Cassazione Penale, Sentenza n. 34863/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omessa valutazione da parte della Corte d'appello di una richiesta di riqualificazione del fatto in reati diversi (art. 474 c.p. o art. 178 D.Lgs. n.42/2004) prescritti; (2) mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della ricettazione, sostenendo di essersi limitato ad attività di archiviazione su procura degli eredi dell'artista; (3) vizio di motivazione per mancata ammissione della rinnovazione istruttoria nonostante discordanza peritale; (4) mancata valutazione adeguata della consulenza tecnica di parte; (5) vizio nella rideterminazione della pena; (6) estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur non avendo la Corte d'appello risposto espressamente ad una specifica censura, il rigetto della richiesta di riqualificazione sia risultato implicitamente dalla motivazione complessiva, che ha accertato il rinvenimento di numerosi quadri contraffatti e l'assenza di spiegazioni plausibili sul possesso e sulla provenienza. È stato confermato che il possesso rileva come "acquisto" ai fini dell'art. 648 c.p. e che il dolo può essere desunto da indizi e dal comportamento dell'imputato (mancata giustificazione). La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione sulla non necessità della rinnovazione istruttoria, valida la scelta di aderire alle conclusioni dei periti d'ufficio rispetto ai consulenti di parte (senza obbligo di demolire scientificamente le tesi avverse) e congrua la motivazione sulla pena, determinata nel minimo edittale. Infine ha respinto la doglianza sulla prescrizione ritenendo che il termine non fosse ancora interamente decorso (reato del 12/07/2013 con prescrizione al 12/07/2023, fermo restando atti interruttivi). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto integrati l'elemento oggettivo (possesso/acquisto, inteso in senso ampio) e quello soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita o dolo eventuale, desumibile da elementi indiziari e dalla mancata plausibile giustificazione).
La richiesta di riqualificazione in questo reato (o in quello di cui all'art. 178 D.Lgs. 42/2004) è stata ritenuta implicitamente rigettata perché la motivazione complessiva ha confermato gli elementi della ricettazione.
Richiamato nella richiesta di riqualificazione per reati in materia di beni culturali; la Corte ha ritenuto non applicabile tale riqualificazione rispetto alla ricostruzione dei fatti e alle prove acquisite.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati in relazione al trattamento processuale del ricorso (contraddittorio scritto), indicano le norme procedurali che hanno disciplinato il contraddittorio scritto nel procedimento.
Richiama l'obbligo di obiettività dei periti; la Corte ha ritenuto che il giudice possa aderire alle conclusioni del perito d'ufficio pur dissentendo dai consulenti di parte senza dover fornire una demolizione scientifica delle tesi contrarie.
Rinvio al termine per presentare istanze istruttorie: la Corte ha valutato che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e non necessaria nel caso di specie, dato l'ampio materiale probatorio e la rinuncia delle parti all'escussione dei periti.
artt. 132 e 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Richiamati in relazione alla rideterminazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione che indica una "pena congrua" sia sufficiente quando la pena non eccede significativamente la misura media edittale; qui la pena è stata fissata nel minimo edittale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Citato come limite del sindacato in Cassazione sulla valutazione delle risultanze peritali: la censura motivazionale può essere rilevata in Cassazione solo se emerge un vizio manifestamente evidente nella valutazione delle prove o perizie.
Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento di somme a favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare le spese e la somma di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è necessario che la Corte d'appello risponda espressamente a ogni specifica censura se il rigetto risulta implicitamente dalla motivazione complessiva.
- Ai fini della ricettazione (art. 648 c.p.) il termine "acquisto" va inteso in senso ampio e il possesso di beni di provenienza illecita può integrare l'elemento oggettivo; l'elemento soggettivo può essere desunto da indizi e dalla mancanza di spiegazioni plausibili sulla provenienza.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è un'eccezione: è ammissibile solo se necessaria per sopperire a insufficienza probatoria, non quando il materiale probatorio raccolto in primo grado sia già ampio o le parti abbiano rinunciato all'escussione dei periti.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del perito d'ufficio anche se i consulenti di parte dissentono; in Cassazione la valutazione delle perizie è sindacabile solo se emerge una palese e inconfutabile fallacia delle conclusioni adottate dal giudice.
- Nella motivazione della pena non è sempre richiesta una dettagliata illustrazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; è invece necessaria quando la pena risulti molto superiore alla misura media edittale. Se la pena è nel minimo edittale, la motivazione può essere sintetica purché congrua.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto degli atti interruttivi (ad es. decreto che dispone il giudizio e sentenza di primo grado); una richiesta generica di estinzione per prescrizione è insufficiente se il termine non è decorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34827/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34828/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34829/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34830/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34831/2023 del 11/08/2023
- Sentenza penale · 11 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34832/2023 del 11/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →