Cassazione Penale, Sentenza n. 34832/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colucci Marco, nella qualità di legale rappresentante della "Colucci uova s.r.l.", era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 515 cod. pen. per aver consegnato in vendita uova etichettate e di origine diversa da quelle reali (8 cartoni da 180 uova cad., lotto RA0607, etichettate "Società Agricola F.11i Piva s.s."); la vendita era ricostruita in relazione a una consegna che sarebbe avvenuta in San Salvo il 4 luglio 2016. Il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, incompetenza territoriale (sostendo che la consegna materiale all'acquirente si sia invece consumata a Vieste il 15/06/2016), travisamento della prova circa quantità e natura dei prodotti (30 blister da 6 uova vs 8 cartoni da 180), indeterminatezza del decreto di citazione (incertezza su tempus e locus), nullità per difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato, e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dei benefici di cui all'art. 131-bis e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'incompetenza territoriale, affermando che, per il reato previsto dall'art. 515 cod. pen. nel caso di vendita "da piazza a piazza", il fatto si consuma nel luogo della consegna materiale finale all'acquirente e non nel luogo della consegna al vettore. Dato che la consegna finale è risultata avvenuta a Vieste, la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Foggia. La sentenza di appello e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia per il prosieguo.
Norme richiamate
Sanziona chi, nell'esercizio di attività commerciale, consegna una cosa per un'altra o diversa per origine/provenienza/qualità/quantità rispetto a quanto dichiarato: la norma è stata applicata all'etichettatura/origine falsa delle uova.
Richiamato in tema di vendita "da piazza a piazza": il Tribunale superiore ha distinto il momento della liberazione dell'obbligazione del venditore (consegna al vettore) dal momento della consegna materiale finale, ritenendo che ai fini del reato di cui all'art. 515 si consideri consumazione nella consegna finale all'acquirente.
Norma che prevede benefici processuali (menzionata nel contesto della richiesta del ricorrente e della conclusione del Pubblico Ministero), evocata nella requisitoria del P.G.; la Corte non si è pronunciata sul merito del riconoscimento del beneficio per effetto dell'annullamento per incompetenza.
Norma sui benefici per il reo primario e del fatto di lieve entità; invocata dal ricorrente come motivo per il riconoscimento di benefici, ma la Corte non ha approfondito il merito a causa dell'accoglimento della questione di competenza territoriale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla requisitoria del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen.; menzione procedurale dell'intervento del P.G. in Cassazione.
art. 6 CEDU, art. 111 Cost., art. 117 Cost., art. 521 cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente in relazione a profili di garanzia del giusto processo, motivazione e diritto di difesa; la Corte ha assorbito tali censure in ragione dell'accoglimento dell'incompetenza territoriale.
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 515 cod. pen. in caso di vendita "da piazza a piazza", la consumazione si verifica nel luogo in cui avviene la consegna materiale finale all'acquirente e non nel luogo in cui il venditore si libera della merce consegnandola al vettore.
- La determinazione della competenza territoriale può essere decisiva: se il giudice territorialmente incompetente pronuncia sentenza, la stessa può essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al competente tribunale.
- Nell'imputazione è rilevante la chiarezza su "tempus et locus"; indeterminatezza sul luogo o sul momento della consumazione può incidere sul diritto di difesa e costituire motivo di impugnazione.
- La distinzione tra mera consegna al vettore e consegna finale all'acquirente è centrale per la qualificazione del fatto (art. 515 vs eventuale detenzione/altre fattispecie): chi difende dovrebbe focalizzarsi sulla prova della materialità della consegna finale per contestare la ricostruzione accusatoria.
- Questioni relative a benefici penali (art. 131-bis, sospensione condizionale ecc.) possono restare non decise se il giudice annulla per motivi procedurali come l'incompetenza; tali profili vanno però tempestivamente dedotti e documentati in grado utile.
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