Cassazione Civile, Sentenza n. 11148/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale aveva respinto le domande di status di rifugiato e di protezione sussidiaria. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 231/2018 depositata il 17 gennaio 2018, aveva confermato il rigetto delle protezioni maggiori, ma riconosciuto al richiedente un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari. Aveva valorizzato la persistente instabilità politica e sociale nel Paese di origine, il percorso di integrazione lavorativa e culturale avviato in Italia dall’ingresso nel marzo 2014 e il rischio che il rimpatrio comportasse la perdita del lavoro, l’impossibilità di mantenere la famiglia e una condizione di vulnerabilità dopo anni di assenza. Il Ministero ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 e 32 del D.Lgs. 25/1998: a suo avviso, la Corte d’appello aveva riconosciuto la protezione umanitaria sulla base di una situazione generale e dell’integrazione in Italia, senza verificare un rischio individuale di significativa compromissione dei diritti fondamentali. Il richiedente, con ricorso incidentale, ha lamentato la mancata attribuzione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007, richiamando lo stato di emergenza dichiarato nel Paese, notizie su attentati e gruppi terroristici, una crisi alimentare e sanitaria e le proprie dichiarazioni sulla guerra civile e sulle violazioni dei diritti umani. La sentenza non indica importi o una specifica data di partenza dal Paese di origine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero e cassato con rinvio la sentenza d’appello. Ha rilevato che il giudice di merito non aveva svolto né la valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente nel Paese di origine e quella raggiunta in Italia, né una valutazione individuale della vulnerabilità, previamente verificando l’allegazione di circostanze personali specifiche. L’integrazione in Italia, considerata isolatamente, e l’instabilità generale del Paese di origine non bastano a fondare automaticamente la protezione umanitaria. Il ricorso incidentale è stato rigettato: le fonti sulle condizioni del Paese non erano state specificamente indicate come sottoposte alla Corte d’appello; il richiamo alla valutazione del Paese svolta per la protezione umanitaria non dimostrava i presupposti delle protezioni maggiori; inoltre, mancavano l’indicazione di un rischio individuale rilevante per lo status di rifugiato, una deduzione circostanziata di conflitto armato e violenza indiscriminata ai fini dell’art. 14, lett. c), e una puntuale esposizione dei contenuti del racconto invocati. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998
Questa Corte di legittimità ha altresì valorizzato del giudizio di riconoscimento della protezione umanitaria che la valutazione della condizione di vulnerabilità, volta all’accertamento dei presupposti della misura, deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
La protezione umanitaria richiede un accertamento individualizzato della vulnerabilità e una comparazione tra la vita privata e familiare in Italia e la condizione personale che il richiedente ha vissuto e affronterebbe in caso di rimpatrio; non può basarsi soltanto su una descrizione generale del Paese di origine.
art. 32 D.Lgs. 25/1998
La sentenza impugnata sarebbe stata viziata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione della generica situazione di instabilità politico e sociale della zona di provenienza del richiedente senza verificare la sussistenza nel Paese di origine di un rischio specifico di significativa compromissione dei diritti fondamentali ed inviolabili del richiedente.
La Corte riporta questa censura del Ministero e, accogliendo il ricorso, censura l’omessa valutazione individuale e comparativa. Il testo non espone una distinta interpretazione autonoma dell’art. 32.
art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007
Manca nel ricorso anche l’individuazione di ogni situazione di rischio individuale integrativo dello status di rifugiato ed ogni riferimento anche a situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per il grado di una violenza indiscriminata destinata a raggiungere un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Ai fini della protezione sussidiaria prevista dalla disposizione occorre dedurre una situazione di conflitto armato e una violenza indiscriminata di intensità tale da determinare, per la sola presenza del civile nell’area interessata, un rischio effettivo di minaccia grave; il ricorso deve inoltre indicare in modo specifico gli elementi rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente incidentale denuncia con unico motivo la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007 inerente lo status di rifugiato e la protezione internazionale sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La norma è indicata quale parametro processuale del motivo incidentale, ma la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione: il ricorso incidentale è deciso per difetto di specificità e per mancanza di deduzioni sui presupposti delle protezioni maggiori.
Massime di principio
- Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine e la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, diretta a verificare se il rimpatrio comporti la privazione dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale. L’integrazione in Italia, considerata isolatamente e in astratto, è irrilevante.
- La vulnerabilità rilevante per la protezione umanitaria deve essere accertata individualmente, caso per caso, confrontando la vita privata e familiare del richiedente in Italia con la situazione personale vissuta prima della partenza e con quella prevedibile in caso di rimpatrio; la situazione generale del Paese non sostituisce tale accertamento.
- La protezione umanitaria è autonoma rispetto alle forme maggiori di protezione: non consegue automaticamente al loro rigetto, ma non può neppure essere riconosciuta in assenza di allegazioni di specifiche condizioni individuali di vulnerabilità.
- Nel ricorso per cassazione fondato su fonti informative relative al Paese di origine, il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto e con quali contenuti le fonti siano state sottoposte al giudice di merito; il richiamo generico a notizie o documenti non soddisfa l’onere di specificità.
- Le condizioni del Paese esaminate ai fini della protezione umanitaria non dimostrano, per ciò solo, i presupposti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, che richiedono accertamenti e allegazioni distinti. Per la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007 occorre dedurre un conflitto armato e un livello di violenza indiscriminata tale da esporre il civile a un rischio effettivo per la sola presenza nell’area interessata.
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