Cassazione Civile, Sentenza n. 29581/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva accolto l'appello di Bertinato e condannato Souza al pagamento di un'indennità di occupazione relativa a un immobile (originariamente in Brasile, con rilevanze anche di immobile in Altavilla Vicentina e complessiva situazione successoria). Le questioni dedotte in Cassazione erano: (i) l'esistenza di un giudicato che impedirebbe la rinnovazione della domanda di indennità (richiamando una precedente sentenza del Tribunale di Vicenza), (ii) l'erronea valutazione circa la prescrizione del credito e (iii) la fondatezza della pretesa di corresponsione dell'indennità ai sensi dell'art. 1102 c.c. Inoltre, in fase processuale era intervenuta la questione della dichiarazione di estinzione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. (decreto n. 17617/2024) per mancata presentazione dell'istanza di decisione anticipata, decreto poi impugnato ex art. 391 co. 3 c.p.c. dalla ricorrente che sosteneva di aver depositato tempestivamente l'istanza telematicamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha revocato il decreto di estinzione emesso ex art. 380-bis c.p.c. ritenendo che l'istanza di decisione fosse stata tempestivamente inviata e dunque che il ritardo fosse ascrivibile alla lavorazione da parte della cancelleria (applicando il principio relativo alla data di generazione della RdAC della PEC). Passando al merito, la Corte ha rigettato il ricorso di Souza: ha ritenuto infondati i motivi di cassazione (giudicato esterno inammissibile o irrilevante, eccezione di prescrizione non adeguatamente dedotta in appello, e corretta applicazione dell'art. 1102 c.c. dalla Corte d'Appello). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre accessori), al versamento di una somma aggiuntiva ex art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente (€ 1.500,00) e al pagamento di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende; inoltre è stato disposto l'obbligo del versamento ulteriore del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
Disciplina la procedura di definizione anticipata del ricorso su proposta del consigliere delegato; se la decisione è resa in conformità alla proposta si applicano le conseguenze previste dal terzo comma (riferimento all'art. 96 c.p.c.). La Corte ha ritenuto legittima la revoca del decreto di estinzione quando l'istanza era stata tempestivamente inviata telematicamente, anche se la lavorazione di cancelleria è avvenuta successivamente.
art. 391, comma 3, c.p.c.
Consente all'interessato di proporre opposizione al decreto di estinzione per mancata osservanza dei termini; la Corte ha accolto l'opposizione perché l'istanza di decisione era stata effettivamente trasmessa in tempo e la mancata registrazione tempestiva è imputabile alla cancelleria.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 conv. l. n. 221/2012
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
Stabilisce che rileva la data in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) della PEC; la Corte ha applicato il principio secondo cui, se i controlli successivi sono positivi, gli effetti del deposito telematico retroagiscono alla data dell'invio/ RdAC.
Regola l'uso della cosa comune dai coeredi/comproprietari; la Corte d'Appello e la Cassazione hanno ritenuto che l'uso esclusivo da parte di un condividente, contrastante con l'interesse degli altri alla pari fruizione, possa dare luogo all'obbligo di corrispondere un'indennità, liquidabile anche equitativamente (es. parametro del canone di mercato).
art. 96 c.p.c., terzo e quarto comma
Prevede la condanna alle spese aggravate e somme a titolo risarcitorio in caso di soccombenza con particolare gravità o abuso del processo; la sua applicazione è prevista dal terzo comma dell'art. 380-bis quando la decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata.
art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.
art. 324 c.p.c.; art. 2909 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al giudicato esterno; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile poiché l'eventuale statuizione di inammissibilità nel precedente giudizio assorbe le argomentazioni di merito e non vincola nei termini dedotti in questo gravame.
Norma relativa alla prescrizione ordinaria dei diritti; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la doglianza sulla prescrizione perché l'eccezione non era stata adeguatamente sollevata e collegata al motivo di gravame incidentale.
Massime di principio
- Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. la tempestività del deposito telematico si valuta tenendo conto della data di generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) della PEC; eventuali ritardi nella lavorazione della cancelleria non devono pregiudicare la parte che ha inviato tempestivamente l'atto.
- L'opposizione ex art. 391 co. 3 c.p.c. è lo strumento corretto per chiedere la revoca di un decreto di estinzione quando il ricorrente dimostri il tempestivo adempimento formale; il giudice deve verificare il corretto invio telematico prima di dichiarare l'estinzione.
- Una statuizione di inammissibilità in un precedente giudizio assorbe le valutazioni di merito ivi svolte e limita la portata vincolante di eventuali considerazioni obiter: non sempre può essere invocata come giudicato esterno che impedisca il riesame in altro giudizio.
- Le eccezioni processuali (es. prescrizione, giudicato) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nelle fasi di appello e, se rilevanti per un nuovo esame, vanno sostenute anche con appello incidentale quando la decisione di primo grado le ha rigettate; altrimenti restano non esaminabili in appello.
- In tema di comproprietà, l'uso esclusivo da parte di un coerede può giustificare l'obbligo di indennizzo agli altri coeredi: se il danno non è determinabile con esattezza, il giudice può liquidare l'indennità equitativamente, anche applicando il parametro del canone di mercato.
- La proposta di definizione accelerata non configura incompatibilità del consigliere proponente a partecipare al collegio che decide; la proposta non ha carattere decisorio definitivo e non impedisce la nomina a relatore.
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