Cassazione Civile, Sentenza n. 29579/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli Erriquez e la Marasciulo avevano citato Barese per l'accertamento giudiziale del confine tra le particelle catastali (843 e 246) e per ottenere il rilascio e la riduzione in pristino della porzione di terreno ritenuta usurpata mediante recinzione. In primo grado la domanda era stata respinta per presunto difetto di legittimazione attiva degli attori (si era ritenuto che l'atto del 21.12.2006 trasferisse soltanto il possesso e non la proprietà). La Corte d'Appello ha riformato, ritenendo che il contratto avesse trasferito la proprietà della particella 843 e, sulla base della relazione tecnica predisposta in un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP), ha accertato lo sconfinamento del Barese, condannandolo al ripristino e alla restituzione della porzione occupata. Barese ha impugnato in cassazione la decisione con otto motivi (tra cui questioni sulla legittimazione ad agire, qualificazione dell'azione come regolamento di confini vs rivendicazione, omessa integrazione del contraddittorio, interpretazione del contratto, nullità del titolo per presunto frazionamento abusivo e utilizzazione della relazione ATP).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Barese. I motivi sono stati valutati come inammissibili per difetto di interesse o di specificità oppure infondati nel merito. In particolare: la Corte ha ritenuto che gli attori fossero proprietari derivativi della particella 843 (e dunque legittimati all'azione di regolamento di confini); ha confermato la correttezza della qualificazione dell'azione come regolamento di confini anche se essa comporta il rilascio di porzione di fondo; ha escluso l'obbligo di chiamare in causa i comproprietari della particella originaria 555 dal lato dell'attore; ha ritenuto legittima l'indagine di merito sull'interpretazione del contratto svolta in sede di appello; ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità per presunto frazionamento abusivo; ha ammesso l'utilizzo in sede di merito della relazione ATP anche senza formale provvedimento di acquisizione, purché le parti abbiano potuto prenderne visione e contraddire; ha ricordato che le mappe catastali hanno valore residuale rispetto allo stato dei luoghi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
Norma richiamata nel contesto delle azioni possessorie e di regolamento di confini; la sentenza conferma la distinzione tra azione di rivendicazione e azione di regolamento di confini e l'ambito applicativo dell'art. 948 in combinato con l'art. 950.
art. 950 c.c.
La Corte ricorda che l'azione di regolamento dei confini spetta ai proprietari ma può avere rilievo anche quando l'eliminazione dell'incertezza comporti il rilascio di porzioni di terreno; inoltre sottolinea che le mappe catastali hanno valore residuale rispetto allo stato dei luoghi.
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3,4,5)
Fondamento delle censure in cassazione: la Corte esamina la rilevanza e ammissibilità dei motivi ai sensi degli specifici numeri dell'art. 360, dichiarando alcuni motivi inammissibili per difetto di interesse o specificità e rigettando quelli di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'irritualità o omissione nell'esame di fatti decisivi e al dovere di illustrare le ragioni della decisione; la Corte valuta che non sussistono profili tali da annullare la sentenza impugnata.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in relazione alle ipotesi di nullità della sentenza e alla necessità di valutare se vi sia stata omissione di pronuncia o omesso esame di motivi; la Corte ritiene irrilevanti o infondati i profili dedotti dal ricorrente.
art. 100 c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, atteso che la sentenza di appello aveva riconosciuto la titolarità proprietaria degli attori.
art. 384 c.p.c. (richiamo alla lettura costituzionalmente orientata)
Citato a proposito della possibilità per la Cassazione di decidere direttamente questioni di diritto non bisognose di accertamenti di fatto, evitando il rinvio quando ciò sia possibile.
art. 1418 c.c.
Richiamato nella censura relativa alla presunta nullità del contratto per il frazionamento abusivo; la Corte valuta la questione sul piano del diritto e la ritiene manifestamente infondata in assenza di elementi che dimostrino opere di urbanizzazione.
art. 30 d.P.R. 380/2001
Richiamato nella stessa censura sul frazionamento/urbanizzazione; la Corte osserva che la vendita di porzione di terreno non implica di per sé l'esistenza di lottizzazione soggetta ad autorizzazione senza la predisposizione di opere di urbanizzazione.
art. 24 Cost. e art. 111 Cost.
Richiamati a tutela del contraddittorio e del diritto al giusto processo; la Corte ritiene rispettati tali principi, anche relativamente alla possibilità di esaminare la relazione ATP.
art. 87 disp. att. c.p.c. e artt. 115,116,166,167,180,183,188 c.p.c.
Richiamati a titolo di censure procedurali proposte dal ricorrente (omesso esame di atti e fatti, litisconsorzio, ecc.); la Corte ne valuta la rilevanza e, per difetto di specificità o per insussistenza dei presupposti, dichiara le censure inammissibili o infondate.
art. 698 c.p.c.
Richiamato tra le norme citate dal ricorrente, ma senza effetti sostanziali sulla decisione della Corte che si concentra sull'accertamento dei confini e sulle questioni di legittimità dell'uso della relazione ATP.
Massime di principio
- L'azione di regolamento di confini (actio finium regundorum) mira primariamente ad accertare la linea di demarcazione tra fondi e mantiene la sua natura ricognitiva anche quando, come conseguenza, comporti il rilascio di porzioni di terreno indebitamente occupate.
- La qualificazione dell'azione come regolamento di confini o come rivendicazione influisce sull'onere della prova ma non impedisce che la domanda di regolamento di confini comporti misure di restituzione quando l'accertamento lo impone.
- La legittimazione ad agire può essere decisa in appello con diversa interpretazione del titolo rispetto al primo grado: il giudice di appello può rivedere l'interpretazione contrattuale adottando criteri ermeneutici diversi, purché la questione sia pertinente al tema del giudizio.
- Il litisconsorzio necessario, nei casi di domanda di rilascio o riduzione in pristino, riguarda i soggetti convenuti che sono chiamati a rispondere del rilascio; non sempre è necessario chiamare altri comproprietari dalla parte dell'attore se la controversia verte sui confini tra particelle determinate.
- Le relazioni di accertamento tecnico preventive (ATP) possono essere utilizzate dal giudice di merito anche senza un formale provvedimento di acquisizione, purché la parte che ne contesta l'utilizzo abbia potuto prenderne visione e sia stata messa in condizione di controbattere.
- Le mappe catastali hanno valore probatorio residuale: il giudice dà prevalenza allo stato dei luoghi e agli atti che documentano la situazione di fatto nel tempo.
- Per affermare la nullità di un contratto per presunto frazionamento abusivo è necessario allegare e provare fatti concreti, in particolare la presenza di opere di urbanizzazione o elementi che configgano una lottizzazione; la mera vendita di porzioni non basta.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e riferite a questioni già dibattute nei gradi di merito; motivi nuovi o non sufficientemente specificati sono dichiarati inammissibili.
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