Cassazione Civile, Sentenza n. 29578/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato l'opposizione di Diatta avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio relativo alla richiesta di protezione internazionale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione motivando che l'opponente non aveva depositato il provvedimento di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa al presidente del Tribunale di Campobasso in persona di altro magistrato per il riesame (incluso il regolamento delle spese di giudizio). La Corte ha ritenuto che il giudice del reclamo avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il provvedimento di revoca e decidere la controversia nel merito, usando i poteri istruttori previsti per il rito sommario, e non respingere l'opposizione per il solo fatto dell'assenza del deposito dell'atto da parte dell'opponente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2011, art. 15, comma 5
Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione
La locuzione "può chiedere" va intesa come potere-dovere del giudice di acquisire d'ufficio gli atti necessari per decidere causa cognita; quindi il giudice deve attivare i poteri istruttori per acquisire i documenti decisivi ove necessari.
Le controversie previste dall'art. 170 sono regolate dal rito sommario di cognizione, con conseguente applicazione dei poteri istruttori e delle regole semplificate del procedimento.
Codice di procedura civile, art. 702-ter (comma 5)
Nel procedimento sommario il giudice dispone poteri istruttori discrezionali; tale discrezionalità è sindacabile in legittimità solo se la motivazione è esente da vizi logico-giuridici; il giudice non può limitarsi ad applicare l'art. 2697 c.c. come regola di giudizio evitando di acquisire d'ufficio prove decisive.
Richiamato come principio generale sul'onere della prova: la Corte precisa che non può essere invocato per giustificare l'astensione del giudice dall'acquisire d'ufficio le prove decisive nel rito sommario.
Massime di principio
- In opposizioni avverso provvedimenti di revoca del patrocinio a spese dello Stato (art. 170 DPR 115/2002) il giudice deve decidere "causa cognita": se manca il provvedimento impugnato, il giudice ha il potere-dovere di acquisirlo d'ufficio ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/2011.
- Nel rito sommario di cognizione il giudice dispone ampi poteri istruttori (art. 702-ter c.p.c.) e non può rigettare la domanda per il solo mancato deposito di documenti quando tali documenti possono essere reperiti o acquisiti d'ufficio.
- Non è ammissibile che il giudice, in sede di opposizione al decreto, addebiti all'opponente l'onere assoluto della prova senza prima attivare i poteri officiosi per acquisire gli elementi decisivi; il mancato utilizzo di tali poteri può giustificare la cassazione e il rinvio.
- La mancata indicazione numerica del reddito nell'autodichiarazione non costituisce di per sé motivo automatico di revoca del patrocinio: il giudice deve valutare la situazione, anche attivando i poteri istruttori per accertare l'an e il quantum del beneficio.
- Se il giudice non compie gli accertamenti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame, con onere di regolare eventualmente le spese processuali.
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