Cassazione Civile, Sentenza n. 29576/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: il giudice del reclamo avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il provvedimento di revoca e decidere nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese di giudizio. L'esame del secondo motivo è stato ritenuto superfluo e quindi assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di protezione internazionale. Il ricorrente denunciava che il giudice aveva rigettato l'opposizione perché l'opponente non aveva depositato il provvedimento di revoca, senza tuttavia avvalersi dei poteri istruttori officiosi previsti (art. 702 ter, comma 5 c.p.c. e art. 15 d.lgs. n.150/2011) per acquisire d'ufficio il documento necessario; in sostanza mancata acquisizione documentale e omessa motivazione sulla mancata acquisizione. Con un secondo motivo, non esaminato nel merito per assorbimento, si denunciava l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Norme richiamate
art. 702 ter, comma 5, cod. proc. civ.
Attribuisce al giudice del rito sommario poteri istruttori discrezionali; la discrezionalità è sindacabile in Cassazione se priva di motivazione logica e non può tradursi nell'astensione dall'acquisizione di prove decisive, dando per esistenti fonti di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
art. 15 d.lgs. n.150/2011
Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione
La locuzione "può chiedere" va interpretata come potere-dovere del giudice di acquisire gli atti necessari per decidere "causa cognita"; nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento/alla revoca del patrocinio il giudice deve attivare tale potere quando necessario.
art. 170 d.P.R. n.115/2002
Indica che le controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato sono regolate dal rito sommario di cognizione, imponendo l'applicazione delle regole del rito sommario (e quindi dei poteri istruttori previsti dall'art. 702 ter).
art. 2697 cod. civ.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha affermato che non è consentito al giudice decidere basandosi sulla sola regola dell'onere della prova ritenendo esistenti fonti di prova decisive e astendendosi dall'acquisizione d'ufficio di documenti essenziali.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 4485/2014; Sez. 2, n. 19690/2015; Sez. 2, n. 23133/2021; Sez. 2, n. 4194/2017; Sez. 2, n. 2206/2020; Sez. 2, n. 18801/2023)
Costante orientamento secondo cui nel rito sommario il giudice dispone poteri istruttori officiosi e, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica del reddito nell'autodichiarazione non è di per sé sufficiente per revocare il beneficio; il giudice deve attivare i poteri istruttori per accertare la situazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione il giudice dispone di poteri istruttori officiosi (art. 702 ter, comma 5 c.p.c.) e deve esercitarli con motivazione; l'astensione dall'acquisire prove decisive può costituire vizio di motivazione.
- La formula normativa "può chiedere" dell'art. 15 d.lgs. n.150/2011 è interpretata come un dovere di acquisire atti e documenti necessari per decidere "causa cognita" quando la loro assenza impedisca una decisione sul merito.
- In materia di ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato, la mancanza di dati numerici nell'autodichiarazione non costituisce automaticamente motivo di revoca: il giudice deve verificare la situazione attivando i poteri istruttori.
- Il giudice non può decidere applicando meccanicamente la regola sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) per presumere l'esistenza di prove decisive senza acquisirle d'ufficio se necessarie.
- Se il giudice di merito omette di acquisire documenti necessari e non dà adeguata motivazione, la decisione è suscettibile di cassazione con rinvio per nuovo esame da parte di diverso magistrato.
- In opposizione a provvedimenti di revoca del beneficio del patrocinio è comunque opportuno depositare i documenti rilevanti, ma la mancanza non esime il giudice dall'obbligo di reperirli quando necessari per la decisione.
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