Cassazione Civile, Sentenza n. 11151/2020 del 10/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese dopo avere subito persecuzioni violente e aggressioni da parte di un uomo del villaggio che pretendeva la restituzione del terreno da lui coltivato, unica fonte di sostentamento della famiglia. La Commissione territoriale aveva respinto, in via gradata, le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; il Tribunale aveva confermato il rigetto e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 18 giugno 2018, aveva respinto l’impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 25/2008 e del D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. a), b) e c), nonché vizi ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato adeguatamente la situazione sociopolitica del Paese e avesse illegittimamente escluso la protezione sulla base della possibilità di trasferirsi in una diversa zona interna. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione e violazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, nella parte prevalente, sollecitassero una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità secondo la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il primo motivo è stato respinto: la Corte d’appello non aveva negato la protezione per la possibilità di trasferimento in un’altra zona del Paese, ma aveva accertato che nella zona di provenienza non sussistevano condizioni di violenza o pericolo in caso di rimpatrio. La valutazione di inattendibilità del racconto era stata motivata e, una volta giudicate inattendibili le dichiarazioni secondo gli indicatori di cui al D.Lgs. n. 251/2007, art. 3, non occorreva procedere a ulteriore approfondimento officioso sulle persecuzioni individuali, poiché l’inattendibilità non dipendeva soltanto dall’impossibilità di fornire riscontri probatori. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la Corte territoriale aveva esaminato la zona di provenienza sulla base delle fonti indicate e aveva escluso un conflitto di intensità tale da comportare, per la sola presenza dei civili, un rischio concreto per la vita o di grave danno alla persona; la censura chiedeva una rivalutazione degli elementi probatori. Il secondo motivo, relativo alla protezione umanitaria, è stato dichiarato inammissibile perché non indicava quali specifiche ragioni individuali di vulnerabilità fossero state allegate e contestava l’accertamento di merito senza riferirsi alla situazione personale. La Corte ha inoltre ribadito che il diritto di asilo è attuato attraverso gli istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso umanitario, senza residuale applicazione diretta dell’art. 10, terzo comma, Cost. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere un nuovo esame delle valutazioni di fatto e degli elementi probatori compiute dal giudice di merito, al di fuori dei limiti del vizio motivazionale risultanti dalla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 8 della Direttiva 2004/83/CE
In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva.
La possibilità per il richiedente di trasferirsi in una diversa zona del Paese di origine non può, nell’ordinamento italiano, essere utilizzata di per sé per escludere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, poiché la relativa facoltà prevista dalla direttiva non è stata recepita nel D.Lgs. n. 251/2007. Nel caso deciso, tuttavia, la Corte d’appello aveva accertato l’assenza di pericolo nella stessa zona di provenienza.
Il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati e le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, e che in ogni caso doveva escludersi un’esposizione alla lesione dei diritti fondamentali della persona o l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante.
Il dovere di cooperazione istruttoria non è violato quando il giudice, con motivazione adeguata, giudichi non credibili i fatti allegati e accerti comunque che non vi è esposizione a lesioni dei diritti fondamentali o a un pericolo individuale.
Qualora poi le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre;
Quando le dichiarazioni sono giudicate inattendibili in base agli indicatori di genuinità soggettiva, non è necessario svolgere d’ufficio ulteriori accertamenti sulla persecuzione individuale invocata ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), salvo che l’inattendibilità dipenda esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.
art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. n. 251/2007
Qualora poi le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre;
In relazione alle ipotesi di danno grave previste dall’art. 14, lett. a) e b), l’approfondimento istruttorio officioso sulla persecuzione individuale non è necessario dopo una valutazione motivata di inattendibilità, tranne quando questa dipenda esclusivamente dalla mancanza di riscontri probatori.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
quanto alla sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di una fattispecie sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la Corte ha precisato come la zona del (OMISSIS), regione di (OMISSIS), dalla quale proviene il ricorrente, non risulti dalle indicate fonti reperibili interessata dalla presenza di un conflitto di livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nel territorio in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.
La protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) non spetta se le fonti esaminate non attestano nella zona di provenienza un conflitto di intensità tale da esporre i civili, per la sola presenza sul territorio, a un rischio concreto per la vita o di grave danno alla persona.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
Il motivo in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rivela inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.
La contestazione del diniego di protezione umanitaria deve confrontarsi con l’accertamento relativo alla vulnerabilità personale e indicare le specifiche circostanze individuali rilevanti; una censura priva di tale riferimento è inammissibile.
art. 10, terzo comma, Cost.
In riferimento alla disposizione dell’art. 10 Cost., questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.
Il diritto di asilo previsto dall’art. 10, terzo comma, Cost. è attuato attraverso gli istituti legislativi dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso umanitario; non residua una diretta applicazione autonoma della disposizione costituzionale per tutelare chi abbia diritto all’esame della domanda secondo la disciplina vigente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito mediante una censura motivazionale che, in sostanza, solleciti il riesame del materiale istruttorio.
- Poiché la facoltà di trasferimento interno prevista dall’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251/2007, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria non possono essere negati sulla sola base della ragionevole possibilità per il richiedente di stabilirsi in una diversa zona del Paese di origine.
- La valutazione motivata di inattendibilità delle dichiarazioni, effettuata secondo gli indicatori di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 251/2007, esclude la necessità di approfondire d’ufficio la persecuzione individuale prospettata ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), salvo che l’inattendibilità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.
- Il dovere di cooperazione istruttoria non è violato quando il giudice, dopo avere giudicato non credibili i fatti allegati, escluda con motivazione adeguata l’esposizione a lesioni dei diritti fondamentali o a un pericolo individuale; per la protezione ex art. 14, lett. c), occorre inoltre che le fonti esaminate attestino nella zona di provenienza un conflitto di intensità tale da creare per i civili, per la sola presenza sul territorio, un rischio concreto per la vita o di grave danno alla persona.
- La censura contro il diniego di protezione umanitaria deve indicare le specifiche ragioni individuali di vulnerabilità e confrontarsi con l’accertamento di merito svolto su tale profilo; una doglianza priva di riferimento alla situazione personale è inammissibile.
- Il diritto di asilo costituzionale è attuato attraverso lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso umanitario, senza un residuo ambito di applicazione diretta dell’art. 10, terzo comma, Cost. al di fuori di tali istituti.
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