Cassazione Civile, Ordinanza n. 10445/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Una consumatrice aveva acquistato da una concessionaria un'autovettura nuova; dopo pochi mesi il veicolo aveva manifestato gravi malfunzionamenti ed era stato portato presso la venditrice per la riparazione. La compratrice, rimasta senza esito soddisfacente e senza disponibilità del mezzo per un lungo periodo, aveva intimato la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi della disciplina di tutela del consumatore, con richiesta di restituzione del prezzo e risarcimento del danno. In giudizio sosteneva che il venditore fosse tenuto alla riparazione non solo per garanzia da difetto di conformità, ma anche in relazione alla gestione dell'intervento riparatorio; lamentava inoltre che non fosse stata correttamente valutata la durata dell'inattività del veicolo. La venditrice resisteva contestando la propria responsabilità, deduceva che il guasto dipendesse da gasolio sporco e non da difetto di conformità e proponeva anche domanda di manleva verso la società terza chiamata. La Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando che mancava un difetto di conformità e che il problema derivava da un uso improprio/fatto imputabile all'acquirente. In cassazione la ricorrente principale ha denunciato: 1) violazione del principio della domanda e del contraddittorio, perché la Corte territoriale avrebbe male interpretato le difese della venditrice e il thema decidendum; 2) violazione della disciplina consumeristica, per avere escluso che la controversia potesse riguardare anche l'obbligo di riparazione quale tutela del consumatore e per avere confinato la domanda alla sola risoluzione della vendita; 3) violazione della regola sull'onere della prova del difetto di conformità, poiché il difetto emerso entro sei mesi doveva presumersi originario. La venditrice, con ricorso incidentale, ha censurato la regolazione delle spese in favore della terza chiamata, sostenendo che, essendo la chiamata in garanzia resa necessaria dalle domande attoree, le spese del terzo dovevano gravare sull'attrice soccombente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della compratrice e ha accolto il ricorso incidentale della venditrice limitatamente alla regolazione delle spese processuali verso la terza chiamata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo sul punto accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola questione delle spese e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondate le censure della ricorrente principale: quanto al primo motivo, ha reputato plausibile l'interpretazione data dai giudici di merito alle difese della venditrice, che complessivamente negavano la propria responsabilità e l'esistenza di un difetto di conformità; quanto al secondo, ha ribadito che la tutela consumeristica presuppone pur sempre l'accertamento di un difetto di conformità del bene, escluso dalla c.t.u. e condiviso dai giudici di merito; quanto al terzo, ha qualificato la censura come inammissibile perché diretta a sovrapporre una diversa lettura del fatto storico all'accertamento di merito, che aveva ritenuto il difetto insorto successivamente alla consegna per fatto imputabile all'acquirente. Sul ricorso incidentale, la Corte ha affermato che le spese del terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata sia resa necessaria dalle infondate pretese dell'attore, devono essere poste a carico dell'attore soccombente.
Norme richiamate
La disciplina consumeristica sulla garanzia per difetto di conformità presuppone l'esistenza di un difetto del bene; la presunzione di esistenza originaria del difetto opera nei limiti della regola speciale, ma nel caso concreto è stata superata dall'accertamento di merito che ha attribuito il guasto a un fatto successivo imputabile all'acquirente.
Il codice del consumo unifica la tutela dei contratti aventi ad oggetto beni di consumo, valorizzando la sostanza economica dell'operazione rispetto alla mera qualificazione formale del rapporto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di risoluzione, ma la Corte ha confermato che la questione resta subordinata all'accertamento del difetto di conformità e non a una diversa qualificazione contrattuale non emersa in giudizio.
Richiamato per dedotta violazione del principio della domanda.
Richiamato per dedotta violazione del contraddittorio.
Richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per dedotta violazione del principio di disponibilità della prova e della valutazione delle allegazioni.
Richiamato sia per il contenuto della motivazione e delle conclusioni riportate in sentenza, sia per la dedotta omissione/alterazione delle conclusioni di parte; la Corte ha escluso il vizio lamentato.
Le spese del terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore soccombente quando la chiamata sia stata necessaria in relazione alle infondate pretese attoree.
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto, se del caso.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla garanzia per difetto di conformità, la domanda di risoluzione o riduzione del prezzo richiede comunque l'accertamento dell'esistenza di un difetto del bene; se il giudice di merito accerta che il guasto dipende da una causa esterna o da fatto imputabile all'acquirente, la tutela consumeristica non è azionabile.
- L'unificazione operata dal codice del consumo tra diverse forme contrattuali ha funzione sostanziale di protezione del consumatore, ma non elimina il presupposto oggettivo del difetto di conformità del bene acquistato.
- La presunzione di originarietà del difetto che si manifesta entro il termine di legge non è invocabile quando il giudice di merito, con accertamento non sindacabile in cassazione se congruamente motivato, abbia ritenuto che il difetto sia sopravvenuto per causa estranea o per fatto dell'acquirente.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una mera diversa lettura delle risultanze di fatto o della motivazione di merito sotto la veste della violazione di legge.
- Le spese del terzo chiamato in garanzia devono essere sopportate dall'attore soccombente quando la chiamata del terzo sia resa necessaria dall'infondatezza delle pretese attoree.
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