Cassazione Penale, Sentenza n. 25318/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare inefficace l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura dopo una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile, relativa a più fatti di detenzione e cessione di stupefacenti riuniti dal vincolo della continuazione. La difesa sosteneva che, pur essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, questa era stata ritenuta sub valente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche; perciò, a suo dire, non poteva operare la preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, commi 5 e 9, c.p.p. per i reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la subvalenza dell'aggravante ne avrebbe escluso l'effetto ostativo e che l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, affermando che, quando la condanna riguarda un delitto aggravato che rientra tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen., la preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione opera anche se nel giudizio di bilanciamento le aggravanti siano state neutralizzate perché subvalenti o equivalenti rispetto alle attenuanti. Il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non elimina gli elementi circostanziali tipizzanti la fattispecie, sicché il reato conserva la sua natura ostativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha definito il giudizio di merito
fattispecie di reati in materia di stupefacenti oggetto della condanna
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
aggravante contestata e ritenuta sub valente, ma comunque idonea a mantenere la natura ostativa del reato
individua i reati ostativi che impediscono la sospensione dell'ordine di esecuzione
art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
prevede la preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione per i reati ostativi
richiamato nel motivo di ricorso insieme al comma 9 per contestare la preclusione
fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamati nel capo di imputazione per il reato più grave, rispettivamente per continuazione e concorso di persone
Massime di principio
- La preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione prevista per i reati ostativi opera anche quando la circostanza aggravante che rende il reato ostativo sia stata dichiarata sub valente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze incide solo sulla dosimetria della pena e non elimina, ai fini degli effetti processuali e penitenziari, gli elementi circostanziali che tipizzano il reato come ostativo.
- La natura ostativa del titolo di condanna va verificata con riferimento alla fattispecie astratta e alle aggravanti riconosciute nella sentenza, non al solo esito aritmetico del bilanciamento ai fini sanzionatori.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato perché contrastante con un orientamento consolidato di legittimità, la Cassazione ne dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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