Sentenza del 07/05/2025 n. 86 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva maturato nel 2021 un credito d’imposta agevolativo da bonus facciate pari a € 137.489,44 e lo aveva utilizzato in compensazione l’11 febbraio 2022 per estinguere somme iscritte a ruolo. Con l’atto THDCRI20003272024, notificato l’11 novembre 2024, l’Agenzia ha recuperato il credito e irrogato una sanzione di € 41.246,83 per omesso versamento. La società ha impugnato l’atto sostenendo che il divieto previsto dall’art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010 non impedisse l’uso di crediti agevolativi in compensazione anche in presenza di debiti a ruolo. Non erano controversi l’esistenza né l’importo del credito: la questione era esclusivamente giuridica, ossia se un credito agevolativo potesse essere usato per pagare direttamente un debito erariale iscritto a ruolo.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese, in ragione della peculiarità e novità della questione. Ha chiarito che l’art. 31 D.L. n. 78/2010 impedisce, in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti, la compensazione tra crediti erariali e debiti erariali non a ruolo; non disciplina invece direttamente il pagamento dei debiti a ruolo mediante crediti agevolativi. Tuttavia, la compensazione è ammessa verso l’Erario solo nei casi previsti dalla legge: il credito agevolativo può essere compensato con altri debiti erariali non iscritti a ruolo, ma non può essere utilizzato per estinguere il debito a ruolo. L’eccezione per la compensazione relativa alla medesima imposta non era applicabile al caso concreto. È quindi rimasto confermato il recupero del credito e la sanzione di € 41.246,83.
Norme richiamate
Art. 121, comma 2, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (bonus facciate)
È la base normativa dell’agevolazione che aveva generato il credito d’imposta della società; la decisione non esamina autonomamente i requisiti per maturare il bonus, ma distingue la natura agevolativa del credito dalla natura erariale dei crediti utilizzabili nella compensazione ordinaria.
Art. 121, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34
È richiamato quale fondamento dell’utilizzo in compensazione del credito agevolativo. La sentenza precisa però che la possibilità di compensare il credito non autorizza, di per sé, a usarlo per estinguere debiti iscritti a ruolo.
Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La legge all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede limiti e presupposti del pagamento di debiti verso l'erario a mezzo di compensazione con crediti erariali.
La compensazione dei debiti verso l’Erario non è una modalità generale e libera di pagamento: è ammessa nei limiti e secondo i presupposti stabiliti dalla legge.
Art. 31, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78
La norma ha il seguente significato: il contribuente che ha debiti iscritti a ruolo non puo' operare la compensazione dei propri crediti erariali con debiti erariali non a ruolo: dovra' prima estinguere il debito a ruolo e successivamente potra' operare, nel rispetto dell'art. 17 citato e delle altre norme applicabili, la compensazione.
Il divieto riguarda la compensazione tra crediti erariali e debiti erariali non iscritti a ruolo quando sussistono debiti a ruolo scaduti; non è la norma che consente di pagare questi ultimi con crediti agevolativi. Per la sentenza, un credito agevolativo può essere utilizzato verso altri debiti erariali non a ruolo anche in presenza di ruoli, ma non per estinguere direttamente i ruoli stessi. L’eccezione del quinto periodo per crediti e debiti relativi alla medesima imposta non era pertinente.
Massime di principio
- La possibilità di utilizzare un credito in compensazione non implica che esso possa essere impiegato per estinguere qualsiasi debito tributario: occorre verificare quali compensazioni siano espressamente consentite dalla legge.
- Secondo questa decisione, i crediti agevolativi possono compensare debiti erariali non iscritti a ruolo anche se il contribuente ha debiti a ruolo scaduti; non possono invece essere utilizzati per pagare direttamente tali debiti iscritti a ruolo.
- Il divieto dell’art. 31 D.L. n. 78/2010 riguarda la compensazione tra crediti erariali e debiti erariali non a ruolo in presenza di ruoli scaduti, e non va confuso con la questione distinta dell’estinzione dei ruoli tramite crediti agevolativi.
- La deroga per la compensazione tra debito e credito riferiti alla stessa imposta va verificata in concreto: non si estende automaticamente a crediti agevolativi di natura diversa.
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