Cassazione Civile, Sentenza n. 11150/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il richiedente asilo aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese dopo la morte del padre e l’uccisione della madre e del fratello in un attentato esplosivo. La Commissione territoriale aveva respinto le domande, in via graduata, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il rigetto e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 969/2018 depositata il 15 maggio 2018, aveva a sua volta confermato la decisione. Con quattro motivi il richiedente ha denunciato: 1) violazione del D.Lgs. n. 251/2007, artt. 2 e 11, lamentando che lo status di rifugiato fosse stato negato senza istruttoria né valutazione del rischio di persecuzione; 2) violazione del D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25/2008, artt. 3, 5, 8, 9 e 27, per l’omessa istruttoria e l’assenza di valutazione del danno grave ai fini della protezione sussidiaria; 3) violazione del D.Lgs. n. 251/2007, artt. 14 e 3, comma 3, lett. a) e b), perché la valutazione del rischio sussidiario sarebbe stata fondata su un giudizio prognostico futuro e incerto anziché sulla situazione effettiva e attuale del Paese; 4) violazione del D.Lgs. n. 286/1998, artt. 19 e 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria senza un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente in rapporto al Paese di origine. Il Ministero non ha svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati: la Corte d’appello aveva motivato la non credibilità delle dichiarazioni e l’assenza, nella zona di provenienza, di conflitto armato o violenza indiscriminata e diffusa. Le doglianze sollecitavano in prevalenza una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità; non era stato omesso il dovere di cooperazione istruttoria, poiché i fatti narrati erano stati ritenuti non credibili e non risultava una situazione individuale di pericolo. In particolare, per le ipotesi di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), l’inattendibilità accertata secondo gli indicatori di cui all’art. 3 escludeva, nel caso concreto, ulteriori approfondimenti officiosi, non risultando che la mancata veridicità dipendesse soltanto dall’impossibilità di fornire riscontri; per l’ipotesi di cui alla lett. c), le fonti esaminate non indicavano un conflitto di intensità tale da esporre i civili, per la sola presenza sul territorio, a rischio concreto per la vita o di grave danno. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva indicato quali specifiche ragioni individuali di vulnerabilità, diverse da quelle già esaminate, avesse allegato, e l’accertamento di merito non era rivalutabile in Cassazione. Nulla sulle spese, per la mancata attività difensiva del Ministero. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Qualora poi le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre;
Quando le dichiarazioni del richiedente sono ritenute inattendibili applicando gli indicatori di genuinità soggettiva, non è necessario svolgere ulteriori approfondimenti officiosi sulla persecuzione prospettata ai fini dell’art. 14, lett. a) e b), salvo che l’inattendibilità dipenda esclusivamente dall’impossibilità di produrre riscontri probatori.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. a) e b)
Qualora poi le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre;
Per le fattispecie di danno grave contemplate dalle lettere a) e b), la non credibilità delle dichiarazioni, accertata secondo gli indicatori normativi, esclude di regola l’approfondimento istruttorio officioso sulla situazione persecutoria dedotta, salvo che la non verificabilità dipenda soltanto dall’assenza di riscontri probatori accessibili al richiedente.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c)
quanto alla sussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di una fattispecie sussumibile nella previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett.c) la Corte ha precisato come la zona di provenienza non risulti dalle indicate fonti reperibili interessata dalla presenza di un conflitto di livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nel territorio in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.
La protezione prevista dalla lettera c) richiede che il conflitto nella zona di provenienza raggiunga un livello tale da determinare per i civili, per la sola presenza sul territorio, un rischio concreto per la vita o di grave danno alla persona.
Il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati e le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, e che in ogni caso doveva escludersi un’esposizione alla lesione dei diritti fondamentali della persona o l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante.
Il dovere di cooperazione istruttoria non è violato quando il giudice, dopo avere valutato le dichiarazioni e ritenuto non credibili i fatti allegati, esclude anche un’esposizione individuale al rischio di lesione dei diritti fondamentali.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6
Il motivo in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rivela inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.
La censura relativa alla protezione umanitaria deve confrontarsi con l’accertamento sulla vulnerabilità individuale; è inammissibile quando non indica specifiche ragioni personali di vulnerabilità e si limita a contestare l’accertamento di merito.
Il motivo in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rivela inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.
Nel caso deciso, la censura riferita alla protezione umanitaria non poteva essere accolta perché non individuava elementi concreti della situazione individuale idonei a contrastare la valutazione di insussistenza della vulnerabilità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).
In Cassazione non è deducibile, sotto forma di vizio motivazionale, una richiesta di riesame delle valutazioni di fatto e delle prove compiute dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il giudice non viola il dovere di cooperazione istruttoria quando, dopo una valutazione motivata di non credibilità delle dichiarazioni, esclude che i fatti allegati integrino un rischio individuale di lesione dei diritti fondamentali.
- Quando le dichiarazioni sono ritenute inattendibili secondo gli indicatori normativi, non è necessario approfondire d’ufficio la situazione persecutoria rilevante per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), salvo che la non credibilità dipenda esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.
- La protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), richiede, sulla base delle fonti esaminate, un conflitto di intensità tale da comportare per i civili, per la sola presenza nell’area interessata, un rischio concreto per la vita o di grave danno alla persona.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento della credibilità del richiedente o degli elementi probatori mediante una generica critica della motivazione di merito.
- La censura relativa alla protezione umanitaria deve indicare le specifiche ragioni individuali di vulnerabilità dedotte; in mancanza, è inammissibile se si limita a contestare l’accertamento di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11147/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11148/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11149/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11152/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11151/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11126/2020 del 10/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →