementi probatori della frode carosello e le ulteriori società cartiere coinvolte; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione dell'onere della prova; violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 sulla detrazione IVA in operazioni soggettivamente inesistenti; violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli altri recuperi fiscali relativi a imposte dirette, fatture imponibili senza IVA, perdite su crediti, rimborsi viaggi/trasferte e rimanenze.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il sesto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la CTR avesse esaminato solo una parte del materiale probatorio relativo alle operazioni soggettivamente inesistenti e che avesse omesso di pronunciarsi sui motivi di appello concernenti altri recuperi fiscali. I motivi relativi all'art. 2697 c.c. e agli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 sono stati assorbiti perché la valutazione della prova dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio sull'intero compendio istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, num. 5), c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

    La censura è fondata quando il giudice di merito omette di considerare elementi probatori decisivi o comunque rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice di merito ne abbia errato la ripartizione; non coincide con la mera contestazione della valutazione delle prove, che richiede nuovo accertamento di fatto.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In tema di IVA, la detrazione non spetta se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era consapevole della frode.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato unitamente all'art. 19 nel quadro della disciplina della detrazione IVA e della rilevanza fiscale delle fatture nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve dare conto della decisione sulle questioni devolute; l'omessa valutazione di specifici motivi di appello integra vizio di motivazione/omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se omette di esaminare motivi di appello relativi a specifiche riprese fiscali.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e gli indizi dai quali emerga la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione fiscale; il contribuente può vincere la prova dimostrando di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto e di non essere stato consapevole della frode.
  • La mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, così come la mancata utilità economica della rivendita, non sono di per sé decisive per escludere la consapevolezza della frode IVA quando il quadro indiziario complessivo sia serio e convergente.
  • Il giudice di merito deve valutare l'intero compendio probatorio allegato dall'Ufficio: un esame solo parziale degli indizi rilevanti integra omesso esame di fatti decisivi e impone la cassazione della sentenza.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non coincide con la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; essa ricorre soltanto se è errato il criterio di riparto dell'onere probatorio.
  • In sede di appello tributario, il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l'omessa considerazione di specifiche riprese a tassazione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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