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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04272/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di un ente locale, di un prolungamento del condotto fognario comunale che attraversava una porzione del terreno di proprietà di una società industriale. La società aveva inizialmente autorizzato l’occupazione temporanea del proprio fondo per l’esecuzione dei lavori, chiedendo però la redazione di un verbale sui danni e la successiva costituzione di una servitù; in seguito non aveva accettato la proposta bonaria del Comune relativa alla servitù e a un’indennità. Anni dopo, sostenendo che la posa della condotta avesse indebolito il sottosuolo e provocato smottamenti, la società promuoveva un accertamento tecnico preventivo e poi un giudizio di merito per ottenere: la condanna del Comune a eseguire le opere necessarie per la manutenzione del condotto; la determinazione e corresponsione di un’indennità annua; il risarcimento dei danni da inquinamento, erosione, pericolo di frane ed esondazioni; il riconoscimento dell’indennità per occupazione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto. Con il ricorso per cassazione la società articolava sette motivi: 1) denunciava violazione di legge e vizi processuali per l’asserita insussistenza del nesso causale tra posa della condotta e smottamenti, contestando anche il richiamo ai criteri di causalità di cui agli artt. 40 e 41 c.p.; 2) censurava il mancato riconoscimento, anche in via analogica, dell’art. 1069, comma 3, c.c. in tema di riparto delle spese di manutenzione della servitù, sostenendo che di fatto fosse stata imposta una servitù di passaggio; 3) lamentava omesso esame di fatti decisivi, tra cui la sentenza del TAR che avrebbe accertato l’illegittimità dell’occupazione, il diniego di autorizzazioni idrauliche, la necessità di rimozione del manufatto e la rinuncia del Comune allo spostamento della condotta; 4) deduceva nullità della sentenza per mancata integrazione o rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio geologica e idraulica; 5) denunciava travisamento della prova e nullità motivazionale per il mancato recepimento delle note critiche dei consulenti di parte; 6) lamentava omessa pronuncia su domande di risarcimento per danno da inquinamento, erosione e pericolo di danno e sulla condanna del Comune all’esecuzione delle opere necessarie; 7) contestava la mancata riconoscibilità dell’indennità da occupazione, sostenendo l’errata interpretazione dell’autorizzazione temporanea e della sentenza amministrativa richiamata. La Corte di cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati: ha affermato che le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle consulenze tecniche e del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità; ha rilevato la carenza di specificità di alcuni motivi e la mancata corretta deduzione dei vizi denunciati; ha osservato che taluni fatti erano sopravvenuti dopo la precisazione delle conclusioni in appello o erano comunque già stati considerati dal giudice di merito; ha escluso che vi fosse un vizio di omessa pronuncia o di difetto di giurisdizione; ha inoltre dichiarato tardivo il controricorso del Comune, con conseguente inutilizzabilità delle memorie depositate dall’intimato. Il ricorso è stato infine rigettato, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

La decisione

La Corte ha dichiarato tardivo il controricorso del Comune, escludendo che potessero essere valorizzate le difese e le memorie dell’intimato. Nel merito del ricorso, ha esaminato i sette motivi e li ha tutti respinti: alcuni perché inammissibili per difetto di specificità, altri perché volti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, altri ancora perché infondati o non idonei a integrare i vizi denunciati. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse già esaminato i fatti rilevanti, compresi quelli relativi alle consulenze tecniche, alla situazione del fondo e ai profili amministrativi richiamati. In conclusione il ricorso è stato rigettato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso notificato e depositato oltre il termine è tardivo e inammissibile; la tardività impedisce anche il deposito rituale di memorie da parte dell’intimato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le memorie depositate dalla parte intimata non possono essere valorizzate se il controricorso è tardivo e dunque la parte non è ritualmente costituita.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati secondo i diversi vizi dedotti, ma la Corte ha ritenuto che, nella sostanza, mirassero a una rivalutazione del fatto o fossero comunque carenti di specificità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso danno da condotta e smottamenti; la Corte non entra nel merito della responsabilità aquiliana perché ritiene inammissibili le doglianze sul fatto e sul nesso causale.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai danni derivanti dal condotto fognario; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, poiché le censure sono respinte come inammissibili o infondate sul piano processuale.

  • artt. 40-41 c.p.

    I principi di causalità sono evocati dalla ricorrente per sostenere il nesso tra opera pubblica e danni; la Corte ritiene la censura inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è stata dedotta in modo improprio, senza spiegare in che cosa consistesse l’erronea ripartizione probatoria; la Corte richiama la giurisprudenza che esige una specifica deduzione del vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché non specificamente ancorata ai motivi di appello e, in parte, perché i fatti indicati erano stati comunque esaminati o erano sopravvenuti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove: è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o altrimenti illegittimamente utilizzate.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica alla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una nuova apprezzamento del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o inesistente non può essere ricavato da un mero dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie; qui la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta adeguata al minimo costituzionale.

  • art. 1069 c.c.

    La regola sul riparto delle spese per la servitù non è stata applicata perché la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di una specifica servitù; la censura che ne chiedeva l’applicazione, anche analogica, è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2051 c.c.

    Evocato anche insieme all’art. 1172 c.c. in relazione ai danni e ai pericoli derivanti dal manufatto; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione è stata già valutata in fatto dal giudice di merito.

  • art. 1172 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il pericolo di danno temuto; la Corte non ritiene sussistente un vizio di omessa pronuncia o di motivazione sul punto.

  • artt. 1038-1053 c.c.

    Richiamati nel motivo sull’indennità da occupazione e sulla disciplina delle servitù/coattività; la Corte non li esamina nel merito perché la doglianza è ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Richiamato dalla ricorrente in tema di occupazione illegittima e indennità; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che essa miri a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e l’interpretazione della vicenda amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito, delle consulenze tecniche e delle risultanze istruttorie: quando il motivo tende in sostanza a ribaltare l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, esso è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte al di fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il peso probatorio attribuito a documenti, consulenze o altri elementi di causa.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione del fatto storico, del dato da cui esso risulta, del momento in cui è stato introdotto e discusso e della sua decisività; non è sufficiente lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere specifica e riferita a un preciso capo di domanda o motivo di appello; non può essere formulata in modo generico o basata su circostanze sopravvenute dopo la precisazione delle conclusioni.
  • La deduzione del vizio motivazionale ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. non può risolversi in un dissenso sulla valutazione delle prove, ma richiede una reale anomalia motivazionale che superi il minimo costituzionale.
  • La disciplina della servitù e del riparto delle spese ex art. 1069 c.c. presuppone l’esistenza di una specifica servitù; in sua assenza, la regola non può essere automaticamente applicata né invocata in via analogica senza adeguata base fattuale.
  • Il controricorso depositato oltre il termine di legge è tardivo e comporta l’inammissibilità anche delle memorie della parte intimata nel giudizio camerale di cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto o dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieServitùProprietàResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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