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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01652/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente, socia al 49% di una società operante nel settore della riparazione e manutenzione di motori marini e del rimessaggio di imbarcazioni, ha impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008. L'Ufficio, a seguito di verifica dei preventivi confrontati con la documentazione contabile ed extracontabile, aveva ritenuto esistenti maggiori ricavi non fatturati in capo alla società e, per effetto della ristretta base partecipativa, aveva imputato alla socia maggiori redditi da partecipazione. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha ribaltato la decisione reputando gravi, precisi e concordanti gli indizi derivanti dai preventivi, dai pagamenti anche in contanti, dalle fatture emesse solo in parte e dal business plan. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avrebbe illegittimamente usato un accertamento induttivo pur potendo procedere analiticamente; (2) la non applicabilità di tale metodo a una società artigiana costituita in forma di società di capitali; (3) vizio motivazionale sulla valutazione delle presunzioni fondate su documentazione extracontabile e sul rilievo attribuito al business plan; (4) vizio motivazionale sulla presunzione di distribuzione degli utili, ritenuta dalla CTR in ragione della ristretta base sociale e del rapporto di coniugio tra i due soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, utilizzando presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e gravando il contribuente della prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo e non supportato da elementi sulla pretesa natura artigiana della società. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la censura di motivazione non è più proponibile se non nei casi di motivazione mancante o meramente apparente, mentre la sentenza di merito aveva svolto un'analisi ampia e comprensibile della documentazione e degli indizi. Conseguentemente, è stata confermata la sentenza della CTR favorevole all'Ufficio; nessuna statuizione sulle spese per difese scritte dell'Amministrazione; disposta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile per elementi di antieconomicità o per incongruenze tra documenti extracontabili, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Quando l'Amministrazione fonda la ripresa su elementi indiziari quali preventivi, pagamenti non coerenti con le fatture e documentazione extracontabile, incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la correttezza della propria dichiarazione.
  • La deduzione in cassazione di una questione non trattata nella sentenza impugnata richiede che sia dimostrato il suo effettivo dibattimento nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione è oggi configurabile soltanto quando la sentenza non esponga affatto il percorso logico-argomentativo o lo renda incomprensibile; non è più sufficiente lamentare una motivazione ritenuta sintetica o non condivisibile nel merito.
  • La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa può essere valorizzata dal giudice di merito sulla base di un quadro indiziario complessivo, se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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