Cassazione Civile, Ordinanza n. 06744/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili per complessivi euro 179.000, relativi ai canoni di locazione di un capannone industriale e alle quote di ammortamento delle spese sostenute per la ristrutturazione e l'adattamento dell'immobile all'uso aziendale. Secondo l'Ufficio, tali costi non potevano essere dedotti nel 2014 perché i lavori erano stati completati e l'attività trasferita nel capannone solo nel 2015. La società aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 109 TUIR, degli artt. 1575 e 1576 c.c. e dell'art. 53 Cost., sostenendo che: (i) le spese di ristrutturazione capitalizzate non erano ammortizzabili prima dell'entrata in funzione del bene, poiché l'ammortamento dei beni strumentali decorre dall'effettivo inserimento nel processo produttivo; (ii) i canoni di locazione del capannone non ancora adibito all'impresa non erano deducibili, o comunque la questione andava letta alla luce della disciplina civilistica del contratto di locazione e della ripartizione degli obblighi tra locatore e conduttore. La società ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo operante la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dall'art. 1, comma 199, della L. n. 197 del 2022, e quindi tempestivo il ricorso notificato prima della nuova scadenza. Nel merito, ha accolto solo in parte il motivo: ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui la CGT aveva riconosciuto la deducibilità anticipata delle quote di ammortamento delle spese di ristrutturazione e adattamento del capannone prima della sua effettiva entrata in funzione; ha invece ritenuto infondata la doglianza relativa alla deducibilità dei canoni di locazione maturati nell'esercizio 2014, poiché tali costi, se imputati a conto economico e inerenti all'attività imprenditoriale programmata, sono deducibili anche se l'immobile era ancora in corso di adattamento. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per difetto di specificità e novità, la parte del motivo relativa alle norme civilistiche sulla locazione e alla durata dell'ammortamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della statuizione errata sull'ammortamento anticipato e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per il termine breve di impugnazione, rispetto al quale è stata valutata e disattesa l'eccezione di tardività del ricorso.
art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022
Ha disposto una sospensione straordinaria di 11 mesi dei termini di impugnazione in scadenza nel periodo indicato, applicabile anche al ricorso per cassazione, con conseguente tempestività del ricorso notificato entro il nuovo termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per incardinare la censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta dall'Agenzia.
"Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene."
Le quote di ammortamento sono deducibili solo dall'esercizio in cui il bene strumentale entra effettivamente in funzione; non basta l'acquisto, la costruzione o la mera disponibilità del bene non ancora utilizzato.
Per la determinazione del reddito d'impresa i componenti positivi e negativi concorrono nell'esercizio di competenza; le spese sono deducibili se imputate a conto economico nell'esercizio di competenza e inerenti all'attività d'impresa.
"Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione."
È il fondamento del principio di derivazione rafforzata: in assenza di specifiche deroghe fiscali, il criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito segue la disciplina civilistica e contabile di bilancio.
I canoni di locazione di beni di terzi sono iscritti a conto economico tra i costi per godimento di beni di terzi, secondo il metodo patrimoniale.
Le spese su beni di terzi possono essere capitalizzate come oneri pluriennali e ammortizzate in più esercizi, secondo la scelta tecnica dell'imprenditore e nel rispetto dei criteri di durata dell'utilità e/o del residuo periodo di locazione.
Per gli oneri pluriennali capitalizzati, la deduzione avviene nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, conformemente al comportamento civilistico, salvo specifiche deroghe.
Norma invocata dall'Agenzia per la disciplina degli obblighi del locatore, ma ritenuta non decisiva perché la relativa questione non era stata trattata nella sentenza impugnata.
Norma invocata dall'Agenzia per la disciplina degli obblighi del conduttore; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul punto per novità e difetto di specificità.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva e della corretta imputazione dei costi al periodo di competenza.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo era inammissibile nella parte in cui introduceva questioni non trattate dal giudice di merito senza specificare dove fossero state dedotte.
art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.
Richiamato in giurisprudenza per la facoltà di capitalizzare le spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi invece di imputarle nell'esercizio di sostenimento.
Massime di principio
- Nel sistema del reddito d'impresa vige il principio di derivazione rafforzata: in assenza di una specifica disciplina fiscale derogatoria, il criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito segue le regole civilistiche e contabili di redazione del bilancio.
- Le spese di ristrutturazione o miglioramento su beni di terzi, se capitalizzate come oneri pluriennali, sono deducibili per quote; tuttavia l'ammortamento decorre solo quando il bene è effettivamente disponibile per l'utilizzo o comunque entra in funzione, non prima.
- I canoni di locazione di un immobile strumentale, se correttamente imputati a conto economico nell'esercizio di maturazione, sono deducibili anche se l'immobile è ancora in fase di adattamento per l'attività d'impresa, purché il costo sia inerente in senso qualitativo.
- L'inerenza dei costi d'impresa va valutata come nesso funzionale con l'attività imprenditoriale, anche in prospettiva futura o potenziale, senza richiedere la correlazione diretta con specifici ricavi.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, né basta un generico richiamo a norme civilistiche se non si indica dove e come tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →