Cassazione Civile, Ordinanza n. 28810/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES emesso nei confronti di una società immobiliare, consolidante in un gruppo fiscale, per il 2008. La società aveva dedotto integralmente gli interessi passivi corrisposti su mutui ipotecari relativi a immobili destinati alla locazione, invocando il regime agevolativo dell'art. 1, comma 36, L. 244/2007, che esclude tali interessi dalla limitazione di deducibilità prevista dall'art. 96 TUIR. L'Agenzia riteneva invece che l'agevolazione non fosse applicabile perché mancherebbero i presupposti oggettivi: secondo l'Ufficio, il mutuo dovrebbe essere contratto per acquistare o costruire l'immobile e l'immobile dovrebbe essere destinato alla locazione solo successivamente, non già locato al momento del finanziamento. La CTR aveva dato ragione alla società; l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 96 TUIR e falsa applicazione dell'art. 1, comma 36, L. 244/2007, sostenendo una lettura restrittiva della norma agevolativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo unico: la disposizione agevolativa si applica agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, senza che sia necessario che il mutuo sia stato contratto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile, né che la locazione sia successiva alla stipula del finanziamento. È sufficiente un rapporto oggettivo di destinazione dell'immobile alla locazione, mentre non rileva che al momento del finanziamento l'immobile fosse già locato o in attesa di locazione. La Corte ha inoltre compensato le spese per la novità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e la falsa applicazione della disciplina tributaria.
Disciplina generale della limitata deducibilità degli interessi passivi, derogata dalla speciale previsione agevolativa richiamata nella controversia.
art. 1, comma 36, L. 24 dicembre 2007, n. 244
"la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi (...) degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione"
La Corte la interpreta in senso ampio: la deroga opera per gli interessi passivi di finanziamenti ipotecari relativi a immobili destinati alla locazione, senza limiti ulteriori non espressamente previsti dal testo, né quanto alla finalità del mutuo né quanto al momento in cui interviene la locazione.
art. 4, comma 4, d.lgs.
Viene richiamato per la successiva evoluzione normativa, che ha precisato l'ambito soggettivo delle società immobiliari interessate dalla disciplina.
art. 14, comma 2, d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142
Richiamato solo per segnalare l'abrogazione della disciplina, poi in parte salvata dalla normativa successiva.
art. 1, comma 7, L. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamato per evidenziare la sopravvivenza transitoria della disciplina nelle more della revisione normativa sulla fiscalità delle imprese immobiliari.
Massime di principio
- Quando una disposizione fiscale agevolativa prevede la deducibilità integrale di interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, non è consentito introdurre, in via interpretativa, requisiti ulteriori non desumibili dal testo normativo.
- L'espressione "immobili destinati alla locazione" esprime un vincolo di destinazione oggettiva e causale tra immobile e locazione, non un vincolo temporale: è irrilevante che il bene sia già locato al momento della stipula del finanziamento o che lo sia in un momento successivo.
- La limitazione della deducibilità degli interessi passivi prevista dalla disciplina generale non opera quando ricorra la specifica deroga legislativa, che va applicata secondo interpretazione letterale e teleologica senza restrizioni non previste.
- In presenza di una norma agevolativa che non circoscrive espressamente la finalità del finanziamento, non può desumersi una limitazione ai soli mutui contratti per acquisire o costruire il bene; occorre attenersi al dato normativo e al nesso oggettivo di destinazione provato in modo obiettivo.
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