Cassazione Penale, Sentenza n. 34831/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per violazione dell'obbligo di presentazione presso il commissariato (art.6, comma 6, L.401/1989) in relazione alla partita del 02/12/2015: deduce insufficiente prova (annotazione di servizio con data discordante e mancanza di indicazione oraria), vizio del provvedimento del Questore che avrebbe indicato erroneamente l'art.1, comma 6 della L.401/1989 privando così l'interdizione di efficacia sanzionatoria e la possibilità di conoscere la conseguenza penale, mancata e/o errata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis c.p. (con riguardo ai precedenti non specifici) e numerose incongruenze materiali nella motivazione della Corte territoriale (errori su pena, riferimenti a norme non imputate, citazione del cognome di altro imputato "Lauria", richiamo a plurimi precedenti specifici non riscontrabili) che avrebbero compromesso la riferibilità e la motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato plurime e rilevanti discrasie nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata (discordanza sulle pene indicate, riferimento a norme non contestate nell'imputazione, citazione di altro imputato e richiamo a "plurimi precedenti specifici" non riscontrabili). Tali incongruenze, considerate nel loro insieme, hanno ritenuto inficiare ab imis la motivazione e persino la riferibilità della pronuncia al Mustacchio. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. La Cassazione ha ritenuto superflua l'ulteriore disamina dei restanti motivi a seguito dell'annullamento.
Norme richiamate
L. 401/1989, art. 6, comma 6
Norma che incrimina la violazione dell'obbligo di presentazione agli organi di polizia per soggetti sottoposti a misure interdittive in ambito calcistico; nella vicenda è il fatto-reato contestato, ma la Corte di Cassazione non ha deciso sulla sussistenza probatoria del reato, avendo annullato la sentenza per vizi di motivazione.
L. 401/1989, art. 1, comma 6
Norma diversa (richiamata nel provvedimento del Questore secondo il ricorrente) relativa ad altra fattispecie; la Corte segnala che un riferimento normativo amministrativo errato può incidere sulla conoscibilità delle conseguenze sanzionatorie, ma non è stata in questa sede decisa la rilevanza sostanziale di tale errore rispetto alla responsabilità penale.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la richiesta di applicazione è stata valutata dal giudice territoriale ma negata richiamando precedenti che, secondo la Cassazione, non risultano specifici. La Corte di Cassazione non ha risolto il merito della questione perché ha annullato la sentenza per vizi formali e motivazionali.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la sentenza impugnata ha fatto riferimenti a questa disposizione non presenti nell'imputazione; la Cassazione ha rilevato l'incongruenza come elemento che contribuisce a rendere viziata la motivazione e la corretta imputazione delle circostanze.
Massime di principio
- Gravi incoerenze formali e materiali nella motivazione di una sentenza (es. discordanza sulle pene, citazione di norme non contestate, errore di identificazione dell'imputato) possono determinare l'annullamento della pronuncia per vizio motivazionale, anche senza entrare nel merito della responsabilità.
- Un provvedimento amministrativo (es. ordinanza del Questore) che richiami erroneamente una norma diversa da quella che comporta la sanzione penale può essere rilevante per la conoscibilità delle conseguenze sanzionatorie e può costituire argomento di difesa, da valutare nel nuovo giudizio.
- Per negare l'applicazione dell'art.131-bis c.p. è necessario richiamare precedenti pertinenti e specifici: il mero riferimento a "precedenti" generici o a reati non attinenti non è sufficiente e può essere censurato in sede di legittimità.
- L'assenza di adeguata determinazione del fatto (es. mancanza di indicazione di orari, data certa o modalità dello svolgimento dell'obbligo di presentazione) può compromettere la prova oltre ogni ragionevole dubbio; tali profili vanno esaminati nel merito ma possono essere decisivi se posti con chiarezza nel ricorso.
- Quando emergono dubbi sulla riferibilità della pronuncia all'imputato (per errori identificativi o per uso non corretto di schemi predeterminati), la Cassazione è incline a disporre il rinvio per un nuovo esame da parte di altra sezione del giudice di merito.
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