Cassazione Civile, Ordinanza n. 09883/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata nel 2019 da Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a diverse cartelle prodromiche emesse per Irpef, Irap, Iva, addizionali, interessi e sanzioni per gli anni 2002-2004. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva rigettato il gravame ritenendo, tra l'altro, che un precedente avviso di intimazione notificato nel 2016 non fosse stato impugnato nei termini; che la prescrizione fosse decennale; che l'atto fosse motivato; che la notifica di alcune cartelle fosse comunque perfezionata; e che la definitività dell'atto intermedio rendesse inutilizzabili le ulteriori eccezioni. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'impugnazione del primo avviso di intimazione fosse facoltativa e non onerosa, sicché potevano essere fatte valere nel secondo giudizio l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione maturata prima del 2016; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, per avere ritenuto valida la notifica di una cartella nonostante una sentenza civile passata in giudicato avesse accertato la falsità della firma sull'avviso di ricevimento; 3) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla dedotta inesistenza/nullità della notifica di un'altra cartella; 4) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sull'eccepita prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi; 5) in subordine, violazione delle norme sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, assumendo applicabile il termine quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 d.P.R. 602/1973 è assimilabile all'avviso di mora ed è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 546/1992; pertanto la sua mancata impugnazione determina la definitività della pretesa e preclude la deduzione di vizi delle cartelle presupposte e di vicende estintive anteriori alla notifica di quell'atto, comprese la prescrizione e le contestazioni sulla notifica delle cartelle. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una motivazione svolta ad abundantiam e non decisiva. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati, perché la decisione di merito era adeguatamente motivata proprio sulla preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'intimazione intermedia. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di attinenza al decisum, essendo la questione della prescrizione quinquennale assorbita dalla definitività dell'atto intermedio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore di ADER e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
comma 1, lett. e); comma 3, ultimo periodo
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma l'intimazione di pagamento è ricondotta all'avviso di mora e quindi è autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione dell'atto intermedio preclude la deduzione di vizi e vicende estintive anteriori alla sua notifica.
L'avviso che intima ad adempiere entro cinque giorni dopo un anno dalla notifica della cartella è assimilato all'avviso di mora ed è atto impugnabile autonomamente.
Richiamato ai fini delle modalità di notificazione della cartella di pagamento.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono i parametri processuali invocati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza.
artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Invocati per sostenere il vizio di omessa o apparente motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi.
La Corte applica la disciplina delle sanzioni processuali quando definisce il giudizio in conformità alla proposta.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte la applica quale conseguenza legale tipica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973, equiparata all'avviso di mora, è un atto autonomamente impugnabile; la sua impugnazione non è una mera facoltà quando si intendano far valere vizi delle cartelle presupposte o cause estintive maturate prima della sua notificazione.
- Se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il credito si consolida e il contribuente non può successivamente far valere, contro il successivo atto, l'inesistenza o invalidità della notifica delle cartelle presupposte né la prescrizione maturata anteriormente all'intimazione non opposta.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni della sentenza di merito svolte ad abundantiam o prive di incidenza sul dispositivo.
- Il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste solo quando il giudice non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non ricorre quando la decisione indichi la ratio decidendi in modo sufficiente, anche se sintetico.
- Le questioni sulla durata della prescrizione di sanzioni e interessi sono irrilevanti se la decisione di merito si fonda, in via autonoma e assorbente, sulla preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'atto intermedio.
- La definizione del giudizio conforme alla proposta in camera di consiglio può comportare, per previsione legale, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quale reazione all'abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09720/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09722/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09724/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09725/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09729/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09732/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →