Cassazione Civile, Ordinanza n. 03172/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia trae origine dal rifiuto, da parte dell'ufficio postale, di pagare il rimborso di due buoni postali fruttiferi trentennali emessi nel 1981 e intestati alla madre del ricorrente, deceduta, e al ricorrente medesimo. Il ricorrente otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento, poi opposto dalla società postale, che sosteneva la mancanza di prova della qualità di erede e dell'assenza di altri coeredi aventi diritto, nonché la legittimità del diniego di pagamento. Il Tribunale respingeva l'opposizione e condannava la società anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria. In appello, la condanna ex art. 96 c.p.c. veniva revocata perché la difesa della società non era ritenuta abusiva o pretestuosa alla luce della disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi e della necessità, per il rimborso del titolo cointestato, della documentazione relativa agli aventi diritto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., sostenendo di non avere l'onere di provare la presentazione della denuncia di successione all'ufficio postale e, comunque, di averla allegata/provata; inoltre invocava la clausola di pari facoltà di rimborso e la giurisprudenza più recente per affermare il diritto del cointestatario superstite a ottenere l'intero rimborso; (ii) violazione dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che la società avesse abusato del processo tanto per la questione probatoria quanto per avere promosso un rimedio processuale asseritamente errato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché le censure investivano un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., giudizio non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti, non ricorrenti nel caso concreto. Ha quindi confermato la decisione di appello che aveva escluso la condanna della società per lite temeraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova sulla presentazione della denuncia di successione e sulla legittimazione al rimborso.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle allegazioni e contestazioni delle parti.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato nel primo motivo come parametro di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Indicata come norma che consente i motivi di ricorso dedotti, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili.
La Corte ribadisce che la condanna per responsabilità aggravata presuppone un apprezzamento di fatto sulla mala fede o colpa grave, non sindacabile in cassazione nei termini invocati.
Richiamato dalla Corte d'appello come disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi emessi ratione temporis.
Richiamato come regolamento attuativo che, all'art. 203, estende ai buoni postali le norme sui libretti di risparmio postali.
Utilizzato per applicare ai buoni postali la disciplina dei libretti di risparmio postali.
Interpretato nel senso che il rimborso a saldo del libretto cointestato con pari facoltà di rimborso, se uno dei cointestatari è deceduto, avviene con quietanza di tutti gli aventi diritto.
Richiamato dalla Corte d'appello come disciplina speciale rispetto alla quale il regolamento sui libretti postali opera ratione temporis.
Cass. n. 11137/2020
Richiamata dalla Corte d'appello quale precedente sul rimborso del libretto cointestato e sulla necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto.
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può risolversi in una mera contrapposizione all'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la mala fede, la colpa grave o l'assenza di normale prudenza della parte.
- La valutazione circa la temerarietà della lite e l'abuso del processo appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione coerente, non è sindacabile in cassazione come questione di merito.
- Quando il titolo è cointestato e la disciplina speciale applicabile richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto o documentazione equivalente, l'istituto che rifiuta il pagamento non agisce automaticamente in modo abusivo se contesta la mancanza di tale prova.
- Il ricorrente in cassazione deve censurare specifici vizi di legittimità e non può ottenere un nuovo esame del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03063/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03065/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03067/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03068/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03069/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →