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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34804/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito della registrazione, effettuata con procedura telematica, di un atto notarile di trasferimento del 50% di un compendio immobiliare destinato allo svolgimento di attività agricole. L'Ufficio ha contestato l'applicazione dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina, ritenendo che il beneficio spettasse solo in presenza del trasferimento congiunto del terreno agricolo e delle relative pertinenze, mentre nel caso concreto sarebbe stato trasferito soltanto un compendio immobiliare, senza il terreno pertinenziale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza regionale sulla questione della responsabilità solidale del notaio e sulla natura dell'imposta; 2) violazione degli artt. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, 42 e 57 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'importo richiesto fosse imposta principale, perché derivante da elementi emergenti dall'atto e dal controllo dell'autoliquidazione, con conseguente legittima pretesa nei confronti del notaio; 3) violazione dell'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. 18 ottobre 2022 e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 in tema di sinteticità degli atti, motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, anche nel regime di registrazione telematica, il notaio risponde in via solidale soltanto per l'imposta principale; quando la pretesa dell'Ufficio deriva dalla contestazione dell'insussistenza delle condizioni per un'agevolazione fiscale applicata in sede di autoliquidazione, l'imposta non è qualificabile come principale ma come complementare. Ne consegue che la pretesa non poteva essere rivolta al solo notaio, ma doveva essere fatta valere con atto di imposizione notificato alle parti sostanziali del trasferimento entro il termine di decadenza triennale decorrente dalla registrazione. Ritenuto corretto l'operato della sentenza impugnata, la Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore del controricorrente antistatario.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e corretta

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente sul vizio di motivazione, ma non ritenuto violato

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. 30 dicembre 2009 n. 194 conv. in L. 26 febbraio 2010 n. 25

    invocato per sostenere la disciplina dell'agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina

  • art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    la Corte lo interpreta nel senso che l'imposta di registro richiesta dopo il controllo dell'autoliquidazione e la verifica della perdita di un'agevolazione non è imposta principale, né suppletiva, ma complementare

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    la responsabilità solidale del notaio riguarda solo l'imposta principale, non quella complementare

  • art. 3-ter d.lgs. 31 ottobre 1997 n. 463

    la procedura telematica incide sulle modalità di liquidazione e pagamento, ma non altera la natura dell'imposta

  • art. 76, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    la pretesa per imposta complementare deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione notificato alle parti dell'atto

  • art. 2964 c.c.

    richiamato come principio generale per individuare il decorso del termine di decadenza

  • art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. 18 ottobre 2022

    motivo assorbito relativo alla sinteticità degli atti

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    motivo assorbito relativo alla sinteticità degli atti

Massime di principio

  • Nel sistema dell'imposta di registro, il notaio che provvede alla registrazione telematica risponde in solido con le parti solo per l'imposta principale; la garanzia non si estende all'imposta complementare richiesta a seguito di successive verifiche dell'Amministrazione.
  • L'imposta richiesta dall'Ufficio per il venir meno di un'agevolazione fruita in sede di registrazione non è imposta principale, perché non emerge dall'autoliquidazione originaria, né è imposta suppletiva; essa ha natura complementare.
  • La natura dell'imposta non muta per il solo fatto che la registrazione sia avvenuta con procedura telematica: la telematizzazione incide sulle modalità operative, non sulla qualificazione del tributo.
  • Quando l'Amministrazione contesta la spettanza di un'agevolazione fiscale, la pretesa va rivolta ai soggetti sostanzialmente obbligati con apposito atto di imposizione, non esclusivamente al notaio rogante.
  • Il termine di decadenza per recuperare l'agevolazione indebitamente applicata decorre dalla registrazione dell'atto, momento dal quale l'Ufficio può contestare la perdita del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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