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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07082/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito oltre il termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c., ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini perché la controversia riguarda un'opposizione all'esecuzione. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un avvocato aveva intimato precetto a una società per il pagamento di euro 78.093,50, oltre accessori, a titolo di compensi per attività professionale svolta nell'interesse della società in esecuzione di incarichi conferiti dall'amministratore giudiziario. La società aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., accolta dal Tribunale di Palermo e poi confermata in appello. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle doglianze perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorso, notificato il 24 luglio 2020, è stato depositato in Cassazione il 9 settembre 2020, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. La parte ricorrente invocava la sospensione feriale, ma la Corte afferma che essa non si applica alle opposizioni all'esecuzione, e quindi nemmeno alle impugnazioni relative, con conseguente tardività del deposito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all'esecuzione e tale inoperatività vale per l'intero processo oppositivo, comprese le impugnazioni successive.
  • L'eccezione di mancata tempestività del deposito non è superabile mediante il principio del raggiungimento dello scopo, perché quest'ultimo riguarda le nullità formali e non l'inosservanza di termini perentori.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, il soccombente va condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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