Cassazione Civile, Ordinanza n. 00754/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il diniego parziale del rimborso/detrazione IVA relativo agli acquisti sostenuti per l'allestimento di un impianto industriale, poi mai entrato in produzione secondo i giudici di merito. La controversia nasceva da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IVA degli anni 2004 e 2005, disconoscendo parte del credito IVA maturato. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 24 L. 4/1929, sostenendo che al termine delle verifiche non era stato consegnato un valido processo verbale di chiusura delle operazioni e che, quindi, non era decorso correttamente il termine dilatorio prima dell'emissione degli avvisi. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. 633/1972 e della normativa unionale sull'IVA, affermando che la detrazione spettava anche per acquisti strumentali a un'attività preparatoria, indipendentemente dal fatto che la produzione fosse effettivamente iniziata, essendo l'impianto stato allestito e destinato all'attività d'impresa. Con il terzo motivo lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'avvio della produzione e l'immissione in commercio di lotti campione, deducendo che ciò dimostrava l'effettivo utilizzo dei beni acquistati e quindi la loro inerenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre da qualunque verbale che concluda le operazioni di verifica, indipendentemente dalla denominazione formale e dal contenuto, ed era stato rispettato nel caso concreto. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente articolati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha inoltre condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la società non aveva provato l'effettiva inerenza degli acquisti all'attività imprenditoriale programmata, né che il mancato avvio della produzione dipendesse da cause indipendenti dalla sua volontà. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dalla consegna o dal rilascio del verbale che conclude le operazioni di accesso, verifica o ispezione, quale che sia la sua denominazione formale; la garanzia del contraddittorio opera anche se il verbale è meramente istruttorio o descrittivo.
art. 24 L. 4/1929
Il processo verbale di constatazione deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, ma non è necessario che contenga le contestazioni o abbia un contenuto necessariamente accusatorio.
La detrazione IVA richiede l'effettiva inerenza degli acquisti alle finalità imprenditoriali; la detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, se si tratta di attività preparatorie finalizzate all'inizio effettivo dell'attività.
Il rimborso del credito IVA presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma, tra cui l'inerenza dei beni e delle operazioni all'attività d'impresa.
Le disposizioni sono lette nel senso che la detrazione/rimborso IVA presuppongono l'inerenza effettiva degli acquisti all'attività imprenditoriale programmata, anche in fase preparatoria, purché il mancato utilizzo non dipenda dalla volontà del contribuente.
art. 9, par. 1, comma 2, Direttiva CE 2006/12
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la detrazione IVA può spettare anche per attività preparatorie, ma solo se funzionali alla futura attività economica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere invocato per censurare la valutazione delle prove e chiedere un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, il termine di sessanta giorni decorre da qualsiasi verbale che concluda le operazioni di accesso, verifica o ispezione, senza che rilevino la sua denominazione formale o il fatto che esso sia meramente descrittivo o istruttorio.
- Nel processo tributario, la doglianza sulla mancata consegna del processo verbale di chiusura o sulla violazione del termine dilatorio è infondata se dagli atti risulta la redazione e la consegna di un verbale conclusivo e la notifica dell'avviso è avvenuta dopo il decorso del termine di legge.
- La detrazione o il rimborso IVA sugli acquisti sono ammessi anche per attività preparatorie e in assenza di operazioni attive, ma solo se i beni o servizi acquistati sono effettivamente funzionali all'iniziativa economica programmata e vi è prova dell'inerenza.
- Il mancato avvio dell'attività o l'inutilizzo dei beni non esclude di per sé la detrazione IVA, ma il contribuente deve provare che tali beni erano necessari all'organizzazione dell'impresa e che l'assenza di utilizzo dipendeva da cause indipendenti dalla sua volontà.
- In sede di legittimità, non è consentito mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti sotto le forme della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi; la Corte controlla la correttezza giuridica e logica della decisione, non rivaluta il merito.
- L'onere di dimostrare l'inerenza degli acquisti ai fini della detrazione/rimborso IVA grava sul contribuente che invoca il beneficio fiscale.
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