Cassazione Civile, Ordinanza n. 25514/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria accreditata aveva eseguito prestazioni riabilitative per gli anni 2005, 2006 e 2007 e chiedeva il pagamento delle fatture alla ASL convenuta; una società factoring era intervenuta quale creditrice per una parte delle somme relative al solo anno 2007. In via subordinata era stata proposta anche domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La lite verteva sul fatto che la ASL aveva eccepito il superamento del budget annuale (e, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, del budget regionale) e i ricorrenti, in cassazione, hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mancata risposta della Corte d’appello al motivo sulla riferibilità dello sforamento alla singola ASL o all’intero sistema regionale; 2) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e della disciplina sanitaria, sostenendo che il contratto e le norme regionali imponevano una verifica unitaria regionale e che occorresse accertare in concreto a quale ASL fosse imputabile lo sforamento; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse addossato ai ricorrenti la prova della ripartizione dello sforamento tra le ASL, nonostante la ASL non avesse dimostrato che le somme extra budget fossero riferibili proprio a essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, escludendo il vizio di ultrapetizione e rilevando che la Corte d’appello aveva comunque risposto alla questione sollevata. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il secondo e il terzo motivo, perché tendevano in sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito delle prove e perché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato due rationes decidendi: da un lato, la non rilevanza della ripartizione dello sforamento tra le ASL, essendo comunque emerso che le somme richieste erano relative a prestazioni erogate oltre il tetto di spesa; dall’altro, l’onere della prova gravante sulla struttura sanitaria rispetto alla disponibilità di risorse e alla riferibilità delle prestazioni extra budget. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il limite di spesa in materia sanitaria è vincolante per la P.A. e l’azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l’arricchimento derivi da prestazioni extra budget imposte alla pubblica amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
principio del chiesto e pronunciato
Non ricorre ultrapetizione quando il giudice decide su una domanda che ritiene ritualmente proposta; un eventuale errore di interpretazione o qualificazione dell'atto non integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
azione di arricchimento senza causa
L'azione non è esperibile nei confronti della P.A. quando l'arricchimento derivi dall'esecuzione di prestazioni sanitarie extra budget, in presenza di un limite di spesa comunicato e vincolante.
Nelle pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata, grava sulla struttura l'onere di provare i presupposti del proprio credito e, in particolare, la disponibilità di risorse per remunerare le prestazioni eseguite extra budget.
Richiamato dai ricorrenti per censurare l'interpretazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile/infondata perché diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali; la censura non è stata accolta.
Richiamato dai ricorrenti quale canone di buona fede nell'interpretazione contrattuale; la Corte non ha ravvisato illogicità o violazione di tale canone.
artt. 51, 53 e 55 L. 23 dicembre 1978 n. 833
Norme richiamate dai ricorrenti quale quadro della disciplina sanitaria pubblica e dei tetti di spesa.
artt. 4, 11, 28 e 38 L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146
Norme regionali richiamate dai ricorrenti per sostenere la necessità di un accertamento della riferibilità dello sforamento di budget alla singola ASL.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini della statuizione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice abbia deciso su una domanda che ha ritenuto, correttamente o erroneamente, ritualmente proposta; l'eventuale errore attiene alla qualificazione/interpretazione dell'atto e non alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In materia di prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata, il tetto di spesa comunicato alla struttura costituisce un limite vincolante per la pubblica amministrazione; le prestazioni rese oltre il budget non possono essere automaticamente pretese a pagamento come se fossero incluse nel limite.
- L'arricchimento senza causa non è esperibile per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie extra budget quando l'arricchimento della P.A. sia conseguenza di prestazioni eseguite in un contesto di spesa eccedente rispetto al tetto comunicato.
- Nei crediti della struttura sanitaria accreditata per prestazioni rese nel SSN, l'onere di provare i presupposti del diritto al pagamento e la riferibilità delle prestazioni remunerabili grava sulla struttura creditrice; la deduzione del superamento del budget non trasferisce automaticamente sulla P.A. l'onere di provare una diversa ripartizione interna delle eccedenze.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie, riservati al giudice di merito.
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