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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11152/2020 del 10/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente asilo aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese dopo che un gruppo terroristico, dedito a rapine e minacce contro la popolazione civile, aveva chiesto denaro alla sua famiglia. A seguito del rifiuto, il fratello era stato ucciso e il padre picchiato; temendo per la propria vita, il richiedente aveva lasciato il Paese. La Commissione territoriale di Crotone aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il rigetto e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 2055/2018 depositata il 22 novembre 2018, aveva rigettato l’impugnazione. In cassazione, con quattro motivi, il ricorrente ha censurato: 1) la valutazione di inattendibilità del suo racconto e la conseguente violazione del dovere di cooperazione istruttoria; 2) l’omesso o errato esame della situazione di violenza generalizzata nel Paese e la mancata verifica di un conflitto armato o di una minaccia grave e individuale; 3) la violazione del D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, per non avere considerato adeguatamente la situazione socio-politica del Paese ai fini della protezione sussidiaria; 4) il vizio motivazionale e la violazione delle norme sulla protezione umanitaria, senza che, secondo la Corte, fossero però specificate le ragioni individuali di vulnerabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sollecitassero in larga parte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d’appello avesse motivato in modo coerente la non credibilità del racconto e l’assenza, nella zona di provenienza, di violenza indiscriminata o di un conflitto armato di intensità tale da integrare i presupposti della protezione sussidiaria. La valutazione di inattendibilità, fondata sugli indicatori di genuinità soggettiva, escludeva inoltre la necessità di un approfondimento officioso sulla persecuzione individuale, non essendo la mancanza di veridicità dovuta soltanto all’impossibilità di fornire riscontri probatori. Il quarto motivo, relativo alla protezione umanitaria, è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva indicato quali specifiche ragioni individuali di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle già esaminate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

    La richiesta di rivalutare gli accertamenti di fatto e gli elementi probatori non è proponibile in cassazione come vizio motivazionale secondo il perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato.

  • art. 8 D.Lgs. n. 25/2008

    Il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati e le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, e che in ogni caso doveva escludersi un’esposizione alla lesione dei diritti fondamentali della persona o l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante.

    Il dovere di cooperazione istruttoria non risulta violato quando il giudice, dopo avere motivatamente giudicato inattendibili i fatti allegati, esclude anche l’esposizione individuale a lesioni dei diritti fondamentali o a una situazione di pericolo.

  • art. 3 D.Lgs. n. 251/2007

    Qualora poi le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre;

    Quando le dichiarazioni sono ritenute inattendibili applicando gli indicatori di genuinità soggettiva, non è necessario svolgere ulteriori indagini officiosi sulla persecuzione individuale ai fini delle lettere a) e b) dell’art. 14, salvo che l’inattendibilità dipenda esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.

  • art. 14, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 251/2007

    quanto alla sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di una fattispecie sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la Corte ha precisato come la zona del (OMISSIS) non risulti dalle indicate fonti reperibili interessata dalla presenza di un conflitto di livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nel territorio in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.

    La protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) richiede, per il rischio fondato sulla sola presenza del civile nell’area, un conflitto di intensità tale da determinare un concreto pericolo per la vita o di grave danno alla persona; la Corte ha ritenuto tale soglia non raggiunta nella zona di provenienza.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Il motivo in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rivela inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.

    La censura sul diniego della protezione umanitaria deve confrontarsi con la valutazione di merito sulla vulnerabilità e indicare le specifiche circostanze individuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    Il motivo in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rivela inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.

    La decisione collega l’esame della protezione umanitaria alla verifica della vulnerabilità individuale; la relativa censura è inammissibile se non specifica le ragioni personali dedotte.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo è un accertamento di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove mediante una generica critica del ragionamento probatorio del giudice.
  • Quando le dichiarazioni sono motivatamente ritenute inattendibili secondo gli indicatori di genuinità soggettiva, non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio officioso sulla persecuzione individuale ai fini della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007, salvo che l’inattendibilità dipenda esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.
  • La protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lettera c), del D.Lgs. n. 251/2007 richiede che il conflitto nell’area di provenienza raggiunga un livello tale da esporre i civili, per la sola presenza nel territorio, a un concreto rischio per la vita o di grave danno alla persona.
  • La censura contro il diniego della protezione umanitaria è inammissibile se non indica le specifiche ragioni individuali di vulnerabilità dedotte e si limita a contestare genericamente l’accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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