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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34828/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (oltre ad altre fattispecie), deducendo un'erronea applicazione dell'art. 5 in quanto la Corte avrebbe ritenuto il dolo (anche se non specifico) in base alla sola qualifica di amministratore di diritto, sebbene prestanome. Previtali sostiene di non aver svolto operazioni gestorie significative e di essersi limitato a svolgere atti formali (firma da notaio/banca), per cui la mera assunzione della carica non proverebbe il dolo specifico di evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) sia reato istantaneo e che l'obbligo dichiarativo ricada direttamente sul legale rappresentante dell'ente (anche se prestanome). L'accettazione formale della carica impone doveri di vigilanza e controllo e può integrare il dolo (generico o eventuale) o, se provati ulteriori elementi, il dolo specifico di evasione. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione di Previtali è incompatibile con altre condanne (concorso in bancarotta fraudolenta) che dimostrano comportamenti idonei a provare la consapevolezza del disegno criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Il reato di omessa presentazione della dichiarazione è un reato omissivo proprio, istantaneo e unisussistente, consumato il 90° giorno successivo alla scadenza del termine; richiede il dolo specifico di evasione, ma la qualifica di legale rappresentante e l'accettazione della carica possono far ritenere la consapevolezza necessaria (anche come dolo generico o eventuale) se compatibili con gli elementi di fatto.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 216

    Norma richiamata per le pene accessorie applicate alla condanna in tema di reati societari; da sentenza risultano applicate le pene accessorie previste dall'art. 216 u.c.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, commi 3 e 4

    Stabilisce che l'obbligo della presentazione della dichiarazione grava sul soggetto passivo d'imposta e, per gli enti collettivi, sul relativo rappresentante legale; ciò individua il destinatario diretto dell'obbligo e della responsabilità penale per omissione.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 3

    Prevede l'ipotesi residuale in cui l'autore materiale dell'omissione possa essere il soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione; rimane però un'ipotesi non prevalente rispetto alla responsabilità del rappresentante legale.

  • cod. pen., art. 40, comma secondo

    La Corte osserva che la responsabilità derivante dall'omessa dichiarazione non si fonda sull'art. 40 cpv. (violazione di un dovere di controllo) ma sull'obbligo diretto che grava sul rappresentante; quindi la responsabilità è autonoma e derivante dall'obbligo dichiarativo.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'onere del versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato l'importo equitativamente.

Massime di principio

  • La qualifica formale di legale rappresentante di una società comporta l'obbligo diretto di presentare le dichiarazioni fiscali; in casi di omissione la responsabilità penale può ricadere sul rappresentante anche se prestanome.
  • Il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 è un reato istantaneo e richiede il dolo specifico di evasione, ma quest'ultimo può essere desunto da elementi concreti tra cui la scelta deliberata di non adempiere, la abdicazione ai doveri di controllo e condotte connesse (es. distrazione di somme, mancata tenuta della contabilità).
  • La mera asserzione difensiva di essere "testa di legno" non è sufficiente a escludere il dolo; l'interpretazione dei fatti può ritenere che l'accettazione della carica, se accompagnata da altri elementi indiziari, dimostri la consapevolezza o l'accettazione del rischio dell'evasione.
  • La responsabilità per omissione dichiarativa del rappresentante non deriva dall'art. 40 cpv. c.p. (violazione di un dovere di vigilanza) ma dall'obbligo diretto impresso dalla normativa fiscale che grava sul rappresentante stesso.
  • In situazioni analoghe è determinante valutare il contesto probatorio complessivo (es. condotte fiscali plurime omissive, distrazione di fondi, tenuta della contabilità) per stabilire se sussiste il dolo specifico di evasione; l'assenza di attività gestoria formale non impedisce l'inferenza del dolo se vi sono altri elementi che mostrano un disegno criminoso.

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