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Sentenza

Sentenza del 09/05/2025 n. 142 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava l'avviso di accertamento notificato il 15 novembre 2024, relativo all'anno d'imposta 2019. Il Circolo deduceva: l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, nonostante la notifica dello schema d'atto il 26 agosto 2024 e la presentazione, il 23 settembre 2024, di un'istanza di accertamento con adesione; l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e per la decadenza dal regime della legge n. 398/1991; l'errata determinazione delle basi imponibili IRES, IRAP e IVA, per mancata rideterminazione dei costi, omessa deduzione forfettaria IRAP e mancato riconoscimento della detrazione e dell'IVA versata; infine, l'illegittima applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione IRES e IRAP, poiché le dichiarazioni sarebbero state trasmesse tempestivamente. Dopo il ricorso, l'Agenzia annullava l'atto in autotutela e convocava il contribuente per il contraddittorio. Il Circolo chiedeva allora il rimborso delle spese e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., € 28.225 di danni, sostenendo di aver perso la possibilità di definire il PVC notificato il 16 novembre 2022 con le sanzioni ridotte a un diciottesimo, secondo la disciplina agevolativa della legge n. 197/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Agenzia aveva annullato in autotutela l'avviso impugnato; non ha quindi deciso nel merito i motivi tributari relativi a contraddittorio, accertamento induttivo, imponibili e sanzioni. Ha respinto la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., ritenendo non provati i presupposti di mala fede o dolo dell'Ufficio e non adeguatamente dimostrato il danno prospettato. Ha invece condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite, liquidate in € 3.000, di cui € 500 per esborsi ed € 2.500 per compensi, oltre accessori di legge. Non risulta pronunciata una condanna per la sanzione pecuniaria prevista dal quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 96 c.p.c.

    Nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno tanto con riferimento alla presunta mala fede dell'Ufficio, quanto con riferimento al dolo. Né risulta adeguatamente provato il danno eventuale nei confronti di parte ricorrente.

    La domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata è respinta perché non sono stati ravvisati gli elementi soggettivi richiesti e perché il danno non è stato adeguatamente provato. La sola prospettazione della perdita di un'opportunità di definizione agevolata non basta, nel caso concreto, a giustificare il risarcimento.

  • Art. 2697 c.c.

    In ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri ordinari di distribuzione di cui all'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte nonché dallo stato soggettivo che caratterizza quest'ultima.

    Chi chiede il risarcimento deve provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio, il nesso causale con la condotta processuale avversaria e il relativo elemento soggettivo; l'onere probatorio grava sulla parte che si dichiara danneggiata.

  • Art. 88 c.p.c.

    La disposizione è richiamata nel quadro delle diverse ricostruzioni della responsabilità aggravata: secondo un orientamento, l'art. 96 c.p.c. sanzionerebbe la violazione degli obblighi di lealtà e probità processuale. La Corte non fonda tuttavia su tale tesi il rigetto della domanda.

  • Art. 2043 c.c.

    La Corte riferisce la tesi, considerata dominante e condivisa dalla giurisprudenza, secondo cui la responsabilità prevista dall'art. 96 c.p.c. costituisce una fattispecie speciale nell'ambito della responsabilità aquiliana per illeciti connessi alla qualità di parte del processo.

  • Legge n. 69/2009

    È richiamata per l'introduzione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che consente al giudice di disporre, anche d'ufficio, una somma equitativa a carico della parte soccombente, ulteriore rispetto alle spese processuali, in presenza di mala fede o colpa grave.

  • Legge n. 197/2022, art. 1, commi 179 e seguenti

    La disciplina è menzionata dal contribuente a sostegno della dedotta perdita della possibilità di definire il PVC con sanzioni ridotte a un diciottesimo. La sentenza non accerta nel merito che tale beneficio spettasse né riconosce un danno risarcibile per la sua perdita.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    È richiamato dall'Agenzia per sostenere che, non essendo ancora decorso il termine di decadenza per l'anno 2019, fosse possibile annullare l'atto in autotutela e procedere a una nuova emissione. La Corte dichiara cessata la materia del contendere per effetto dell'annullamento, senza pronunciarsi sulla legittimità di un eventuale nuovo accertamento.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato durante il processo e viene meno l'oggetto della controversia, il giudizio può chiudersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; ciò non comporta automaticamente l'accoglimento nel merito delle contestazioni tributarie.
  • L'annullamento dell'atto non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese: il giudice può porle a carico della parte pubblica, come avvenuto in questo caso.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non discende automaticamente dall'annullamento dell'atto o dall'errore dell'Ufficio: occorre provare gli specifici presupposti soggettivi e il danno, con il relativo nesso causale.
  • La perdita di un'opportunità di definizione agevolata, anche se quantificata facendo riferimento alla differenza tra sanzione ordinaria e ridotta, deve essere adeguatamente dimostrata; non è sufficiente allegarla per ottenere il risarcimento.
  • La decisione non stabilisce se l'accertamento originario fosse fondato o se l'associazione avesse diritto alle deduzioni e detrazioni contestate: tali questioni sono rimaste senza decisione di merito.

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