Cassazione Civile, Ordinanza n. 07082/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito oltre il termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c., ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini perché la controversia riguarda un'opposizione all'esecuzione. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un avvocato aveva intimato precetto a una società per il pagamento di euro 78.093,50, oltre accessori, a titolo di compensi per attività professionale svolta nell'interesse della società in esecuzione di incarichi conferiti dall'amministratore giudiziario. La società aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., accolta dal Tribunale di Palermo e poi confermata in appello. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma la Corte non esamina il merito delle doglianze perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorso, notificato il 24 luglio 2020, è stato depositato in Cassazione il 9 settembre 2020, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. La parte ricorrente invocava la sospensione feriale, ma la Corte afferma che essa non si applica alle opposizioni all'esecuzione, e quindi nemmeno alle impugnazioni relative, con conseguente tardività del deposito.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla società avverso il precetto.
Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Unitamente alla legge n. 742/1969, delimita i procedimenti esclusi dalla sospensione feriale.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
"opposizioni all'esecuzione"
Le opposizioni all'esecuzione sono espressamente sottratte alla sospensione feriale dei termini; la regola si estende a tutte le fasi e gradi del giudizio, incluse le impugnazioni.
Il principio di raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo a irregolarità formali in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo, in caso di rigetto o improcedibilità, ai presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione determina improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all'esecuzione e tale inoperatività vale per l'intero processo oppositivo, comprese le impugnazioni successive.
- L'eccezione di mancata tempestività del deposito non è superabile mediante il principio del raggiungimento dello scopo, perché quest'ultimo riguarda le nullità formali e non l'inosservanza di termini perentori.
- In caso di improcedibilità del ricorso, il soccombente va condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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