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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34827/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila dell'8.3.2022 che confermava la condanna inflitta in primo grado. Il ricorso contestava, con unico motivo fondato su presunta violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p., la valutazione probatoria dei giudici di merito ritenuta basata esclusivamente su conversazioni telefoniche intercettate tra l'imputato e il presunto acquirente, senza altri riscontri, deducendo che tale compendio probatorio non escludeva il ragionevole dubbio e dunque non poteva fondare una condanna per cessione di stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e meramente valutative e che il compendio probatorio, pur costituito principalmente da conversazioni telefoniche criptiche e telegraphicche, conteneva elementi sufficienti a dimostrare l'accordo tra le parti sulla transazione (convergenza dei consensi e riferimenti a cessioni precedenti). La Corte ha ricordato l'orientamento secondo cui non è necessaria la traditio materiale per integrare la cessione, essendo sufficiente l'accordo sulle caratteristiche della transazione, e ha ritenuto assenti ipotesi alternative dotate di maggiore certezza logica e probatoria. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, quinto comma

    La fattispecie contestata è stata riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma quinto; i giudici di merito hanno applicato questa norma in relazione alle cessioni di stupefacenti contestate.

  • codice di procedura penale, art. 530

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero generiche e non idonee a dimostrare errore di diritto nella valutazione di merito.

  • codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla insufficienza probatoria; la Corte ha confermato che la valutazione delle intercettazioni rientra nella sfera di merito e non dà luogo a doglianza di diritto salvo motivazioni specifiche.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'attribuzione delle spese e per il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, ferma la mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13.6.2000 n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente circa la proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere dolo o colpa del ricorrente.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019 (Bonarrigo, Rv. 276981)

    Richiamata come principio secondo cui per il perfezionamento della cessione è sufficiente l'accordo tra le parti sulla transazione; la mancata traditio non esclude la configurabilità della cessione.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 7035 del 9/11/2012 - 13/02/2013 (Rv. 254025)

    Richiamata in tema di ragionevole dubbio: il principio non introduce un criterio di valutazione più restrittivo della prova, ma stabilisce che la condanna richiede la certezza processuale della responsabilità e che il dubbio ragionevole sussiste solo se vi sono ipotesi alternative con concreto riscontro nelle risultanze processuali o nella logica dei fatti.

Massime di principio

  • Le intercettazioni telefoniche possono costituire prova sufficiente della cessione di stupefacenti se emergono elementi che dimostrano l'accordo tra le parti (convergenza dei consensi) e se sono presenti riferimenti coerenti a scambi o consegne, anche in assenza della consegna materiale.
  • La traditio materiale non è condizione necessaria per configurare la cessione: ciò che rileva è l'accordo sulle caratteristiche della transazione; la fase esecutiva successiva non è sempre indispensabile ai fini della configurazione del reato.
  • Il principio del ragionevole dubbio richiede l'esistenza di ipotesi alternative dotate di concreto riscontro probatorio o logico; mere plausibilità o ricostruzioni alternative non sufficientemente fondate non sono idonee a determinare l'assoluzione.
  • Le censure generiche e contestazioni meramente valutative della motivazione dei giudici di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione; il ricorso deve indicare profili di violazione di legge o vizio di motivazione specifici e non soltanto dissentire sulla valutazione probatoria.
  • Se l'imputato non fornisce spiegazioni alternative convincenti circa il contenuto delle intercettazioni, il suo mancato chiarimento rafforza la valutazione di responsabilità operata dai giudici di merito.

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