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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29580/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato acquisita per usucapione, in favore della resistente, la servitù di elettrodotto (cabina di trasformazione e linee) insistente sul fondo del ricorrente. I principali argomenti del ricorrente: 1) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. per mancata prova, dato che la cabina sarebbe stata installata senza titolo, non vi sarebbe data certa e non risultano imputati atti di possesso idonei a fondare l'usucapione; 2) violazione dell'art. 122 r.d. 1775/1933 perché il proprietario del fondo avrebbe diritto a far effettuare innovazioni e a veder spostata l'opera a spese del titolare della servitù (il ricorrente ha altresì denunciato impedimenti allo sfruttamento agricolo, in particolare alla sericoltura); 3) violazione dell'art. 123 r.d. 1775/1933 perché, in assenza di usucapione, spetterebbe l'indennità al proprietario del fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui E-Distribuzione aveva provato il possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni della cabina e delle linee (attivazione nel dicembre 1983), elemento sufficiente per l'usucapione della servitù. La mancanza di autorizzazioni amministrative è stata considerata irrilevante ai fini dell'usucapione. Le censure del ricorrente sono state considerate, in gran parte, tentativi di riesame del merito o affermazioni sopravvenute non dedotte nel giudizio di merito e quindi inammissibili in sede di legittimità. Essendo il diritto di servitù ormai maturato prima dell'acquisto del fondo da parte del ricorrente, a questi non è spettata alcuna indennità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore della resistente (liquidate nella sentenza: € 3.500,00 per compensi + 15% spese forfettarie + € 200,00 esborsi), al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 96, co. 3 (€ 3.500,00) e co. 4 (€ 3.000,00 per la cassa delle ammende), e è richiamata l'eventuale obbligazione del contributo unificato previsto dall'art. 13 D.P.R. 115/02.

Norme richiamate

  • art. 1158 cod. civ. (usucapione)

    La Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, uso funzionale alla rete elettrica) fossero idonei a fondare l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.

  • art. 2697 cod. civ. (onus probandi)

    Sottolineato l'onere probatorio a carico della resistente, la Corte d'appello è stata ritenuta avere correttamente accertato la prova dell'usucapione; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il riesame critico delle valutazioni probatorie di merito.

  • r.d. n. 1775/1933 art. 122

    Il ricorrente invocava il diritto del proprietario del fondo a far effettuare innovazioni e a ottenere lo spostamento a spese del titolare della servitù. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile: la sentenza di merito aveva già escluso la concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del fondo e quindi l'asserita necessità di spostamento; inoltre la nuova giustificazione non era stata dedotta in giudizio di merito.

  • r.d. n. 1775/1933 art. 123

    La norma riguardante l'indennità in caso di servitù coattiva è stata ritenuta non applicabile: l'usucapione era maturata anteriormente all'acquisto del fondo da parte del ricorrente, per cui non sussisteva diritto all'indennità a suo favore.

  • art. 1068 cod. civ.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza come riferimento alternativo alle spese di spostamento, ma la Corte ha spiegato che la qualificazione della servitù (coattiva o acquisita per usucapione) e le conseguenze economiche sono questioni affrontate nel merito dalla giurisprudenza; nel caso concreto non ha portato al riconoscimento di indennità.

  • art. 380-bis cod. proc. civ. (definizione anticipata)

    La Sezione ha definito il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. conformemente alla proposta del consigliere delegato; la definizione ha avuto rilevanza anche per l'applicazione delle norme sanzionatorie e di condanna alle spese.

  • art. 96 cod. proc. civ., co. 3 e 4

    art. 96, co. 3 e 4 c.p.c.

    Applicate per la condanna del ricorrente a pagare somme integrative in favore della resistente e della cassa delle ammende, in relazione alla decisione di rigetto conformemente alla proposta di definizione anticipata.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    art. 13 D.P.R. 115/2002, co. 1-quater

    La Corte ha rilevato i presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • L'usucapione della servitù si fonda su elementi fattuali (possesso pubblico, pacifico, continuo e durevole) e la mancanza di autorizzazioni amministrative non esclude, di per sé, l'acquisto per usucapione.
  • In sede di Cassazione non è consentito un riesame libero del merito probatorio: le valutazioni probatorie del giudice di merito sono sottratte al sindacato di legittimità salvo errori di diritto o vizi di motivazione formale.
  • Chi acquista un bene dopo che una servitù si è già consolidata per usucapione acquista il bene gravato da quella servitù e, in linea di principio, non ha diritto a indennità per l'esistente vincolo costituito anteriormente alla sua titolarità.
  • Le ragioni nuove o fatti non dedotti e non istruiti davanti al giudice di merito non possono essere valorizzati in Cassazione; per ottenere protezione su nuove circostanze occorre proporre i relativi mezzi nel grado di merito.
  • Le controversie relative allo spostamento di impianti e alla ripartizione delle spese tra proprietario e titolare della servitù dipendono dalla qualificazione della servitù (coattiva vs acquisita per usucapione) e dalla concreta funzione dell'opera; la giurisprudenza è evoluta e richiede analisi puntuali del caso concreto.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese legali ma anche a sanzioni e contributi aggiuntivi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e delle norme sul contributo unificato.

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