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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di pagamento delle accise sul gasolio relativo al 2008/2009, sostenendo che i prodotti erano stati sottratti da terzi e che, non essendo responsabile della frode, aveva diritto all’abbuono d’imposta. Ha inoltre contestato la competenza dell’autorità doganale italiana, l’utilizzo di un documento non ritualmente prodotto, la motivazione dell’avviso per mancata allegazione delle risposte dell’autorità slovena e il richiamo della CTR all’abuso del diritto. In via preliminare, dopo la dichiarazione di fallimento, ha chiesto l’interruzione del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso l’interruzione: il fallimento sopravvenuto in cassazione non interrompe il processo, pur potendo il curatore intervenire nei limiti consentiti. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza italiana, poiché non era stata provata la regolarità dell’operazione né che i prodotti fossero giunti in Slovenia; il parallelo decreto di archiviazione penale non suppliva a tale prova. Il motivo sulla prova documentale è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché il documento contestato non era decisivo; quello sull’abbuono è stato rigettato, essendo la responsabilità del depositario fiscale oggettiva e l’abbuono limitato alla perdita o distruzione del prodotto, non allo svincolo irregolare imputabile a terzi. Il motivo sull’art. 53 Cost. è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un obiter dictum, non decisivo; è stato infine rigettato il motivo sulla motivazione dell’avviso, ritenuta sufficientemente integrata per relationem. La sentenza della CTR, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso, resta quindi ferma. Spese compensate per l’evoluzione della giurisprudenza; dichiarati sussistenti, se dovuti, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 20 della direttiva 92/12/CEE

    Se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data del rilascio del documento di accompagnamento, si perviene a determinare lo Stato membro in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione dell'accisa all'aliquota in vigore alla data di spedizione delle merci.

    La competenza alla riscossione dipende dal luogo dell’irregolarità; se questo non è determinabile e i prodotti spediti non risultano giunti a destinazione, operano le presunzioni previste dalla direttiva. Nel caso concreto la disciplina unionale sosteneva la competenza italiana in assenza della prova richiesta.

  • Art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, della regolarità dell'operazione ovvero che l'irregolarità o l'infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato.

    Se i prodotti spediti dall’Italia non risultano giunti a destinazione e non è possibile localizzare l’irregolarità, l’accisa è riscossa in Italia, salvo prova soddisfacente della regolarità o del verificarsi dell’irregolarità all’estero entro il termine previsto. La contribuente non aveva assolto tale onere.

  • Art. 14, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE

    L'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto ad un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.

    L’abbuono riguarda le perdite del prodotto verificatesi durante il regime sospensivo e non lo svincolo irregolare che lascia il prodotto nel circuito commerciale. L’estraneità del depositario all’illecito del terzo e il suo affidamento nella regolarità della circolazione non escludono l’obbligo d’imposta.

  • Art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

    L’abbuono presuppone una perdita o distruzione effettiva del prodotto e la prova delle condizioni previste. Non è sufficiente dimostrare che un terzo abbia commesso un illecito o che il depositario non ne fosse a conoscenza, se il prodotto non è stato distrutto o irrimediabilmente perduto.

  • Art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    L'accisa È esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

    L’accisa diviene esigibile all’immissione in consumo, cui la legge equipara anche lo svincolo irregolare dal regime sospensivo. La mancata prova di una perdita che dia diritto all’abbuono non impedisce quindi l’esigibilità.

  • Art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), sulla responsabilità nel corso della circolazione

    In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

    In assenza di un abbuono ai sensi dell’art. 4, l’accisa per l’irregolarità avvenuta durante la circolazione è dovuta dal soggetto garante, secondo i criteri territoriali stabiliti dalla disposizione.

  • Art. 115 c.p.c.

    In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito; la sua contestazione non configura, di per sé, una violazione processuale denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale sono stati esaminati i motivi di ricorso relativi alla violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali e tributarie.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per la denuncia di nullità o violazioni processuali; la censura relativa alla valutazione probatoria non poteva essere ricondotta a tale vizio.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il parametro per il difetto di motivazione, chiarendo che l’errore nella valutazione delle prove va censurato nei limiti previsti da tale disposizione, non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    L' art. 7 , comma 1, della L. n. 212 del 2000 , che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.

    La motivazione per relationem è ammessa se il contribuente non conosce già integralmente e legalmente l’atto richiamato e l’atto notificato ne riproduce gli elementi essenziali, sufficienti a comprendere la decisione e a contestarla. La CTR aveva accertato che tale condizione era rispettata.

  • Artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio.

    Il fallimento sopravvenuto durante il giudizio di cassazione non ne determina l’interruzione né impone la riassunzione nei confronti della curatela; il curatore può intervenire per tutelare la massa nei limiti delle facoltà difensive residue.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il depositario fiscale di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo risponde in via oggettiva del pagamento quando si verifica uno svincolo irregolare; la sua estraneità alla frode o l’illecito esclusivamente imputabile a terzi, da soli, non lo esonerano.
  • L’abbuono d’accisa per caso fortuito o forza maggiore richiede una perdita materiale o distruzione del prodotto tale da impedirne l’immissione in consumo o l’ingresso nel circuito commerciale. La mera sottrazione o irregolarità documentale non equivale automaticamente a perdita.
  • Quando i prodotti spediti dall’Italia non risultano giunti a destinazione in un altro Stato membro e non è individuabile il luogo dell’irregolarità, l’accisa può essere riscossa in Italia, salvo prova della regolarità dell’operazione o del verificarsi dell’irregolarità all’estero entro il termine previsto.
  • Il decreto di archiviazione penale non sostituisce la prova richiesta nel giudizio tributario sulla destinazione dei prodotti, sulla regolarità della circolazione o sull’esistenza di una perdita che consenta l’abbuono.
  • La motivazione per relationem dell’atto tributario è legittima se l’atto notificato richiama documenti collegati e ne espone il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
  • Il fallimento dichiarato durante il giudizio di cassazione non comporta l’interruzione del processo; il curatore può intervenire, ma non sorge un ordinario onere di riassunzione.

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