Cassazione Civile, Sentenza n. 11149/2020 del 10/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel testo come omissato, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Aveva riferito di essere fuggito da una regione occidentale del Paese d’origine perché aggredito da seguaci di culti animisti dopo essersi rifiutato di conformarsi alle credenze dei familiari della madre e ai riti tribali, descritti come comprensivi di sacrifici umani. La Commissione territoriale aveva negato la protezione e il Tribunale aveva respinto la domanda, giudicando il racconto poco verosimile, anche perché la vendetta familiare sarebbe emersa molti anni dopo la nascita dei due figli e la moglie, di religione diversa, era rimasta nel Paese presso gli zii materni. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1906/2018 depositata il 9 agosto 2018, aveva respinto il gravame: aveva escluso per la regione di provenienza una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 e aveva ritenuto insufficiente, da sola, l’integrazione in Italia, benché il richiedente avesse lavorato come bracciante agricolo e svolto volontariato, ai fini della protezione umanitaria. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 251/2007 e 8 del d.lgs. n. 25/2008, per mancato assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria, anche rispetto allo status di rifugiato; 2) violazione dell’art. 2, lett. e), del d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 111 Cost., per omessa valutazione della domanda di status di rifugiato e del dedotto rischio concreto di persecuzione religiosa; 3) violazione dell’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, in relazione alla protezione sussidiaria; 4) violazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione alla protezione umanitaria. Il ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per motivi di salute; l’istanza è stata respinta perché non documentata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo. Dalle conclusioni riportate nella sentenza d’appello risultava che il richiedente aveva mantenuto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per le persecuzioni religiose dedotte; tuttavia, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione sul punto, neppure richiamando o facendo propria la valutazione di non credibilità compiuta in primo grado. Il vizio emergeva dal testo della sentenza e si accompagnava all’omesso esame dei fatti allegati con riferimento a tale forma di protezione. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti, rispettivamente concernenti cooperazione istruttoria e protezioni sussidiaria e umanitaria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’istanza di rinvio dell’udienza è stata preliminarmente respinta perché non documentata.
Norme richiamate
art. 2, lett. e), d.lgs. n. 251/2007
Invero, pur risultando dalle conclusioni in appello, ritrascritte nell’epigrafe della sentenza, che il richiedente appellante aveva insistito anche nella richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, per effetto delle persecuzioni per motivi religiosi subite, la Corte d’appello, dopo una premessa in generale sui requisiti richiesti dalla legge per la tutela specifica, ha del tutto omesso qualsiasi motivazione, al riguardo, sia pure per condividere il vaglio di non credibilità espresso in primo grado.
La domanda di status di rifugiato, fondata su persecuzioni religiose, deve ricevere una motivazione specifica; non basta omettere ogni valutazione, neppure quando il giudice intenda aderire al giudizio di non credibilità espresso in primo grado.
art. 111 Cost.
Ricorre, pertanto, in ordine alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il vizio di omessa motivazione pure denunziato, sia perchè la Corte territoriale non ha esplicitato il percorso argomentativo che l’ha condotta al rigetto di quella domanda e il vizio risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053/2014) sia perchè risulta del tutto omesso, in relazione alla suddetta forma di protezione, l’esame dei fatti allegati dal richiedente.
È viziata la decisione che non esplicita il percorso argomentativo sul rigetto della domanda e omette l’esame dei fatti allegati; il vizio è rilevabile dal testo della sentenza senza necessità di confrontarlo con le risultanze processuali.
art. 3, d.lgs. n. 251/2007
Le restanti censure, attinenti o al generale dovere di cooperazione istruttoria del giudice o alle altre misure di protezione richieste, in via gradata rispetto alla prima, sussidiaria o umanitaria, sono di conseguenza assorbite.
La Corte non decide nel merito la censura relativa alla cooperazione istruttoria, poiché la dichiara assorbita in conseguenza dell’accoglimento del motivo concernente l’omessa motivazione sulla domanda di status di rifugiato.
art. 8, d.lgs. n. 25/2008
Le restanti censure, attinenti o al generale dovere di cooperazione istruttoria del giudice o alle altre misure di protezione richieste, in via gradata rispetto alla prima, sussidiaria o umanitaria, sono di conseguenza assorbite.
La censura relativa al dovere di cooperazione istruttoria è assorbita dall’accoglimento del motivo pregiudiziale sull’omessa motivazione per lo status di rifugiato; la sentenza non ne stabilisce quindi il merito.
art. 2, lett. g), d.lgs. n. 25/2008
Le restanti censure, attinenti o al generale dovere di cooperazione istruttoria del giudice o alle altre misure di protezione richieste, in via gradata rispetto alla prima, sussidiaria o umanitaria, sono di conseguenza assorbite.
La censura relativa alla protezione sussidiaria è assorbita e non viene esaminata nel merito, essendo stato accolto il motivo sulla domanda di status di rifugiato.
art. 14, d.lgs. n. 251/2007
Le restanti censure, attinenti o al generale dovere di cooperazione istruttoria del giudice o alle altre misure di protezione richieste, in via gradata rispetto alla prima, sussidiaria o umanitaria, sono di conseguenza assorbite.
La censura concernente la protezione sussidiaria è assorbita e la Cassazione non decide la questione relativa ai presupposti dell’art. 14.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Le restanti censure, attinenti o al generale dovere di cooperazione istruttoria del giudice o alle altre misure di protezione richieste, in via gradata rispetto alla prima, sussidiaria o umanitaria, sono di conseguenza assorbite.
La censura sulla protezione umanitaria è assorbita dall’accoglimento del motivo relativo alla domanda di status di rifugiato e non viene decisa nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le restanti censure, attinenti o al generale dovere di cooperazione istruttoria del giudice o alle altre misure di protezione richieste, in via gradata rispetto alla prima, sussidiaria o umanitaria, sono di conseguenza assorbite.
La Corte dichiara assorbiti i motivi di violazione di legge relativi alla cooperazione istruttoria e alle forme di protezione sussidiaria e umanitaria, dopo aver accolto il motivo relativo all’omessa motivazione sullo status di rifugiato.
Massime di principio
- Quando il richiedente mantiene in appello la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, deducendo persecuzioni per motivi religiosi, il giudice deve pronunciarsi specificamente su tale domanda e motivarne il rigetto; non è sufficiente una premessa generale sui requisiti della protezione né l’assenza di motivazione, anche se il giudice intende aderire al giudizio di non credibilità espresso in primo grado.
- L’omessa motivazione sulla domanda di status di rifugiato e l’omesso esame dei fatti allegati in relazione a essa integrano un vizio desumibile dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.
- L’accoglimento del motivo relativo all’omessa decisione motivata sulla forma principale di protezione determina l’assorbimento delle censure riguardanti la cooperazione istruttoria e le domande subordinate di protezione sussidiaria e umanitaria.
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