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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05087/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato ha convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti al Tribunale di Perugia, proponendo un'azione risarcitoria ex legge n. 117 del 1988 per asseriti danni derivati da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, nel respingere il suo ricorso contro una decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, avrebbe omesso di rimuovere un pregiudizio già causato da precedenti provvedimenti del CNF. Il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, applicando il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 14842 del 2018. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato: 1) la mancata instaurazione del contraddittorio con tutti i magistrati coinvolti ex art. 6 l. n. 117/1988; 2) l'erronea ricostruzione della fattispecie come riferita alla sola Corte di cassazione; 3) l'erronea applicazione dei criteri di competenza, sostenendo che la competenza inderogabile dovesse seguire la disciplina speciale della legge n. 117/1988 e non l'art. 25 c.p.c.; 4) l'erronea individuazione della sentenza fonte del danno; 5) l'erronea esclusione di una competenza territoriale diversa per i magistrati della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché attinente a una questione di procedimento, non di competenza, oltre che carente di specifica indicazione degli atti; ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il quarto motivo, poiché la domanda era diretta contro lo Stato e fondata su comportamenti di magistrati della Corte di cassazione, sicché trovava applicazione il principio secondo cui, nei giudizi di responsabilità civile relativi esclusivamente a magistrati della Cassazione, la competenza territoriale spetta comunque al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c., senza lo spostamento previsto dall'art. 11 c.p.p.; ha ritenuto infondati anche gli ulteriori motivi, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente applicato Cass. Sez. U. n. 14842/2018. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato disposto termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Roma, con atto finale di rilievo anche ai fini del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 4

    La competenza territoriale nelle azioni di responsabilità civile contro i magistrati segue, in via generale, il richiamo all'art. 11 c.p.p.; per i soli magistrati della Corte di cassazione tale spostamento non opera e resta fermo il criterio del foro del luogo di insorgenza dell'obbligazione.

  • L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 6

    La comunicazione al magistrato coinvolto serve solo a consentirgli di valutare un eventuale intervento; la sua omissione non incide sulla competenza e non determina invalidità della decisione.

  • art. 11 c.p.p.

    È richiamato dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati per determinare lo spostamento di competenza nei giudizi relativi ai magistrati di merito; non si applica quando la domanda riguarda solo magistrati della Corte di cassazione.

  • art. 25 c.p.c.

    Nel caso di domanda risarcitoria fondata esclusivamente su condotte di magistrati della Corte di cassazione, la competenza territoriale si radica presso il Tribunale di Roma come foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

  • art. 2043 c.c.

    È evocato dal ricorrente come norma generale dell'illecito civile, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, trattando la controversia nell'alveo speciale della legge n. 117/1988.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente ha formalizzato i motivi sotto i nn. 3 e 5; la Corte ha qualificato il primo motivo come inammissibile perché non attinente a una questione di competenza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per regolamento di competenza deve contenere specifica indicazione e localizzazione degli atti richiamati; la sua inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regolamento necessario di competenza possono essere fatte valere solo violazioni delle norme sulla competenza; le doglianze attinenti al procedimento sono irrilevanti, salvo che abbiano impedito alla parte di fornire al giudice elementi utili per decidere sulla competenza.
  • Nelle azioni di responsabilità civile promosse contro lo Stato ai sensi della legge n. 117 del 1988, se la domanda riguarda esclusivamente comportamenti, atti o provvedimenti di magistrati della Corte di cassazione, non opera lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p. e la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c.
  • La comunicazione al magistrato del giudizio di responsabilità civile non configura un litisconsorzio necessario: il magistrato non è parte necessaria, ma solo un soggetto eventualmente legittimato a intervenire; la sua mancata comunicazione non determina invalidità della pronuncia.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già enunciato un principio specifico sulla competenza in materia di responsabilità dei magistrati, una censura meramente oppositiva e priva di confronto critico con tale ratio non è idonea a scalfire la decisione del giudice di merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PACompetenzaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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